Circolare n. 56 del 23/12/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica ex art. 5 TUIR possono, con il consenso espresso dei soci o associati, utilizzare in compensazione con i propri debiti tributari e contributivi le ritenute subite che residuano dopo lo scomputo dalle imposte dovute dai singoli partecipanti. Il credito deve risultare dalla dichiarazione annuale della società/associazione e l’assenso deve essere formalizzato con atto avente data certa o nell’atto costitutivo. Una volta avocato e compensato, l’eventuale residuo non può essere ritrasferito ai soci; è sempre possibile la revoca dell’assenso con efficacia per le ritenute del periodo d’imposta in cui avviene la revoca.
Società di persone e associazioni ex art. 5 TUIR: utilizzo in compensazione delle ritenute residue
Utilizzo in compensazione delle ritenute residue per società e associazioni ex art. 5 TUIR
La circolare n. 56/E del 23 dicembre 2009 affronta il coordinamento tra il regime di imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone e delle associazioni senza personalità giuridica ex art. 5 TUIR e la disciplina della compensazione di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997. L’obiettivo è chiarire se le ritenute subite in capo al soggetto collettivo, una volta scomputate dalle imposte dovute dai soci o associati, possano essere utilizzate direttamente dalla società o associazione in compensazione con propri debiti fiscali e contributivi.
Inquadramento della soggettività dei soggetti ex art. 5 TUIR
La circolare richiama preliminarmente la natura “trasparente” dei redditi prodotti dalle società di persone, dalle associazioni professionali, dalle società di fatto, dalle società di armamento e dalle imprese familiari: ai fini delle imposte sui redditi tali proventi sono imputati ai partecipanti in proporzione alla quota di utili, con assenza di una soggettività piena e distinta del soggetto collettivo. Tuttavia, il documento evidenzia che questa limitazione non vale in modo uniforme per altri tributi.
In particolare:
- ai fini IVA, le società e associazioni considerate dall’art. 5 TUIR hanno soggettività propria, partita IVA autonoma e obblighi di fatturazione e adempimento in nome proprio;
- ai fini IRAP sono soggetti passivi;
- ai fini delle ritenute sono sostituti d’imposta ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. n. 600/1973.
Coordinamento tra scomputo delle ritenute e compensazione
Partendo dall’art. 22 TUIR, secondo cui le ritenute operate sui redditi delle società e associazioni di cui all’art. 5 si scomputano, nella proporzione stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, la circolare esamina il rapporto con l’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, che consente la compensazione tra crediti e debiti di natura fiscale e contributiva, inclusi quelli relativi alle imposte sui redditi.
La lettura proposta è sistematica ed evolutiva: pur essendo la regola dell’art. 22 formulata con riferimento ai soci o associati, il credito originato dalle ritenute residue, poiché relativo all’IRPEF, rientra tra i crediti compensabili. Ne deriva che, se i soci o associati vi consentono espressamente, le ritenute non utilizzate in scomputo possono essere “avocate” dalla società o associazione e impiegate per pagare, tramite F24, altri debiti tributari e previdenziali.
Presupposti e formalità dell’assenso
L’utilizzo del credito in capo al soggetto collettivo non è automatico, ma richiede un preventivo assenso espresso dei soci o associati. La circolare precisa che tale consenso può essere anche generalizzato e deve risultare:
- da un atto avente data certa, ad esempio una scrittura privata autenticata;
- oppure dallo stesso atto costitutivo.
L’assenso può avere due diverse estensioni:
- riferirsi al credito derivante dalle ritenute residue di un singolo periodo d’imposta, con conseguente necessità di rinnovo annuale;
- riguardare tutte le ritenute residue, senza limiti di tempo, fino a revoca espressa.
Ulteriori condizioni operative
La compensazione è subordinata anche a un ulteriore requisito: il credito deve risultare dalla dichiarazione annuale della società o associazione, come richiesto dall’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997.
Per l’utilizzo in F24 è inoltre prevista l’istituzione di uno specifico codice tributo.
