Circolare n. 55 del 23/12/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare esamina se l’omesso o tardivo invio del modello CVS comporti la decadenza dal credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate previsto dall’art. 8 della legge n. 388/2000. Dopo aver ricostruito la disciplina normativa e il susseguirsi degli adempimenti introdotti dal legislatore, richiama le pronunce della Corte costituzionale e della Corte di cassazione che hanno confermato la legittimità del termine e la natura decadenziale dell’obbligo di comunicazione. Ne deriva l’indicazione agli uffici di proseguire il contenzioso nei casi di mancato o tardivo invio del modello CVS.
Credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate: effetti dell’omesso o tardivo invio del modello CVS
Credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate e mancato invio del modello CVS
La circolare ricostruisce il quadro normativo e giurisprudenziale relativo al credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate previsto dall’art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, soffermandosi in particolare sugli effetti dell’omesso o tardivo invio del modello CVS. L’obiettivo è individuare la corretta linea di difesa dell’Amministrazione nei giudizi pendenti e chiarire che il mancato rispetto del termine di comunicazione comporta la decadenza dal beneficio.
Origine della questione e contenzioso
La circolare segnala che, nell’attività di analisi dei motivi di ricorso più frequenti davanti alle Commissioni tributarie, è emerso il tema degli effetti derivanti dall’omesso o tardivo invio del modello CVS, contenente i dati necessari per la ricognizione degli investimenti agevolati. I contenziosi nascono in genere dall’impugnazione degli atti di recupero dei crediti d’imposta, emessi sul presupposto che la mancata trasmissione del modello determini la decadenza dall’agevolazione prevista dall’art. 8 della legge n. 388/2000, ai sensi dell’art. 62, comma 1, lett. a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Disciplina normativa dell’agevolazione
L’art. 8 della legge n. 388/2000 ha istituito un credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi. Successivamente il legislatore ha introdotto specifici adempimenti in capo ai beneficiari per assicurare una corretta applicazione della disciplina, prevenire comportamenti elusivi e consentire all’Amministrazione di acquisire dati utili al monitoraggio e alla pianificazione dei flussi di spesa.
Il d.l. 12 novembre 2002, n. 253, all’art. 1, comma 1, lett. a), aveva previsto che i soggetti che avevano già conseguito il diritto al contributo anteriormente all’8 luglio 2002 comunicassero all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza, i dati necessari alla ricognizione degli investimenti. La disposizione demandava a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia la definizione dei dati da trasmettere, l’approvazione del modello e il termine di invio, comunque non successivo al 31 gennaio 2003.
Poiché il decreto-legge non fu convertito, l’art. 62, comma 7, della legge n. 289/2002 ne abrogò l’art. 1, facendo però salvi gli effetti. La medesima previsione fu poi sostanzialmente trasfusa nell’art. 62, comma 1, lett. a), della legge n. 289/2002, con l’unica modifica del termine finale per la comunicazione, fissato al 28 febbraio 2003. In seguito, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 gennaio 2003 approvò il modello CVS e stabilì che le comunicazioni dovessero essere presentate telematicamente dal 31 gennaio 2003 al 28 febbraio 2003, a pena di disconoscimento del beneficio.
Pronunce della Corte costituzionale
La circolare evidenzia che la Corte costituzionale ha più volte respinto i dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 62, comma 1, lett. a), della legge n. 289/2002, nella parte in cui prevede un termine per la comunicazione dei dati a pena di decadenza.
Con l’ordinanza n. 124 del 2006, la Consulta ha ritenuto manifestamente infondata la questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., osservando che la norma non disciplina fatti del passato ma fissa per il futuro un obbligo di comunicazione, pur riferito a un contributo già conseguito. La Corte ha inoltre affermato che non è irragionevole sanzionare il mancato rispetto del termine con la decadenza dal contributo, poiché ciò tutela l’interesse pubblico all’immediata disponibilità dei dati e consente controlli più agevoli e una migliore programmazione degli incentivi.
Con l’ordinanza n. 180 del 2007, la Corte ha confermato la legittimità della disciplina anche rispetto all’art. 24 Cost., evidenziando che il termine non ha natura processuale e, quindi, non incide sul diritto di difesa, e rispetto all’art. 97 Cost., in ragione della natura irretroattiva della norma. Infine, con l’ordinanza n. 185 del 2009, ha ribadito la legittimità della disciplina, sottolineando la particolare importanza di acquisire tempestivamente dati completi per imprese che avevano fruito automaticamente del contributo e che, al momento della dichiarazione dei redditi, avevano fornito all’Amministrazione solo le informazioni allora richieste.
