Circolare n. 53 del 21/12/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’ambito applicativo dell’agevolazione introdotta dall’art. 5, comma 3-ter, del DL 78/2009: per gli aumenti di capitale fino a 500.000 euro, perfezionati da persone fisiche tra il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010 mediante conferimenti, si presume un rendimento annuo del 3% escluso da imposizione per il periodo d’imposta di perfezionamento e per i quattro successivi. Vengono definiti i soggetti beneficiari, le tipologie di conferimenti rilevanti, le modalità di calcolo dell’importo agevolabile, gli effetti ai fini IRES/IRPEF e IRAP, il coordinamento con le riduzioni di capitale e la cumulabilità con altre agevolazioni.
Esclusione da imposizione degli aumenti di capitale di società effettuati da persone fisiche
Esclusione da imposizione degli aumenti di capitale perfezionati da persone fisiche
La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull’art. 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. La norma introduce un’agevolazione per gli aumenti di capitale di società effettuati da persone fisiche nel periodo compreso tra il 5 agosto 2009 e il 5 febbraio 2010, prevedendo l’esclusione da imposizione fiscale di un rendimento presunto del 3% annuo, nei limiti di un aumento di capitale fino a 500.000 euro per società e per un arco temporale di cinque periodi d’imposta complessivi.
Finalità della disciplina
L’intervento è collocato nel quadro delle misure di sostegno alle imprese e mira a rafforzare il patrimonio delle società mediante l’immissione di nuove risorse destinate all’attività d’impresa. L’agevolazione non richiede alcun assenso preventivo dell’Agenzia delle entrate e si applica sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini dell’IRAP.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare della misura le società di capitali, incluse le società cooperative e gli altri soggetti che per legge seguono la disciplina delle società di capitali, nonché le società di persone che esercitano attività d’impresa e producono redditi d’impresa. La circolare precisa che non assume rilievo il settore economico di appartenenza né la dimensione aziendale.
Per le società di persone che non adottano il regime contabile ordinario, è comunque necessario predisporre prospetti idonei a rappresentare la composizione del patrimonio netto e le sue variazioni, analogamente a quanto previsto per le società di capitali, al fine di determinare correttamente il beneficio.
Soggetti conferenti e ambito soggettivo dei conferimenti
I conferimenti devono essere effettuati da persone fisiche, senza ulteriori limitazioni. È quindi irrilevante che la persona fisica sia già socia al momento del conferimento oppure acquisisca la qualità di socio proprio per effetto dell’aumento di capitale. È altresì irrilevante la residenza fiscale, in Italia o all’estero, del conferente.
La persona fisica può effettuare il conferimento anche in qualità di imprenditore individuale, utilizzando denaro o beni provenienti dal patrimonio destinato all’impresa. La circolare conferma inoltre la rilevanza dell’intestazione fiduciaria delle azioni o quote, purché la partecipazione e il conferimento siano riconducibili alla persona fisica.
Non sono invece agevolabili i conferimenti effettuati da soggetti diversi dalle persone fisiche, quali società di persone, società di capitali ed enti soggetti a IRES. Se all’aumento di capitale partecipano sia persone fisiche sia soggetti diversi, il beneficio spetta solo per la quota di aumento imputabile ai conferimenti delle persone fisiche.
Aumenti di capitale rilevanti
La circolare interpreta la norma in senso coerente con la sua finalità di rafforzamento patrimoniale. Sono dunque rilevanti:
- le costituzioni di capitale sociale di nuove società;
- gli aumenti di capitale di società già esistenti;
- più in generale, gli incrementi di capitale proprio derivanti da conferimenti e apporti di nuove risorse.
Sono considerati agevolabili solo gli aumenti di capitale c.d. "reali", cioè quelli effettuati con nuove risorse apportate alla società; non rientrano invece gli aumenti c.d. "nominali" realizzati mediante conversione di riserve disponibili. In caso di aumento misto, con una parte a pagamento e una parte gratuita, rileva soltanto la quota a pagamento.
