Circolare n. 57 del 23/12/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce i primi chiarimenti applicativi sull’art. 10 del D.L. n. 78/2009, che subordina l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA annui superiori a 15.000 euro al rilascio del visto di conformità, oppure, per i soggetti assoggettati a controllo contabile ex art. 2409-bis c.c., alla sottoscrizione della dichiarazione da parte del soggetto che esercita il controllo. Vengono individuati i soggetti legittimati al rilascio del visto, gli adempimenti preliminari richiesti a CAF e professionisti, i contenuti della polizza assicurativa, l’ambito dei controlli da eseguire e le modalità di verifica documentale, con precisazioni su codice attività, scritture contabili e documentazione da conservare.
Chiarimenti sul visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA oltre 15.000 euro
Visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA oltre 15.000 euro
La circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009 fornisce i primi chiarimenti applicativi dell’articolo 10 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, in tema di utilizzo in compensazione dei crediti IVA superiori a 15.000 euro annui. La disciplina introduce un presidio preventivo contro l’utilizzo di crediti inesistenti, prevedendo come regola generale il visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito e, in alternativa, per i soggetti assoggettati a controllo contabile ex art. 2409-bis c.c., la sottoscrizione della dichiarazione da parte del soggetto che esercita il controllo contabile.
Soggetti legittimati al rilascio del visto
La circolare chiarisce che, a seguito della modifica introdotta in sede di conversione del decreto-legge, la platea dei soggetti abilitati al rilascio del visto è più ampia rispetto al testo originario. Sono legittimati:
- i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF-imprese;
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- gli iscritti negli albi dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli dei periti ed esperti delle camere di commercio, sub-categoria tributi, in possesso dei titoli richiesti.
Per i contribuenti sottoposti a controllo contabile ai sensi dell’art. 2409-bis c.c., la compensazione è consentita anche senza visto, purché la dichiarazione sia sottoscritta dal rappresentante legale o negoziale e dal soggetto che esercita il controllo contabile, il quale attesta di avere svolto i controlli richiesti.
Adempimenti dei CAF-imprese
La disciplina dei CAF-imprese è richiamata per delimitare il quadro soggettivo e operativo. I CAF devono essere costituiti in forma di società di capitali e ottenere autorizzazione presentando istanza alla Direzione regionale competente. Il responsabile dell’assistenza fiscale (RAF) deve essere scelto tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
La circolare precisa che, ai fini del rilascio del visto di conformità, il RAF non è tenuto agli adempimenti previsti per chi svolge l’assistenza fiscale in via professionale, in particolare alla comunicazione preventiva e alla polizza assicurativa. Vengono altresì richiamati i soggetti che possono costituire CAF-imprese e i casi di esclusione dall’assistenza fiscale, limitati ai soggetti IRES con specifiche caratteristiche.
Adempimenti preliminari dei professionisti
I professionisti che intendono apporre il visto devono presentare apposita comunicazione alla Direzione regionale competente per domicilio fiscale, indicando:
- dati anagrafici, requisiti professionali, codice fiscale e partita IVA;
- domicilio e ulteriori luoghi di esercizio dell’attività professionale;
- dati dei soci, degli amministratori, dei sindaci e delle eventuali società di servizi di cui intendono avvalersi, con indicazione delle attività affidate.
Alla comunicazione devono essere allegati la copia conforme della polizza assicurativa, la dichiarazione di assenza di provvedimenti di sospensione dall’ordine e l’autocertificazione dei requisiti soggettivi previsti dal D.M. n. 164/1999. È inoltre necessario il possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali. La circolare precisa che chi abbia già presentato la comunicazione per il visto sulla dichiarazione unificata o per l’assistenza sul modello 730 non deve presentare una nuova comunicazione.
Nel caso di attività svolta nell’ambito di un’associazione professionale, nella comunicazione devono comparire sia i dati del singolo professionista sia quelli dell’associazione; tuttavia l’abilitazione riguarda soltanto il professionista iscritto nell’elenco informatizzato, non l’intera associazione.
