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Circolare

Circolare n. 58 del 31/12/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le nuove regole IVA sul luogo di prestazione dei servizi introdotte dalla Direttiva 2008/8/CE, applicabili dal 1° gennaio 2010. Viene modificato il criterio generale per i servizi B2B, che passano dalla tassazione nel Paese del prestatore a quella nel Paese del committente, mentre per i servizi B2C resta il principio del Paese del prestatore. Sono poi riepilogate le deroghe già vigenti, le nuove deroghe per ristorazione/catering e noleggio breve di mezzi di trasporto, le deroghe specifiche per i soli rapporti B2C e gli obblighi contabili e di assolvimento dell’imposta in capo ai soggetti residenti quando il servizio è reso da non residenti.

Disciplina IVA del luogo di prestazione dei servizi dal 1° gennaio 2010

Disciplina IVA del luogo di prestazione dei servizi – Direttiva 2008/8/CE

La circolare illustra l’impatto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, della Direttiva 2008/8/CE sulla territorialità IVA dei servizi. Il documento fornisce istruzioni operative in attesa del recepimento nazionale e chiarisce che le nuove regole comunitarie prevalgono sulle disposizioni interne incompatibili, con l’obiettivo di evitare doppie imposizioni o non imposizioni.

Quadro generale e finalità dell’intervento

La Direttiva Servizi modifica in modo significativo la disciplina del luogo di tassazione delle prestazioni di servizi. La circolare anticipa che, nelle more del decreto di recepimento, si applicano le norme comunitarie direttamente utilizzabili, almeno per le regole generali. Viene altresì precisato che tali regole superano, in quanto incompatibili, le disposizioni del DPR 633/1972 e dell’articolo 40 del DL 331/1993 richiamate nel testo.

Nuova regola generale per i servizi B2B

Per le prestazioni generiche rese a soggetti passivi, il criterio generale passa dal luogo del prestatore al luogo del committente. Dal 1° gennaio 2010 il servizio è quindi territorialmente rilevante in Italia se il destinatario soggetto passivo è stabilito in Italia. La circolare precisa che, ai fini di tale disciplina, sono considerati soggetti passivi anche:

  • i soggetti che esercitano impresa, arte o professione per i servizi ricevuti in relazione a tali attività;
  • gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, del DPR 633/1972, anche quando agiscono fuori dalla sfera commerciale o agricola;
  • gli enti non soggetti passivi già identificati ai fini IVA.

Per questi ultimi, l’identificazione ai fini IVA comporta la tassazione in Italia delle prestazioni ricevute, ma non attribuisce il diritto alla detrazione se si tratta di acquisti fuori dall’esercizio di attività commerciale.

Regola generale per i servizi B2C

Per le prestazioni rese a privati consumatori, o a soggetti passivi per uso personale proprio o dei dipendenti, resta ferma la regola del luogo del prestatore. I servizi generici continuano quindi a essere imponibili in Italia solo se resi da un soggetto passivo stabilito in Italia.

Prestazioni che seguono il criterio del committente

La circolare elenca le principali prestazioni che, dal 1° gennaio 2010, seguono la regola del committente quando rese a soggetti passivi stabiliti in Italia. Tra queste rientrano:

  • i servizi generici, compresi quelli complessi e indifferenziati non altrimenti qualificati;
  • il trasporto di beni, sia nazionale sia intracomunitario sia internazionale;
  • i servizi accessori ai trasporti di beni, come carico, scarico e trasbordo;
  • i servizi su beni mobili materiali, ovunque resi;
  • l’intermediazione, ovunque eseguita;
  • le locazioni a lungo termine di mezzi di trasporto;
  • una serie di prestazioni già ricondotte all’articolo 7, quarto comma, lettera d), del DPR 633/1972, indipendentemente dal luogo di utilizzo materiale, tra cui locazioni/noleggi di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, diritti immateriali, pubblicità, consulenza e assistenza, elaborazione dati, traduzioni, telecomunicazioni, radiodiffusione, servizi elettronici, operazioni bancarie/finanziarie/assicurative, prestiti di personale, servizi connessi alle reti di gas ed energia elettrica e cessioni di contratti relativi a sportivi professionisti.

La circolare evidenzia che tali prestazioni, se rese a soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri o in Stati extra-UE, sono fuori campo IVA in Italia per carenza del requisito territoriale.

Deroghe comuni a B2B e B2C

Restano ferme le deroghe che si applicano indipendentemente dalla qualifica del committente. In particolare:

  • i servizi relativi a beni immobili sono imponibili nel luogo in cui l’immobile è situato;
  • i trasporti passeggeri sono rilevanti in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;
  • i servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, inclusi quelli degli organizzatori e i servizi accessori, sono rilevanti nel luogo in cui le attività sono materialmente svolte.

Nuove deroghe comuni: ristorazione/catering e noleggio breve

La direttiva introduce due nuove deroghe per servizi resi sia a soggetti passivi sia a privati:

  • le prestazioni di ristorazione e catering, diverse da quelle rese a bordo durante un trasporto intracomunitario, sono tassabili nel luogo di materiale esecuzione;
  • le prestazioni di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto sono rilevanti nel luogo in cui il mezzo è messo a disposizione del destinatario.