Effetti dell’utilizzo del credito e revoca dell’assenso
La circolare chiarisce che, una volta che le ritenute residue sono state avocate dal soggetto collettivo e il credito è stato già utilizzato in compensazione, l’eventuale importo ancora eccedente non può più essere ritrasferito ai soci o associati: il credito resta definitivamente nella disponibilità della società o associazione.
Resta però ferma la facoltà dei soci o associati di revocare l’assenso mediante un atto analogo avente data certa o tramite modifica dell’atto costitutivo. La revoca produce effetti con riguardo ai crediti derivanti dalle ritenute subite nel periodo d’imposta in cui la revoca viene effettuata.
Vigilanza degli uffici
La circolare si chiude con l’indicazione alle Direzioni Regionali di vigilare affinché le istruzioni e i principi esposti siano puntualmente osservati dagli uffici.
Punti principali
Inquadramento della soggettività delle società e associazioni ex art. 5 TUIR
La circolare ricorda che, ai fini delle imposte sui redditi, società di persone, associazioni senza personalità giuridica, società di fatto, società di armamento e imprese familiari non hanno una soggettività piena e distinta da quella dei soci o associati, poiché i redditi sono imputati per trasparenza in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. Tuttavia, in altri ambiti impositivi tali soggetti sono considerati pienamente autonomi: ai fini IVA hanno partita IVA propria, emettono fatture in nome proprio e sono tenuti a tutti gli adempimenti; ai fini IRAP sono soggetti passivi; ai fini delle ritenute sono sostituti d’imposta.
Coordinamento tra articolo 22 TUIR e articolo 17 d.lgs. 241/1997
Il problema interpretativo riguarda la possibilità di coordinare la regola dell’art. 22 TUIR, secondo cui le ritenute operate sui redditi delle società e associazioni ex art. 5 si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci, con la disciplina della compensazione generalizzata di imposte e contributi prevista dall’art. 17 del d.lgs. 241/1997. La circolare osserva che, pur sembrando letteralmente riferita ai soli soci, la norma va letta in modo sistematico ed evolutivo, tenendo conto che i crediti relativi all’IRPEF rientrano tra quelli compensabili tramite F24.
Possibilità di utilizzare le ritenute residue in capo alla società o associazione
La soluzione interpretativa accolta è che i soci o associati possono acconsentire espressamente affinché le ritenute che residuano dopo lo scomputo dall’IRPEF personale siano utilizzate dalla società o associazione. In tal modo il credito d’imposta, maturato per assenza di imposta a debito in capo al soggetto collettivo, può essere compensato dalla società/associazione con altri debiti tributari e previdenziali mediante modello F24.
Condizioni formali per l’assenso dei soci o associati
L’utilizzo in compensazione da parte della società o associazione richiede il preventivo assenso dei soci o associati, che può essere manifestato anche in via generalizzata. L’assenso deve risultare da un atto con data certa, come una scrittura privata autenticata, oppure dallo stesso atto costitutivo. Il consenso può riguardare: - il credito relativo alle ritenute residue di un singolo periodo d’imposta, con necessità di rinnovo annuale; - tutte le ritenute residue senza limiti di tempo, fino a revoca espressa.
Ulteriore requisito della dichiarazione annuale
La compensazione è possibile solo se il credito risulta dalla dichiarazione annuale della società o associazione, in coerenza con quanto richiesto dall’art. 17 del d.lgs. 241/1997.
Compilazione del modello F24 e codice tributo
Ai fini dell’utilizzo del credito da parte della società o dell’associazione è prevista l’istituzione di uno specifico codice tributo da impiegare nella compilazione dei modelli F24.
Effetti dell’avocazione e impossibilità di ritrasferimento del credito
Una volta che le ritenute residue sono state avocate dal soggetto collettivo e il relativo credito è stato utilizzato in compensazione con i propri debiti tributari e previdenziali, eventuali importi ancora residui non possono più essere ritrasferiti ai soci. Il credito deve essere utilizzato esclusivamente dalla società o associazione.
Revoca dell’assenso
I soci o associati possono revocare l’assenso con un atto analogo avente data certa o mediante modifica dell’atto costitutivo. La revoca produce effetti con riferimento ai crediti derivanti dalle ritenute subite nel periodo d’imposta in cui è stata effettuata.
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