Cassazione Civile, Ordinanza n. 17380/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2013, con cui venivano ripresi a tassazione costi ritenuti non inerenti per euro 369.540,00 e la correlata IVA per euro 77.603,40. L’accertamento si fondava su fatture emesse da due società "gemelle", con medesima sede, compagine sociale e legale rappresentante, e con descrizioni generiche delle prestazioni, tali da non consentire di ricostruirne la natura. In primo grado la CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente ritenendo provata l’inesistenza delle operazioni. La CTR, invece, aveva riformato la decisione reputando che la CTP avesse pronunciato oltre i limiti della domanda, perché l’Ufficio aveva contestato la mancata inerenza dei costi e non l’inesistenza delle operazioni; per tale ragione aveva dichiarato illegittimo l’avviso, assorbendo le altre questioni. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 112 c.p.c., 53 e 61 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che, una volta rilevato il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, il giudice d’appello avrebbe dovuto decidere nel merito sulla deducibilità dei costi, e non arrestarsi a una statuizione in rito con declaratoria di illegittimità dell’atto impositivo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha affermato che il rilievo dell’ultrapetizione da parte del giudice d’appello impone la decisione della causa nel merito; nel caso concreto, la CTR si è invece fermata a una pronuncia in rito e ha anche impropriamente dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento, omettendo di esaminare la questione effettivamente devoluta, cioè la (in)deducibilità dei costi per difetto di inerenza. La Corte ha inoltre ribadito la distinzione tra costi inesistenti e costi non inerenti: l’inerenza richiede che il costo sia stato realmente sostenuto e riferibile all’attività d’impresa, ed è provata dal contribuente; l’inesistenza del costo implica invece la mancata esecuzione della prestazione, con onere probatorio iniziale a carico dell’Amministrazione, anche per presunzioni. Ne è derivata la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciare oltre la domanda e, se il giudice d’appello rileva un vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, deve comunque decidere il merito della controversia devoluta.
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato insieme all’art. 61 del medesimo decreto e all’art. 112 c.p.c. come parametro della censura processuale proposta in cassazione.
art. 61 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato insieme all’art. 53 del medesimo decreto e all’art. 112 c.p.c. come parametro della censura processuale proposta in cassazione.
art. 360, n. 4, c.p.c.
La doglianza è stata proposta per nullità della sentenza impugnata, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per omessa pronuncia.
art. 109, comma 5, TUIR
L’inerenza del costo, ai fini della deduzione dal reddito imponibile, deve essere provata dal contribuente.
Massime di principio
- Se il giudice d’appello rileva che la sentenza di primo grado è incorsa in ultrapetizione, non può limitarsi a cassare o a dichiarare illegittimo l’atto impugnato in rito, ma deve decidere la controversia nel merito sui capi effettivamente devoluti.
- Il concetto di costo non inerente è distinto da quello di costo inesistente: nel primo caso il costo è realmente sostenuto ma non riferibile all’attività d’impresa; nel secondo caso la prestazione non è stata effettivamente eseguita.
- L’inerenza del costo è un requisito della deducibilità e, una volta che il costo sia stato realmente sostenuto, grava sul contribuente l’onere di provarne la riferibilità all’attività d’impresa.
- Quando l’Amministrazione contesta l’inesistenza dell’operazione o del costo, deve fornire una prova presuntiva sufficiente dell’inesistenza; solo dopo sorge l’onere della prova contraria a carico del contribuente.
- In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, il costo può essere deducibile se effettivo e inerente, mentre la detrazione IVA richiede la prova della buona fede del contribuente e dell’adozione della massima diligenza esigibile.
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