La circolare richiama la definizione di breve termine contenuta nella direttiva: possesso o uso ininterrotto non superiore a 30 giorni, o a 90 giorni per i natanti. Per il catering a bordo di navi, aerei o treni nel corso di un trasporto intracomunitario di passeggeri, la tassazione avviene nello Stato del luogo di partenza del trasporto. Se il trasporto non è intracomunitario, opera la regola generale della materiale esecuzione nel territorio dello Stato.

Deroghe specifiche per i soli rapporti B2C

Per le prestazioni rese a committenti non soggetti passivi, la circolare elenca le deroghe che ricadono in Italia quando ricorrono le condizioni previste dalla direttiva. Si tratta, in particolare, di:

  • intermediazione in nome e per conto del cliente, quando l’operazione intermediata è rilevante in Italia;
  • trasporto di beni diverso dal trasporto intracomunitario, in proporzione alla distanza percorsa in Italia;
  • trasporto intracomunitario di beni, se il luogo di partenza è in Italia;
  • lavorazioni, perizie e attività accessorie ai trasporti, se materialmente eseguite in Italia;
  • servizi elettronici resi da soggetti stabiliti fuori della Comunità con committente in Italia;
  • telecomunicazioni e teleradiodiffusione rese da soggetti extra-UE con committente in Italia.

La circolare ricorda anche le prestazioni che, rese a committenti non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità, non sono territorialmente rilevanti in Italia, tra cui diritti di autore e simili, pubblicità, consulenza e prestazioni analoghe, operazioni finanziarie e assicurative, messa a disposizione del personale, locazioni di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, servizi connessi a gas ed energia elettrica, telecomunicazioni, teleradiodiffusione, servizi elettronici e prestazioni inerenti al divieto di esercitare un’attività o un diritto connesso alle precedenti.

Obblighi del committente italiano e regime dell’inversione contabile

Ai sensi dell’articolo 196 della Direttiva IVA, quando un servizio territorialmente rilevante in Italia è reso da un soggetto non residente a un soggetto passivo italiano, gli obblighi di fatturazione e assolvimento dell’imposta gravano sul committente residente. Il meccanismo non si applica se l’operazione è resa o ricevuta tramite stabile organizzazione in Italia, poiché in tal caso gli obblighi e i diritti sono esercitati dalla stabile organizzazione.

La circolare evidenzia inoltre che il soggetto non residente con stabile organizzazione in Italia non può procedere a identificazione diretta né nominare un rappresentante fiscale.

Prestazioni rese a privati e operazioni tra non residenti

Se il committente non è soggetto passivo, il reverse charge non può operare. In tal caso, il soggetto non residente che effettua la prestazione territorialmente rilevante in Italia verso un privato deve identificarsi direttamente oppure nominare un rappresentante fiscale.

La stessa logica vale nei rapporti tra soggetti non residenti che non dispongano di stabile organizzazione in Italia e che pongano in essere operazioni territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato.

Obblighi di elenco riepilogativo

La circolare richiama infine l’obbligo, previsto dalla direttiva, di riepilogare in un elenco specifico le prestazioni rese a soggetti passivi o a enti identificati ai fini IVA in altri Stati membri. L’obbligo non riguarda le prestazioni che, secondo le regole territoriali, non sono soggette a imposta nel Paese in cui l’operazione è rilevante.

Vigilanza applicativa

Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi illustrati siano applicati in modo uniforme sul territorio.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

La circolare recepisce in via interpretativa la Direttiva 2008/8/CE, che modifica la Direttiva IVA 2006/112/CE in materia di territorialità delle prestazioni di servizi. Le nuove regole si applicano dal 1° gennaio 2010 e mirano a evitare fenomeni di doppia imposizione o di non imposizione, in attesa del formale recepimento nell’ordinamento interno. La circolare evidenzia anche che le nuove norme comunitarie superano, per incompatibilità, alcune disposizioni nazionali del DPR 633/1972 e del DL 331/1993.

Regola generale per i rapporti B2B

Per le prestazioni di servizi generiche rese a soggetti passivi, dal 1° gennaio 2010 si applica il criterio del luogo del committente: il servizio è territorialmente rilevante in Italia se il destinatario soggetto passivo è stabilito in Italia. Ai fini di questa disciplina, sono considerati soggetti passivi anche gli enti non commerciali per i servizi ricevuti in relazione all’attività istituzionale e gli enti non soggetti passivi già identificati ai fini IVA. Per questi ultimi, la circolare precisa che l’identificazione ai fini IVA comporta l’assimilazione agli operatori economici per la territorialità, ma non il diritto alla detrazione per acquisti fuori dall’attività commerciale.

