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Circolare

Circolare n. 54 del 23/12/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che l’aumento dei termini di accertamento per imposte sui redditi e IVA, previsto dall’art. 37, commi 24-26, del d.l. n. 223/2006, opera quando la violazione comporta obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. per reati del d.lgs. n. 74/2000, indipendentemente dall’esito del procedimento penale successivo. Il termine diventa quindi, in via ordinaria, fino all’ottavo anno successivo alla dichiarazione e, in caso di omessa o nulla dichiarazione, fino al decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. La circolare estende il principio anche a fattispecie collegate, come consolidato nazionale, liquidazione IVA di gruppo e trasparenza fiscale, nei limiti degli aspetti tributari rilevanti.

Termini di accertamento ampliati in presenza di violazioni penali ex d.l. n. 223/2006

Termini di accertamento in presenza di violazioni penalmente rilevanti

La circolare n. 54/E del 23 dicembre 2009 chiarisce l’ambito applicativo dell’art. 37, commi da 24 a 26, del d.l. n. 223/2006, in materia di termini per l’accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA. Il documento risponde al dubbio se il raddoppio dei termini dipenda dall’esito del procedimento penale avviato a seguito della denuncia di reato, e conferma che l’ampliamento opera già in presenza dell’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., indipendentemente dagli sviluppi successivi del giudizio penale.

Quadro normativo di riferimento

L’intervento normativo ha modificato l’art. 43 del DPR n. 600/1973 e l’art. 57 del DPR n. 633/1972, prevedendo termini più ampi quando la violazione tributaria integra un reato del d.lgs. n. 74/2000 e comporta l’obbligo di denuncia. In via ordinaria, gli avvisi di accertamento possono essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; in caso di omessa presentazione o di dichiarazione nulla, il termine è esteso fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Irrilevanza dell’esito del procedimento penale

L’Agenzia afferma che la proroga non è condizionata dall’esito del procedimento penale. Pertanto, l’ampliamento dei termini opera anche se le indagini si concludono con archiviazione oppure se, a seguito di rinvio a giudizio, il processo termina con proscioglimento, non luogo a procedere, non doversi procedere o assoluzione. La conclusione si fonda sul dato letterale della norma, che collega il beneficio temporale alla sola sussistenza dell’obbligo di denuncia, e sull’art. 12 delle preleggi, che attribuisce prevalenza al significato proprio delle parole e alla volontà del legislatore.

Separazione tra accertamento tributario e procedimento penale

La circolare richiama inoltre l’art. 20 del d.lgs. n. 74/2000, che sancisce la separazione tra procedimento amministrativo di accertamento e procedimento penale, escludendo che il primo possa essere sospeso per la pendenza del secondo. In tale cornice, non sarebbe coerente subordinare la validità della proroga dei termini all’esito della vicenda penale, anche perché la norma è stata concepita per consentire all’Amministrazione finanziaria di disporre di un arco temporale più ampio per utilizzare gli elementi istruttori raccolti nelle indagini dell’Autorità giudiziaria.

Applicazione ai soggetti collegati

Le medesime regole valgono anche quando l’accertamento nei confronti del soggetto per il quale opera l’ampliamento richieda verifiche su un altro soggetto d’imposta a lui collegato, ad esempio in presenza di responsabilità solidale. La proroga si estende, però, solo agli aspetti tributari rilevanti per la determinazione della posizione fiscale del primo soggetto e solo per il periodo d’imposta interessato dalla violazione penalmente rilevante.

Consolidato nazionale, liquidazione IVA di gruppo e trasparenza fiscale

La circolare affronta espressamente tre fattispecie:

  • nel consolidato nazionale ex art. 127 TUIR, la rettifica della società consolidata si riflette sul reddito complessivo globale della consolidante; perciò la proroga dei termini applicata alla consolidata si estende anche alla consolidante, salvo autonoma rettifica del modello Consolidato Nazionale e Mondiale;
  • nella liquidazione IVA di gruppo ex art. 73, comma 3, del DPR n. 633/1972, le medesime considerazioni giustificano l’estensione della proroga alle società del gruppo;
  • nel regime di trasparenza fiscale ex art. 115 TUIR, la proroga si applica agli aspetti fiscali rilevanti per la posizione della società partecipata, limitatamente ai redditi di partecipazione imputati a ciascun socio.

Finalità della disciplina e principio di parità

L’interpretazione adottata viene giustificata anche in ragione della finalità della norma: consentire all’Amministrazione di operare accertamenti con un più ampio supporto istruttorio derivante dalle indagini penali. Una lettura restrittiva, subordinata alla condanna, frustrerebbe tale obiettivo e determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai soggetti non sottoposti al controllo di altri.