Polizza assicurativa
La polizza assicurativa richiesta per l’attività di assistenza fiscale deve garantire la piena copertura dell’eventuale danno arrecato al contribuente e deve rispettare condizioni stringenti. In particolare:
- la copertura deve riguardare specificamente l’assistenza fiscale mediante visto di conformità, senza limitazioni a singoli modelli dichiarativi;
- il massimale deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e dei visti rilasciati e comunque non inferiore a 1.032.913,80 euro;
- non sono ammesse franchigie o scoperti, salvo che la compagnia assicuri espressamente il risarcimento del terzo con eventuale rivalsa successiva;
- la polizza deve coprire anche i danni denunciati nei cinque anni successivi alla scadenza per errori commessi durante la sua validità.
Per i professionisti operanti in studio associato è ammesso l’utilizzo della polizza dello studio, ma solo se essa prevede un’autonoma copertura per l’attività di assistenza fiscale del singolo professionista e rispetta integralmente i requisiti indicati.
Sottoscrizione della dichiarazione da parte del controllo contabile
Per i contribuenti soggetti a controllo contabile, il comma 7 dell’art. 10 del D.L. n. 78/2009 consente di evitare il visto di conformità se la dichiarazione IVA è sottoscritta anche dal revisore contabile o dalla società di revisione iscritti nel registro ministeriale. La sottoscrizione equivale all’attestazione dell’esecuzione dei controlli previsti dal D.M. n. 164/1999 e comporta responsabilità sanzionatorie in caso di infedele attestazione.
La circolare evidenzia però che, per questi soggetti, il rinvio alla disciplina dell’assistenza fiscale è limitato ai controlli e alle sanzioni: non si applicano gli adempimenti preliminari richiesti ai CAF e ai professionisti, come la comunicazione preventiva alla Direzione regionale e la polizza assicurativa.
Contenuto del visto di conformità e limiti della responsabilità
Il visto di conformità è uno dei presidi di controllo previsti dal D.Lgs. n. 241/1997 e si applica solo alle dichiarazioni annuali. Con il visto si attesta l’esecuzione dei controlli previsti dall’art. 2 del D.M. n. 164/1999, ma la circolare precisa che non tutte le circostanze suscettibili di rettifica rientrano nel perimetro del controllo. Ne deriva che la sanzione per infedeltà del visto si applica soltanto quando vi sia discordanza tra quanto attestato e i dati emersi in sede di liquidazione o controllo, in coerenza con il principio di colpevolezza.
Il visto si appone mediante indicazione del codice fiscale e firma del responsabile del CAF o del professionista nell’apposito spazio del modello dichiarativo. Anche la sottoscrizione da parte del soggetto che esercita il controllo contabile, quando alternativa al visto, si realizza mediante firma e indicazione del codice fiscale.
Tenuta delle scritture contabili e predisposizione della dichiarazione
La circolare richiama la regola secondo cui il visto può essere rilasciato solo se dichiarazioni e scritture contabili sono predisposte e tenute dallo stesso soggetto che appone il visto. Tale requisito si considera rispettato anche quando le attività siano svolte direttamente dal contribuente o da una società di servizi, purché sotto il diretto controllo e la responsabilità del CAF o del professionista e nel rispetto delle condizioni indicate.
In particolare, per i CAF è ammesso l’intervento di società di servizi controllate dalle associazioni o organizzazioni che hanno costituito il CAF, mentre per i professionisti è ammesso l’ausilio di società di servizi partecipate da uno o più professionisti con maggioranza assoluta del capitale. In ogni caso il contribuente deve esibire la documentazione necessaria per consentire il controllo di conformità dei dati dichiarati.