Sono espressamente richiamati, tra gli altri, i conferimenti effettuati in sede di sottoscrizione di azioni o quote, i versamenti a titolo di soprapprezzo, i versamenti in denaro a fondo perduto e la rinuncia incondizionata al diritto alla restituzione di crediti verso la società. Non assumono rilevanza gli aumenti di capitale delle società incorporanti o beneficiarie nelle operazioni di fusione o scissione, neppure se le azioni o quote siano assegnate a soci persone fisiche delle società incorporate o scisse.
Data di perfezionamento e ammontare rilevante
Gli aumenti di capitale agevolabili devono essere perfezionati dal 5 agosto 2009 al 5 febbraio 2010. La data di perfezionamento varia a seconda del tipo di società e dell’operazione:
- per le società di capitali, coincide in linea generale con l’iscrizione della deliberazione di aumento nel registro delle imprese;
- se la deliberazione assegna un termine per la sottoscrizione, rileva, se successiva, la data di deposito dell’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento;
- per le società di persone, rileva la data di iscrizione della modifica dell’atto costitutivo nel registro delle imprese;
- per i versamenti a fondo perduto, rileva la data del versamento;
- per la rinuncia al credito, rileva la data dell’atto di rinuncia.
Ai fini del calcolo del beneficio rilevano solo le somme effettivamente immesse nella società entro il 5 febbraio 2010. Per i conferimenti in denaro conta l’importo effettivamente versato; per i beni in natura e i crediti rileva il valore risultante dalla stima ai sensi degli articoli 2343 e 2465 c.c.; per i conferimenti consistenti in prestazioni d’opera o servizi rilevano le prestazioni eseguite entro il termine e risultanti da perizia. La circolare sottolinea la necessità che tutti i conferimenti e versamenti siano documentati con modalità idonee a consentire la verifica certa della data e dell’importo.
Limite massimo di 500.000 euro
Il limite massimo di aumento di capitale agevolabile è fissato a 500.000 euro per ciascuna società. Il rispetto del limite va verificato sommando tutti gli aumenti di capitale perfezionati da persone fisiche nel periodo agevolato. Se l’importo complessivo eccede il tetto, l’agevolazione si applica solo entro 500.000 euro.
La circolare chiarisce che la singola persona fisica può effettuare conferimenti anche superiori a tale soglia, o in favore di società diverse, senza che ciò precluda l’agevolazione a ciascuna società destinataria, sempre entro il limite massimo previsto. Se all’aumento partecipano anche soggetti diversi dalle persone fisiche, il tetto deve essere verificato solo sulla quota riferibile alle persone fisiche.
Calcolo del rendimento presunto escluso da imposizione
Per gli aumenti di capitale ammessi, la norma presume un rendimento annuo del 3% da escludere da imposizione per il periodo d’imposta in corso alla data di perfezionamento e per i quattro periodi successivi. La circolare precisa che il calcolo va effettuato forfetariamente applicando il 3% sull’importo dell’aumento effettivamente versato al termine del periodo d’imposta.
Se il periodo agevolato ricade a cavallo di due esercizi, il calcolo va distinto tra i due periodi. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare:
- per il 2009, il 3% si calcola sugli importi versati entro il 31 dicembre 2009, relativi ad aumenti perfezionati dal 5 agosto al 31 dicembre 2009, con effetto per i periodi d’imposta 2009-2013;
- per il 2010, il 3% si calcola sugli importi versati dal 1° gennaio al 5 febbraio 2010, relativi ad aumenti perfezionati nel medesimo arco temporale, con effetto per i periodi d’imposta 2010-2014.
Sono riportati esempi numerici che confermano la logica del calcolo: nel caso di aumento di 200.000 euro interamente versato, il rendimento figurativo annuo è pari a 6.000 euro; nel caso di aumento di 600.000 euro con partecipazione mista, il beneficio è riconosciuto solo sulla quota imputabile alle persone fisiche e comunque entro il tetto di 500.000 euro.