Giurisprudenza di legittimità
La Corte di cassazione ha espresso un orientamento costante favorevole alla decadenza dal credito d’imposta in caso di omessa o tardiva presentazione del modello CVS. Con la sentenza n. 3578 del 13 febbraio 2009, la Suprema Corte ha affermato che, decorso il termine del 28 febbraio 2003, non poteva non operare la decadenza, altrimenti la previsione normativa sarebbe rimasta priva di effettività. In tale prospettiva, la presentazione del modello CVS è stata qualificata come un vero e proprio onere a carico del contribuente, finalizzato all’accertamento delle condizioni necessarie per la conferma definitiva del beneficio.
La sentenza n. 19627 dell’11 settembre 2009 ha ribadito che il termine del 28 febbraio 2003 ha sempre natura decadenziale, sia prima sia dopo il provvedimento direttoriale, e che il suo mancato rispetto comporta la perdita del diritto al credito. La Corte ha inoltre chiarito che è irrilevante, ai fini della decadenza, l’avvenuta indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 8, comma 5.1, della legge n. 388/2000, poiché si tratta di un adempimento diverso e successivo rispetto alla comunicazione dei dati per la ricognizione degli investimenti. Secondo la Suprema Corte, la comunicazione entro il 28 febbraio 2003 è condizione necessaria per acquisire il diritto al credito d’imposta, mentre l’indicazione in dichiarazione serve solo a farlo valere nel calcolo dell’imposta.
La stessa pronuncia richiama anche il rispetto dell’art. 3 della legge n. 212/2000, osservando che la successione delle disposizioni ha comunque garantito al contribuente un termine decadenziale di 107 giorni, compatibile con il limite minimo dei sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente.
Indicazioni per gli uffici
Alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la circolare dispone che le strutture territoriali continuino a coltivare il contenzioso relativo alla decadenza dal credito d’imposta di cui all’art. 8 della legge n. 388/2000 nei casi di mancato o ritardato invio del modello CVS. Le Direzioni regionali devono vigilare affinché tali istruzioni siano puntualmente osservate dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
Punti principali
Oggetto del contenzioso
La questione riguarda gli effetti dell’omesso o tardivo invio del modello CVS ai fini della spettanza del credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate. Il contenzioso nasce dagli atti di recupero emessi dall’Amministrazione finanziaria sul presupposto che il mancato rispetto del termine per la comunicazione dei dati comporti la decadenza dall’agevolazione.
Disciplina normativa del credito d’imposta
L’art. 8 della legge n. 388/2000 ha introdotto un credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del d.lgs. n. 241/1997 e a decorrere dalla data di sostenimento dei costi. Successivamente il legislatore ha imposto ai beneficiari specifici adempimenti informativi per acquisire i dati necessari alla ricognizione degli investimenti e al controllo dell’agevolazione.
Termini e modello CVS
Il d.l. n. 253/2002 aveva previsto la comunicazione, a pena di decadenza, dei dati relativi agli investimenti, con termine non successivo al 31 gennaio 2003. Dopo la mancata conversione del decreto, l’art. 62, commi 1 e 7, della legge n. 289/2002 ha fatto salvi gli effetti della disciplina e ha trasfuso la previsione, rifissando il termine al 28 febbraio 2003. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 gennaio 2003 è stato approvato il modello CVS e stabilito che le comunicazioni telematiche andassero presentate dal 31 gennaio 2003 al 28 febbraio 2003, a pena di disconoscimento del beneficio.
Pronunce della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha più volte ritenuto non fondate le questioni di legittimità dell’art. 62, comma 1, lett. a), della legge n. 289/2002. Con le ordinanze n. 124/2006, n. 180/2007 e n. 185/2009 ha affermato che l’obbligo di comunicazione opera per il futuro, non viola il diritto di difesa e risponde a esigenze di interesse pubblico, come la disponibilità immediata dei dati, il monitoraggio degli incentivi e l’effettuazione di controlli più agevoli e solleciti.
Giurisprudenza di legittimità
La Corte di cassazione ha consolidato l’orientamento secondo cui l’omessa o tardiva presentazione del modello CVS determina la decadenza dal beneficio. Le sentenze n. 3578/2009 e n. 19627/2009 qualificano la comunicazione come un onere e non come una facoltà; inoltre distinguono tra l’obbligo di comunicare i dati entro il 28 febbraio 2003, necessario per acquisire definitivamente il diritto al credito, e l’indicazione del credito in dichiarazione, necessaria solo per utilizzarlo in sede di imposta.
Indicazioni operative per il contenzioso
Alla luce dei principi richiamati, la circolare dispone che le strutture territoriali continuino a coltivare il contenzioso relativo alla decadenza dal credito d’imposta per mancato o ritardato invio del modello CVS. Le Direzioni regionali devono vigilare affinché tali istruzioni siano osservate da Direzioni provinciali e uffici dipendenti.
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