Controlli da svolgere e verifica documentale
La circolare precisa che i controlli richiesti ai fini del visto riguardano, per l’IVA, la correttezza formale della dichiarazione e la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie. La verifica consiste nel riscontro formale della corrispondenza tra:
- dati esposti in dichiarazione e risultanze delle scritture contabili;
- dati delle scritture contabili e relativa documentazione;
- regolare tenuta e conservazione delle scritture ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA.
Non sono richieste valutazioni di merito sulle componenti reddituali o sui dati sostanziali dell’attività, ma solo un riscontro formale. La circolare richiama la necessità di conservare copia della documentazione esaminata e della check-list utilizzata per attestare l’esecuzione dei controlli.
Codice attività e criteri di controllo documentale
Tra i controlli da effettuare rientra sempre la verifica che il codice di attività economica indicato nella dichiarazione IVA corrisponda a quello risultante dalla documentazione contabile e dalla classificazione vigente al momento della presentazione. In caso di più attività con contabilità unificata, nel modulo della dichiarazione va indicato il codice dell’attività prevalente; in caso di contabilità separate ex art. 36 del DPR n. 633/1972, va indicato il codice relativo a ciascun modulo.
Per la prima applicazione della disciplina, la circolare individua una serie di fattispecie normalmente idonee a generare eccedenze IVA, che costituiscono una check-list minima dei controlli documentali:
- prevalenza di operazioni attive a aliquote inferiori rispetto a quelle sugli acquisti o importazioni;
- operazioni non imponibili;
- acquisti o importazioni di beni ammortizzabili;
- operazioni non soggette a imposta;
- operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.
Se il credito destinato alla compensazione è pari o superiore al volume d’affari, occorre una verifica integrale della corrispondenza tra documenti e scritture contabili, tenendo conto anche dell’eventuale credito riportato da periodi precedenti. Negli altri casi, la verifica deve riguardare la documentazione IVA con imposta superiore al 10% dell’IVA detratta complessiva del periodo. Le Direzioni regionali sono chiamate a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni fornite.
Punti principali
Finalità della disciplina e alternative al visto
La norma mira a contrastare l’utilizzo di crediti IVA inesistenti imponendo un controllo preventivo sulle dichiarazioni da cui emerge il credito. Per i crediti IVA superiori a 15.000 euro annui, il contribuente deve ottenere il visto di conformità sulla dichiarazione, oppure, se soggetto a controllo contabile ex art. 2409-bis c.c., può far sottoscrivere la dichiarazione anche dal revisore contabile o dalla società di revisione incaricati del controllo, attestando l’esecuzione dei medesimi controlli previsti per il visto.
Soggetti legittimati a rilasciare il visto
Possono rilasciare il visto i responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF-imprese, gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro, nonché gli iscritti nei ruoli dei periti ed esperti delle camere di commercio, sub-categoria tributi, in possesso dei requisiti richiesti dalla norma. La circolare evidenzia che la platea è stata ampliata rispetto al testo originario dell’art. 10 del D.L. n. 78/2009, in quanto il rinvio è ora all’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997.
Adempimenti preliminari dei CAF
I CAF-imprese devono essere costituiti in forma di società di capitali e autorizzati all’attività di assistenza fiscale con istanza alla Direzione regionale competente. Il RAF deve essere un dottore commercialista o esperto contabile. Per il rilascio del visto non sono richiesti al RAF gli adempimenti previsti per l’attività professionale in via autonoma, come la comunicazione preventiva e la polizza assicurativa. Vengono inoltre richiamati i requisiti soggettivi dei CAF-imprese e i casi di esclusione dall’assistenza, limitati ai soggetti IRES con obbligo di collegio sindacale e non applicabili gli studi di settore.