Riduzioni di capitale e permanenza del beneficio
L’agevolazione richiede che l’incremento patrimoniale sia effettivo e permanente rispetto alla situazione esistente al 4 agosto 2009. Pertanto, se dopo l’aumento intervengono riduzioni di patrimonio netto, distribuzioni di riserve o rimborsi ai soci, l’importo agevolabile deve essere rideterminato in diminuzione. La circolare richiama espressamente anche le ipotesi di liberazione dei soci dall’obbligo di versare somme ancora dovute per precedenti aumenti.
Non rilevano invece le perdite di esercizio ai fini della rideterminazione del beneficio. Quando la società è partecipata sia da persone fisiche sia da soggetti diversi, la riduzione dell’importo rilevante deve essere imputata proporzionalmente alla quota di partecipazione delle persone fisiche.
Effetti fiscali dell’agevolazione
L’importo escluso da imposizione incide sia sul reddito d’impresa sia sulla base IRAP.
Ai fini delle imposte sui redditi, la società effettua una variazione in diminuzione del reddito imponibile per il periodo di perfezionamento e per i quattro periodi successivi. Il beneficio opera indipendentemente dal risultato d’esercizio, quindi può ridurre l’imponibile anche in presenza di perdita o addirittura incrementare una perdita fiscale già esistente. La circolare chiarisce che tale beneficio non ha autonoma rilevanza ai fini degli articoli 56, comma 2, 61, comma 1, 84 e 109, comma 5, del TUIR.
Per le società in trasparenza fiscale, sia ex articolo 5 sia ex articolo 116 del TUIR, l’esclusione si applica sul reddito o sulla perdita della società prima dell’imputazione ai soci.
Ai fini IRAP, la società opera una variazione in diminuzione del valore della produzione netta, fino a concorrenza dello stesso, secondo il decreto legislativo n. 446 del 1997.
La circolare precisa inoltre che non vi sono limitazioni specifiche alla fruizione del beneficio in sede di determinazione degli acconti d’imposta, che possono quindi tenere conto dell’agevolazione secondo il metodo di calcolo adottato.
Cumulo con altre agevolazioni
Non essendo prevista una clausola generale di non cumulabilità, l’agevolazione è considerata cumulabile con altre misure di favore, salvo che la disciplina di queste ultime disponga diversamente. In particolare, è ritenuta compatibile con la c.d. Tremonti-ter per gli investimenti in macchinari, prevista nei commi da 1 a 3-bis del medesimo art. 5 del DL 78/2009, e con il c.d. bonus aggregazioni di cui all’art. 4 del DL 5/2009.
Società non operative
La disciplina delle società non operative non esclude l’applicazione dell’agevolazione. Di conseguenza, anche il soggetto che non superi la verifica di operatività può beneficiare dell’esclusione da imposizione prevista dalla norma.
L’importo detassato deve essere sommato agli altri importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di disposizioni agevolative, al fine di determinare il reddito presunto da confrontare con il reddito effettivo per la disciplina delle società di comodo.
Punti principali
Soggetti beneficiari e conferenti
Possono beneficiare dell’agevolazione le società di capitali, incluse cooperative e altri soggetti assimilati, nonché le società di persone che svolgono attività d’impresa e producono redditi d’impresa. Il beneficio non dipende dal settore economico né dalla dimensione della società. I conferimenti agevolabili devono provenire da persone fisiche; possono conferire sia i soci già esistenti sia soggetti che divengono soci con l’aumento di capitale. È irrilevante la residenza fiscale della persona fisica e sono ammessi anche conferimenti effettuati da imprenditore individuale con risorse dell’impresa. Non rilevano invece i conferimenti di società, enti o altri soggetti diversi dalle persone fisiche.
Aumenti di capitale agevolabili
Rientrano nell’agevolazione le costituzioni di nuove società, gli aumenti di capitale di società già esistenti e, più in generale, gli incrementi di patrimonio netto derivanti da conferimenti o apporti di nuove risorse. Sono agevolabili solo gli aumenti "reali", non quelli nominali effettuati mediante utilizzo di riserve disponibili. In caso di aumento misto, è rilevante solo la parte a pagamento. Sono inclusi i conferimenti in denaro, i versamenti a titolo di soprapprezzo, i versamenti in denaro a fondo perduto e la rinuncia incondizionata al diritto alla restituzione di crediti verso la società. Non assumono rilievo gli aumenti conseguenti a fusioni o scissioni.