Vigilanza applicativa

La circolare si chiude con l’indicazione che le Direzioni Regionali devono vigilare affinché gli uffici rispettino puntualmente le istruzioni e i principi enunciati, assicurando un’applicazione uniforme della disciplina sui termini di accertamento.

Punti principali

Oggetto e quesito interpretativo

La circolare affronta le problematiche interpretative sui termini di accertamento in materia di imposte sui redditi e IVA quando la violazione abbia rilevanza penale ai sensi del d.lgs. n. 74/2000. Il chiarimento richiesto riguarda in particolare se l’ampliamento dei termini decadenziali dipenda dall’esito del procedimento penale instaurato a seguito della denuncia di reato, ad esempio in caso di archiviazione o proscioglimento.

Disciplina dei termini di accertamento

L’art. 37, commi 24-26, del d.l. n. 223/2006 ha modificato gli artt. 43 del DPR n. 600/1973 e 57 del DPR n. 633/1972, raddoppiando i termini ordinari di accertamento quando la violazione comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000. In tali casi gli avvisi di accertamento possono essere notificati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo alla presentazione della dichiarazione e, in caso di omessa presentazione o dichiarazione nulla, fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Indipendenza dall’esito del processo penale

L’Agenzia afferma che l’ampliamento dei termini opera per il solo fatto che sussista l’obbligo di denuncia, a prescindere dalle successive vicende del procedimento penale, quindi anche se le indagini si chiudano con archiviazione o se il processo termini con sentenza di proscioglimento, non luogo a procedere, non doversi procedere o assoluzione. La lettura è fondata sul dato testuale della norma e sui criteri interpretativi dell’art. 12 delle preleggi.

Rapporto con il principio di separazione tra processo tributario e penale

La circolare richiama l’art. 20 del d.lgs. n. 74/2000, che sancisce la separazione tra procedimento amministrativo di accertamento e procedimento penale, impedendo la sospensione dell’accertamento per la pendenza del processo penale sui medesimi fatti. In coerenza con tale principio, non è ritenuto corretto subordinare l’efficacia della proroga dei termini all’esito della vicenda penale.

Finalità della disposizione e utilizzo degli elementi istruttori

Secondo la relazione illustrativa al d.l. n. 223/2006 e quanto già chiarito con la circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, la norma mira anche a consentire all’Amministrazione finanziaria di utilizzare per un periodo più ampio gli elementi istruttori eventualmente emersi nelle indagini dell’Autorità giudiziaria. Questa finalità sarebbe frustrata se l’efficacia della proroga dipendesse dalla condanna penale.

Estensione ai soggetti collegati

Le considerazioni espresse si applicano anche ai casi in cui, per accertare la posizione del soggetto per cui opera l’ampliamento dei termini, occorra svolgere accertamenti nei confronti di altro soggetto legato da rapporti rilevanti ai fini tributari, come la responsabilità solidale. La proroga è limitata agli aspetti tributari rilevanti per la posizione fiscale del primo soggetto e al periodo d’imposta riferito alla violazione penalmente rilevante.

Consolidato nazionale

In ambito di consolidato nazionale ex art. 127 TUIR, il procedimento di accertamento del gruppo è descritto come articolato su due livelli, connessi da un nesso di consequenzialità tra rettifica della società consolidata e rettifica del reddito complessivo globale della consolidante. Per questo, la proroga dei termini applicata alla consolidata si estende anche alla consolidante, salvo il caso di autonoma rettifica del modello Consolidato Nazionale e Mondiale.

Liquidazione IVA di gruppo e trasparenza fiscale

Analoghe conclusioni valgono per le società legate da rapporti di controllo che abbiano aderito alla liquidazione IVA di gruppo ai sensi dell’art. 73, comma 3, del DPR n. 633/1972, nonché per le società che abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale ex art. 115 TUIR. In quest’ultimo caso la proroga si applica agli aspetti fiscali rilevanti per la posizione della società partecipata, limitatamente ai redditi di partecipazione imputati ai singoli soci.

Ragioni di coerenza e parità di trattamento

La circolare osserva che una diversa interpretazione vanificherebbe la finalità della norma e determinerebbe una disparità di trattamento a danno dei soggetti che non sono sottoposti al controllo altrui. Per questo l’estensione dei termini viene ritenuta coerente con l’impianto complessivo della disciplina.

Vigilanza delle Direzioni Regionali

Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare affinché gli uffici osservino puntualmente le istruzioni e i principi espressi nella circolare.

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