Sentenza n. 528/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 177/2025, emessa dal Tribunale di Avellino - Sez. Lavoro pubblicata il 11/02/2025, avente ad oggetto il riconoscimento del bonus carta del docente, per i precari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente e disposto l'accredito di euro 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione lavoro, n. 177/2025, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la Carta del docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2021/22 e aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito, previa emissione della Carta docente, ad accreditarle euro 1.500,00. La sentenza è passata in giudicato, è stata notificata all'Amministrazione il 12 febbraio 2025 ai fini dell'esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Poiché l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza perché la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e non risultava intervenuta l'esecuzione. Il giudice ha affermato che la sentenza civile ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione e che quest'ultima deve assicurare concretamente il conseguimento dell'utilità riconosciuta dal giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, prevedendo che il commissario si insedi su istanza della ricorrente e assicuri l'esecuzione nei successivi 60 giorni. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, quantificandola negli interessi legali sulla somma risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure all'adempimento del commissario ad acta. Ha precisato che l'insediamento del commissario non priva l'Amministrazione del potere di provvedere. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 4, lett. e)
Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata negli interessi legali sulla somma dovuta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per l'esperibilità dell'azione di ottemperanza.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, anche preventivamente, un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che riconosca un'utilità patrimoniale nei confronti di una pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo-ordinatorio per l'Amministrazione, la quale deve porre in essere gli atti necessari a conseguire concretamente il bene della vita riconosciuto dal giudice civile.
- L'azione di ottemperanza è esperibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il giudicato sia stato notificato, sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l'Amministrazione non abbia dato esecuzione alla pronuncia.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta, con facoltà di delega, per l'eventuale successiva inerzia.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta in base al giudicato, con decorrenza dal termine assegnato per l'adempimento e fino all'esecuzione spontanea o commissariale.
- La nomina o l'insediamento del commissario ad acta non priva l'Amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato fino all'effettiva esecuzione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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