Cassazione Penale, Ordinanza n. 24528/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la qualificazione giuridica dei fatti come rapina aggravata. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge per mancata riqualificazione del fatto in furto, sostenendo in sostanza che dagli elementi probatori non emergesse una condotta violenta ma solo la sottrazione di denaro. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era generica e mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio già apprezzato dal giudice di merito, in particolare le dichiarazioni della persona offesa e le immagini delle telecamere, dalle quali la Corte territoriale aveva desunto una condotta violenta dell'imputato e la contestuale sottrazione di denaro da parte del correo.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la doglianza sulla riqualificazione da rapina aggravata a furto fosse meramente assertiva e si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità quando la motivazione della sentenza impugnata sia fondata su elementi probatori specificamente indicati e logicamente valorizzati. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
La doglianza per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio già esaminato dai giudici di merito.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miri esclusivamente a sollecitare una nuova valutazione delle prove e dei fatti già compiuta dai giudici di merito.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in un reato meno grave non può essere accolta quando presupponga una diversa lettura del materiale probatorio incompatibile con il giudizio di cassazione, salvo che si denunci un effettivo errore di diritto o una manifesta illogicità della motivazione nei limiti consentiti.
- La motivazione della sentenza di merito che valorizzi dichiarazioni della persona offesa e riscontri oggettivi, come immagini di videosorveglianza, è insindacabile in cassazione se la censura si limita a contrapporre una lettura alternativa del fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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