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Ordinanza

Ordinanza n. 797/2026 - Lecce, Sezione 2

per l’annullamento - della nota prot. -OMISSIS- del 13.6.2025 con cui il Responsabile del Settore 2 - Sviluppo Economico e Sociale SUAP del Comune di Gallipoli ha diffidato la ricorrente dallo “stazionamento mediante il mezzo ape calessino presso gli stalli ubicati nella zona della rampa del Rivellino e della Fontana Greca e, in ogni caso, presso qualunque altro stallo …, dal momento che gli stessi sono riservati solo ed esclusivamente titolari di autorizzazione per lo svolgimento del servizio di noleggio auto con conducente rilasciata dal Comune di Gallipoli, previo bando pubblico”; - della Determinazione n. -OMISSIS- del 17.3.2025 con cui il Responsabile del Settore 2-Sviluppo Economico e Sociale SUAP del Comune di Gallipoli disponeva “di autorizzare esclusivamente i titolari di licenze/autorizzazioni rilasciate dal Comune di Gallipoli, per lo svolgimento dell’attività di noleggio con conducente mediante mezzi fino a 9 posti a carattere permanente e stagionale e mediante mezzi c.d. ape calessino allo stazionamento presso gli stalli di sosta da destinarsi al servizio di piazza, per come già individuati con deliberazione del Commissario Straordinario n. 250 del 22/06/2016 e la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 04/08/2016”, e successiva Determinazione n. -OMISSIS- del 26.3.2025 di integrazione della precedente; - di ogni altro atto presupposto o comunque connesso e, ove occorra: del parere del MIT prot. -OMISSIS- reso al Comune di Gallipoli; della Determinazione n. -OMISSIS- del 29.3.2025 del Responsabile del Settore 2 - Sviluppo Economico e Sociale SUAP - del Comune di Gallipoli, richiamata nella nota prot. -OMISSIS- del 13.6.2025 ma sconosciuta alla ricorrente; della Deliberazione del Commissario Straordinario n. 250 del 22.6.2016, richiamata nella nota prot. -OMISSIS- del 13.6.2025 ma sconosciuta alla ricorrente, nella parte in cui delibera di “di attivare il servizio di piazza nel territorio di Gallipoli in favore dei soggetti titolari di licenza N.C.C. rilasciata da questo Ente, anche di durata stagionale (1 aprile - 31 ottobre di ogni anno); 3) di modificare, nei seguenti termini, in ragione della previsione di cui al punto 2), l’art. 3, comma 7, del Regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 81/2014: <7. Ai sensi dell’art. 11, comma 5, della legge n.21/92, è istituito il servizio di piazza fino all’attivazione del servizio taxi, in favore dei soggetti titolari di autorizzazione per lo svolgimento del servizio di noleggio auto con conducente rilasciata dal Comune di Gallipoli è demandato al Consiglio Comunale l’individuazione delle zone del territorio comunale e le modalità di svolgimento del servizio di piazza”; della Deliberazione di C.C. n. 81/2014, richiamata nella nota prot. -OMISSIS- del 13.6.2025 ma sconosciuta alla ricorrente, che ha approvato il Regolamento comunale “per il servizio Taxi e Autonoleggio con conducente fino a 9 posti e superiore a 9 posti e per i servizi automobilistici speciali”, e successive modificazioni intervenute, per quanto di interesse, e del pedissequo, e già citato, Regolamento comunale, segnatamente all’art. 3, comma 7: “Ai sensi dell’art. 11, comma 5, della legge n. 21/92, è istituito il servizio di piazza fino all’attivazione del servizio taxi, in favore dei soggetti titolari di autorizzazione per lo svolgimento del servizio di noleggio auto con conducente rilasciata dal Comune di Gallipoli. E’ demandato al Consiglio Comunale l’individuazione delle zone del territorio comunale e le modalità di svolgimento del servizio di piazza”, e ogni altra disposizione ivi contenuta per quanto d’interesse.

Giustizia amministrativa202500793

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota di diffida allo stazionamento presso gli stalli riservati ai titolari di autorizzazioni comunali per il noleggio con conducente, nonché determinazioni comunali che riservano tali stalli ai medesimi titolari

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la diffida con cui il Comune di Gallipoli le ha vietato lo stazionamento mediante ape calessino presso gli stalli ubicati nella zona della rampa del Rivellino e della Fontana Greca e presso ogni altro stallo, sul presupposto che tali spazi fossero riservati esclusivamente ai titolari di autorizzazione comunale per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente, rilasciata previo bando pubblico. Sono state inoltre impugnate le determinazioni comunali del marzo 2025, la relativa integrazione, il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché gli atti regolamentari e deliberativi presupposti, nella parte in cui istituiscono o disciplinano il servizio di piazza in favore dei titolari di autorizzazioni rilasciate dal Comune. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente riportati i singoli motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha ritenuto necessario acquisire dal Comune di Gallipoli documentazione comprovante l'effettiva pubblicazione della determinazione dirigenziale del 17 marzo 2025, successivamente integrata il 26 marzo 2025, poiché la copia già prodotta in giudizio non recava né la data né la sottoscrizione del messo comunale relative al certificato di avvenuta pubblicazione. Ha quindi disposto l'incombente istruttorio, assegnando all'amministrazione il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, e ha fissato per il prosieguo l'udienza pubblica del 25 gennaio 2027. Nessuna statuizione definitiva è stata adottata sulla legittimità degli atti impugnati o sulle spese.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Il TAR richiama le disposizioni in materia di acquisizione di elementi istruttori e documentazione necessari ai fini della decisione.

  • art. 11, comma 5, legge n. 21/1992

    Ai sensi dell’art. 11, comma 5, della legge n. 21/92

    È richiamato quale fondamento normativo dell'istituzione del servizio di piazza in favore dei titolari di autorizzazioni per il noleggio con conducente; l'ordinanza non ne definisce l'interpretazione.

Massime di principio

  • Quando la documentazione prodotta in giudizio non consente di verificare l'effettiva pubblicazione di un atto amministrativo, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio per acquisire dall'amministrazione la prova della pubblicazione, inclusi gli elementi formali del relativo certificato.
  • L'incombente istruttorio deve essere eseguito dall'amministrazione entro il termine assegnato dal giudice, con successiva fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio; tale ordinanza non definisce il merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieTrasporto marittimo e aereoIstruttoria processuale
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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