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Circolare

Circolare n. 52 del 2/12/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che le difficoltà operative e gestionali connesse all’ordinamento della Repubblica di San Marino, in materia di sistemi di pagamento, strumenti finanziari e servizi di investimento, possono costituire causa ostativa al perfezionamento entro il 15 dicembre 2009 delle operazioni di emersione relative ad attività ivi detenute. Di conseguenza, tali operazioni possono concludersi oltre tale termine. Tuttavia, per questa specifica fattispecie, il termine ultimo per il rimpatrio è individuato nel 30 giugno 2010, data ritenuta sufficiente per superare la causa ostativa; non è quindi ammesso un ulteriore rinvio al 31 dicembre 2010.

Emersione di attività detenute all’estero: perfezionamento delle operazioni di rimpatrio da San Marino e ulteriori chiarimenti

Emersione di attività detenute all’estero – rimpatrio da San Marino e termini di perfezionamento

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti sul perfezionamento delle operazioni di emersione di attività detenute all’estero, con specifico riferimento alle attività detenute nella Repubblica di San Marino. L’intervento si pone in continuità con la circolare n. 50/E del 30 novembre 2009 e riguarda le ipotesi in cui, alla data del 15 dicembre 2009, le operazioni non siano ancora concluse per cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell’interessato.

Quadro normativo e antecedente di prassi

La materia è quella disciplinata dall’articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. La circolare richiama espressamente la precedente n. 50/E, che aveva già affrontato il tema delle operazioni di emersione non concluse entro il termine ordinario del 15 dicembre 2009 per ragioni oggettive.

Difficoltà specifiche riscontrate a San Marino

La Repubblica di San Marino ha evidenziato che le peculiarità del proprio ordinamento giuridico, in particolare in materia di sistemi di pagamento, strumenti finanziari e servizi di investimento, stanno creando difficoltà gestionali e operative all’esecuzione del rimpatrio delle attività ivi detenute. La circolare precisa che, per tali attività, il rimpatrio rappresenta l’unica modalità consentita.

Riconoscimento della causa ostativa

L’Amministrazione ritiene che le difficoltà rappresentate possano essere ricondotte alle cause ostative già considerate dai documenti di prassi in materia. Per tale ragione, le operazioni di emersione delle attività detenute a San Marino possono essere validamente perfezionate anche oltre il termine del 15 dicembre 2009.

Termine finale applicabile alla specifica fattispecie

La circolare individua tuttavia nel 30 giugno 2010 il termine ultimo entro cui devono concludersi le operazioni di rimpatrio dalla Repubblica di San Marino, poiché la stessa ha rappresentato che entro tale data la causa ostativa sarà superata. Viene invece esclusa la possibilità di un ulteriore differimento al 31 dicembre 2010.

Vigilanza sugli uffici

In chiusura, viene affidato alle Direzioni regionali il compito di vigilare affinché le istruzioni impartite e i principi espressi siano osservati puntualmente dagli uffici competenti.

Punti principali

Oggetto e contesto normativo

La circolare interviene sull’emersione di attività detenute all’estero ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato. Si colloca nel solco della precedente circolare n. 50/E del 30 novembre 2009, che aveva già fornito chiarimenti sulle ipotesi in cui le operazioni di emersione non risultino concluse entro il 15 dicembre 2009 per cause oggettive non dipendenti dalla volontà dell’interessato.

Difficoltà operative per le attività detenute a San Marino

La Repubblica di San Marino ha segnalato specifiche criticità derivanti dalle peculiarità del proprio ordinamento giuridico in materia di sistemi di pagamento, strumenti finanziari e servizi di investimento. Tali criticità determinano oggettive difficoltà gestionali e operative nell’esecuzione del rimpatrio, che è l’unica modalità consentita per le attività detenute nel territorio sammarinese.

Valutazione della causa ostativa

L’Amministrazione riconosce che le difficoltà rappresentate possono essere considerate tra le cause ostative già prese in considerazione dalla prassi amministrativa in materia. Ne consegue che le operazioni di emersione relative alle attività detenute a San Marino possono validamente concludersi anche successivamente al 15 dicembre 2009.

Termine ultimo per il rimpatrio da San Marino

Pur ammettendo il perfezionamento oltre il 15 dicembre 2009, la circolare precisa che la data indicata dalla Repubblica di San Marino come momento di superamento della causa ostativa, cioè il 30 giugno 2010, costituisce per questa specifica fattispecie il termine ultimo per concludere le operazioni di rimpatrio. Non è invece giustificato un ulteriore differimento al 31 dicembre 2010.

Indicazioni agli uffici

Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati siano puntualmente osservati dagli uffici competenti.

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