Regola generale per i rapporti B2C

Per i servizi generici resi a privati consumatori o a soggetti passivi per uso personale o dei dipendenti, continua ad applicarsi la regola del luogo del prestatore: il servizio è imponibile in Italia se reso da un soggetto passivo stabilito in Italia. La circolare distingue quindi nettamente la tassazione dei servizi B2B da quella dei servizi B2C.

Elenco delle prestazioni che seguono la regola del committente

Tra le prestazioni territorialmente rilevanti in Italia se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia rientrano, oltre ai servizi generici, anche il trasporto di beni, le attività accessorie ai trasporti, i servizi su beni mobili materiali, l’intermediazione, le locazioni a lungo termine di mezzi di trasporto e una serie di prestazioni già previste dall’art. 7, quarto comma, lettera d), del DPR 633/1972, tra cui locazione/noleggio di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, diritti immateriali, pubblicità, consulenza e assistenza tecnica o legale, elaborazione dati, traduzioni, telecomunicazioni, radiodiffusione, servizi elettronici, operazioni bancarie/finanziarie/assicurative, prestiti di personale, accesso e servizi collegati alle reti di gas ed energia elettrica e cessioni di contratti relativi a prestazioni di sportivi professionisti.

Deroghe comuni a B2B e B2C già vigenti

Restano confermate le deroghe relative ai servizi su beni immobili, che sono imponibili nel luogo in cui l’immobile è situato; ai trasporti passeggeri, imponibili in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato; e ai servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, nonché ai servizi accessori, imponibili dove tali attività sono materialmente svolte.

Nuove deroghe comuni a B2B e B2C

La direttiva introduce due nuove deroghe rilevanti sia per rapporti B2B sia per B2C: le prestazioni di ristorazione e catering, imponibili dove sono materialmente eseguite, e la locazione/noleggio a breve termine di mezzi di trasporto, imponibile nel luogo in cui il mezzo è messo a disposizione del destinatario. La circolare specifica che il breve termine coincide con un possesso o uso ininterrotto non superiore a 30 giorni, o a 90 giorni per i natanti. Per il catering reso a bordo di navi, aerei o treni durante un trasporto intracomunitario di passeggeri, il servizio è imponibile nello Stato in cui si trova il luogo di partenza del trasporto.

Deroghe specifiche per rapporti B2C

Per i soli rapporti con committenti non soggetti passivi, la circolare elenca le prestazioni che, in deroga al principio generale, si considerano effettuate in Italia: intermediazione in nome e per conto del cliente quando l’operazione intermediata è rilevante in Italia; trasporto di beni diverso da quello intracomunitario in proporzione alla distanza percorsa in Italia; trasporto intracomunitario di beni quando il luogo di partenza è in Italia; lavorazioni, perizie e attività accessorie ai trasporti materialmente eseguite in Italia; servizi elettronici resi da soggetti stabiliti fuori della Comunità con committente in Italia; telecomunicazioni e teleradiodiffusione rese da soggetti extra-UE con committente in Italia.

Prestazioni B2C non territoriali in Italia verso committenti extra-UE

La circolare indica anche le prestazioni che, se rese a committenti non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità, non si considerano effettuate in Italia: cessioni e concessioni di diritti di autore, brevetti, licenze, marchi e diritti analoghi; pubblicità; consulenza, ingegneria, studi, avvocati, periti contabili e prestazioni analoghe, oltre all’elaborazione e fornitura di informazioni; operazioni bancarie, finanziarie e assicurative; messa a disposizione del personale; locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto; accesso e servizi collegati ai sistemi di gas ed energia elettrica; telecomunicazioni e teleradiodiffusione; servizi elettronici; prestazioni inerenti all’obbligo di non esercitare un’attività o un diritto connesso alle prestazioni precedenti.

Obblighi di fatturazione, reverse charge e soggetti non residenti

Quando un servizio territorialmente rilevante in Italia è reso da un soggetto non residente a un soggetto passivo italiano, tutti gli adempimenti IVA gravano sul committente residente secondo il meccanismo dell’inversione contabile. La regola non opera se le operazioni sono rese o ricevute tramite stabile organizzazione in Italia, poiché in tal caso gli obblighi e i diritti competono alla stabile organizzazione. La circolare ricorda inoltre che il soggetto non residente con stabile organizzazione in Italia non può utilizzare identificazione diretta né nominare un rappresentante fiscale.

Prestazioni verso privati e operazioni tra non residenti

Se il committente non è soggetto passivo, il reverse charge non si applica: il soggetto non residente che rende la prestazione territorialmente rilevante in Italia a un privato deve identificarsi direttamente o nominare un rappresentante fiscale. Lo stesso vale nei rapporti tra soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, per operazioni territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato.

Obblighi di elenchi riepilogativi

La circolare richiama l’obbligo, previsto dall’articolo 262 della Direttiva IVA, di riepilogare in un elenco specifico le prestazioni rese a soggetti passivi o enti identificati ai fini IVA in altri Stati membri. L’obbligo non riguarda le prestazioni che non risultano soggette a imposta nel Paese in cui l’operazione è territorialmente rilevante.

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