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Sentenza

Sentenza del 20/06/2018 n. 1627 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta di registro - verbale di assemblea - rinuncia al credito da parte dei soci nei confronti della società - menzione del pregresso contratto di mutuo - applicazione proporzionale dell'imposta - consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata ritenuta dovuta l'imposta di registro in misura proporzionale, con aliquota del 3%, calcolata sull'atto enunciato, ossia sul pregresso contratto di mutuo o finanziamento infruttifero. La menzione del contratto nel verbale assembleare è stata considerata idonea a far emergere l'atto ai fini fiscali, anche se il verbale era inserito in una più ampia operazione societaria di ripianamento delle perdite e ricostituzione del capitale.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'assoggettamento a imposta di registro del verbale di assemblea straordinaria con cui la società prende atto della rinuncia, da parte dei soci, a un credito derivante da un finanziamento infruttifero già erogato. Il verbale menzionava il precedente contratto di mutuo o finanziamento. La questione era stabilire se tale menzione rendesse imponibile anche l'atto enunciato e se l'imposta dovesse essere applicata in misura proporzionale, con aliquota del 3%, nell'ambito dell'operazione di ripianamento delle perdite e ricostituzione del capitale sociale.

Norme richiamate

  • Imposta di registro sugli atti enunciati

    La menzione in un atto soggetto a registrazione di un precedente atto non registrato può comportare l'applicazione dell'imposta anche sull'atto enunciato, quando dal contenuto del documento risultino gli elementi essenziali del rapporto giuridico.

  • Disciplina dell'imposta di registro sui contratti di mutuo o finanziamento

    Il contratto di mutuo o finanziamento, se enunciato nel verbale, può essere assoggettato a imposta di registro proporzionale, anche quando il finanziamento è infruttifero e la successiva rinuncia al credito è funzionale alla copertura delle perdite societarie.

Massime di principio

  • La menzione espressa di un precedente contratto in un atto successivo può determinare l'imposizione del contratto menzionato, se ne risultano identificabili natura, parti e contenuto essenziale.
  • La successiva rinuncia al credito da parte dei soci non elimina automaticamente l'obbligo fiscale relativo al precedente finanziamento o mutuo enunciato nel verbale.
  • La qualificazione dell'operazione come intervento di ripianamento delle perdite o ricostituzione del capitale non impedisce l'applicazione dell'imposta proporzionale sull'atto di finanziamento autonomamente enunciato.
  • Per evitare l'enunciazione fiscale, occorre valutare con attenzione il contenuto del verbale e limitare i riferimenti al precedente rapporto alle informazioni strettamente necessarie, fermo restando che la valutazione dipende dal testo concreto dell'atto e dalla normativa applicabile.

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