Cassazione Penale, Ordinanza n. 26543/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 30/09/2024. L'unico motivo deduce il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, c.p. Il ricorrente sostiene, in sostanza, che la valutazione compiuta dai giudici di merito sarebbe errata e chiede una rivalutazione del materiale probatorio posto a base del diniego dell'attenuante. La Corte di cassazione rileva però che la censura mira solo a ottenere una nuova lettura delle prove e della loro capacità dimostrativa, senza denunciare reali vizi logici della motivazione.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché il motivo non supera la soglia di ammissibilità: la doglianza, formalmente rivolta contro il mancato riconoscimento dell'attenuante, si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito e della capacità dimostrativa delle prove. La motivazione della Corte territoriale è ritenuta congrua e non illogica, con specifico richiamo alle ragioni del diniego basato sulla non speciale tenuità del danno. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, comma 1, n. 4, c.p.
attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4
La speciale tenuità del danno non può essere riconosciuta quando la valutazione di merito esclude in modo congruo e non illogico che il danno inferto sia di speciale tenuità.
Massime di principio
- La censura relativa al mancato riconoscimento di una circostanza attenuante è inammissibile quando si traduce in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e della capacità dimostrativa delle prove.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire una diversa apprezzamento del fatto alla motivazione di merito, se questa è congrua e priva di manifesta illogicità.
- Il diniego della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno è insindacabile in cassazione quando la decisione di merito sia sorretta da una motivazione adeguata e logicamente coerente.
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