Periodo di perfezionamento e importi rilevanti
Gli aumenti di capitale devono essere perfezionati dal 5 agosto 2009 al 5 febbraio 2010. Per le società di capitali conta la data di iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, o la data di deposito dell’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento se successiva. Per le società di persone rileva la data di iscrizione della modifica dell’atto costitutivo. I conferimenti in denaro rilevano nei limiti degli importi effettivamente versati entro il 5 febbraio 2010; per beni e crediti rileva il valore di stima; per prestazioni d’opera o servizi rilevano le prestazioni eseguite entro tale data. I conferimenti e i versamenti devono essere documentabili con certezza nella data e nell’importo.
Limite massimo di 500.000 euro
L’agevolazione si applica agli aumenti di capitale di importo complessivo fino a 500.000 euro per società. Il limite si verifica sommando tutti gli aumenti perfezionati da persone fisiche nel periodo 5 agosto 2009 - 5 febbraio 2010. Se gli aumenti complessivi superano il tetto, il beneficio resta limitato a 500.000 euro. Il fatto che una persona fisica effettui conferimenti superiori al limite, anche verso società diverse, non preclude l’agevolazione alle singole società destinatarie entro il limite previsto. Se partecipano anche soggetti diversi dalle persone fisiche, il limite va riferito solo alla quota imputabile alle persone fisiche.
Calcolo del rendimento escluso da imposizione
Il rendimento presunto escluso da imposizione è pari al 3% annuo dell’aumento di capitale effettivamente versato e rilevante al termine del periodo d’imposta. Se il periodo agevolato attraversa due esercizi, il calcolo va distinto per ciascun periodo d’imposta. Per i soggetti solari, gli importi versati fino al 31 dicembre 2009 rilevano per il 2009, con effetto per cinque periodi d’imposta (2009-2013); gli importi versati dal 1° gennaio al 5 febbraio 2010 rilevano per il 2010, con effetto per cinque periodi d’imposta (2010-2014).
Riduzioni di capitale e permanenza del beneficio
L’agevolazione si applica solo a incrementi patrimoniali permanenti rispetto alla situazione esistente al 4 agosto 2009. Se dopo l’aumento vengono effettuate riduzioni di patrimonio netto, distribuzioni di riserve o rimborsi ai soci, l’importo rilevante va rideterminato. Non rilevano le perdite di esercizio. In caso di società con soci persone fisiche e società, la quota rilevante si calcola proporzionalmente alla partecipazione delle persone fisiche. Restano ferme le possibili valutazioni anti-elusive ai sensi dell’art. 37-bis del DPR 600/1973.
Effetti fiscali e rapporti con le imposte
L’esclusione del rendimento presunto opera ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Per le imposte dirette si effettua una variazione in diminuzione del reddito d’impresa; il beneficio opera anche in presenza di perdite e può aumentare una perdita fiscale o generarne una. Nelle società trasparenti il beneficio si applica prima dell’imputazione ai soci. La circolare precisa che la detassazione non incide sui meccanismi di cui agli articoli 56, 61, 84 e 109, comma 5, del TUIR. Per l’IRAP si effettua una variazione in diminuzione del valore della produzione netta. È possibile considerare l’agevolazione nel calcolo degli acconti d’imposta.
Cumulo con altre agevolazioni e società non operative
La circolare esclude una regola generale di incompatibilità: il beneficio è cumulabile con altre misure, salvo diversa previsione delle norme relative a queste ultime. È indicata la compatibilità con la Tremonti-ter per gli investimenti in macchinari e con il bonus aggregazioni. La disciplina delle società non operative non fa venire meno l’agevolazione; l’importo escluso da imposizione va sommato agli altri importi agevolati per determinare il reddito minimo imponibile ai fini del confronto con il reddito effettivo.
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