Adempimenti preliminari dei professionisti
I professionisti che intendono apporre il visto devono presentare comunicazione alla Direzione regionale competente per domicilio fiscale, indicando dati anagrafici, requisiti professionali, codice fiscale, partita IVA, sedi di esercizio e, se del caso, dati delle società di servizi utilizzate. Alla comunicazione vanno allegati copia conforme della polizza, dichiarazione di assenza di sospensioni dall’ordine e autocertificazione dei requisiti previsti dal decreto n. 164/1999, con documento d’identità. È richiesto anche il possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica. Chi abbia già effettuato comunicazioni per il visto sulla dichiarazione unificata o per il 730 è esentato da una nuova comunicazione. Nell’ambito di associazioni professionali, si iscrive solo il singolo professionista e non l’intera associazione.
Polizza assicurativa
La polizza ex art. 22 del D.M. n. 164/1999 deve coprire espressamente l’assistenza fiscale mediante visto di conformità, senza limitazioni a singoli modelli dichiarativi. Il massimale deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e dei visti rilasciati e comunque non inferiore a 1.032.913,80 euro. Non sono ammesse franchigie o scoperti, salvo specifico impegno dell’assicuratore a risarcire il terzo danneggiato con eventuale rivalsa successiva. La copertura deve operare anche per i danni denunciati nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, per errori commessi nel periodo di validità. Per gli studi associati è possibile usare la polizza dello studio, purché preveda autonoma copertura per l’attività del singolo professionista e rispetti i medesimi requisiti.
Sottoscrizione della dichiarazione da parte del controllo contabile
Per i contribuenti sottoposti a controllo contabile, la compensazione del credito IVA oltre 15.000 euro può avvenire in alternativa al visto se la dichiarazione è sottoscritta anche dal revisore o dalla società di revisione incaricati. Tale sottoscrizione attesta l’esecuzione dei controlli previsti dal D.M. n. 164/1999 ed è soggetta al medesimo regime sanzionatorio in caso di attestazione infedele. La circolare precisa però che a questi soggetti non si applicano gli adempimenti preliminari previsti per CAF e professionisti, in particolare la comunicazione preventiva e la polizza assicurativa.
Contenuto del visto e controlli da svolgere
Il visto di conformità, apponibile solo sulle dichiarazioni annuali, attesta l’esecuzione dei controlli sulla regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, sulla corrispondenza dei dati dichiarati alle scritture e di queste alla documentazione. La circolare chiarisce che non tutti gli elementi suscettibili di rettifica rientrano nel perimetro del controllo e che la responsabilità sanzionatoria sorge solo in caso di discordanza tra quanto attestato e i dati emersi in sede di liquidazione o controllo. Anche l’attestazione del controllo contabile segue logica analoga, con sottoscrizione e indicazione del codice fiscale.
Tenuta delle scritture contabili e predisposizione della dichiarazione
Il visto può essere rilasciato solo se dichiarazioni e scritture contabili sono predisposte e tenute dallo stesso CAF o professionista. La circolare ammette che tali attività siano svolte dal contribuente o da società di servizi, purché sotto il diretto controllo e la responsabilità del soggetto abilitato e nei limiti previsti per la compagine societaria. Se il visto è apposto dal CAF o dal professionista, anche la trasmissione telematica può essere curata da società di servizi collegate, sempre sotto controllo e responsabilità del soggetto abilitato. Se le scritture sono tenute da soggetto non abilitato, il contribuente può comunque rivolgersi a un CAF o a un professionista abilitato, esibendo la documentazione necessaria.
Criteri operativi di controllo documentale
Per semplificare la prima applicazione, la circolare individua una check-list di situazioni che normalmente generano eccedenze IVA: prevalenza di operazioni attive con aliquote più basse di quelle sugli acquisti, operazioni non imponibili, acquisti o importazioni di beni ammortizzabili, operazioni non soggette a imposta e operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli. Se il credito da compensare è pari o superiore al volume d’affari, occorre una verifica integrale della corrispondenza tra documentazione e scritture contabili, includendo anche il credito pregresso riportato. Negli altri casi, il controllo deve riguardare la documentazione IVA con imposta superiore al 10% dell’IVA detratta complessiva del periodo, conservando copia della documentazione e della check-list a supporto dell’attività svolta.
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