Sentenza del 20/06/2018 n. 1627 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - verbale di assemblea - rinuncia al credito da parte dei soci nei confronti della società - menzione del pregresso contratto di mutuo - applicazione proporzionale dell'imposta - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata ritenuta dovuta l'imposta di registro in misura proporzionale, con aliquota del 3%, calcolata sull'atto enunciato, ossia sul pregresso contratto di mutuo o finanziamento infruttifero. La menzione del contratto nel verbale assembleare è stata considerata idonea a far emergere l'atto ai fini fiscali, anche se il verbale era inserito in una più ampia operazione societaria di ripianamento delle perdite e ricostituzione del capitale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento a imposta di registro del verbale di assemblea straordinaria con cui la società prende atto della rinuncia, da parte dei soci, a un credito derivante da un finanziamento infruttifero già erogato. Il verbale menzionava il precedente contratto di mutuo o finanziamento. La questione era stabilire se tale menzione rendesse imponibile anche l'atto enunciato e se l'imposta dovesse essere applicata in misura proporzionale, con aliquota del 3%, nell'ambito dell'operazione di ripianamento delle perdite e ricostituzione del capitale sociale.
Norme richiamate
Imposta di registro sugli atti enunciati
La menzione in un atto soggetto a registrazione di un precedente atto non registrato può comportare l'applicazione dell'imposta anche sull'atto enunciato, quando dal contenuto del documento risultino gli elementi essenziali del rapporto giuridico.
Disciplina dell'imposta di registro sui contratti di mutuo o finanziamento
Il contratto di mutuo o finanziamento, se enunciato nel verbale, può essere assoggettato a imposta di registro proporzionale, anche quando il finanziamento è infruttifero e la successiva rinuncia al credito è funzionale alla copertura delle perdite societarie.
Massime di principio
- La menzione espressa di un precedente contratto in un atto successivo può determinare l'imposizione del contratto menzionato, se ne risultano identificabili natura, parti e contenuto essenziale.
- La successiva rinuncia al credito da parte dei soci non elimina automaticamente l'obbligo fiscale relativo al precedente finanziamento o mutuo enunciato nel verbale.
- La qualificazione dell'operazione come intervento di ripianamento delle perdite o ricostituzione del capitale non impedisce l'applicazione dell'imposta proporzionale sull'atto di finanziamento autonomamente enunciato.
- Per evitare l'enunciazione fiscale, occorre valutare con attenzione il contenuto del verbale e limitare i riferimenti al precedente rapporto alle informazioni strettamente necessarie, fermo restando che la valutazione dipende dal testo concreto dell'atto e dalla normativa applicabile.
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