Cassazione Penale, Sentenza n. 44759/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro impeditivo disposto sui terreni di proprietà della Gestim S.r.l. sostenendo violazione dell'art. 321, comma 1, c.p.p. e degli artt. 67 e ss. della legge fallimentare e dell'art. 2901 c.c. Denunciano che il provvedimento genetico non aveva indicato una presunta finalità di consentire alla Curatela del fallimento IF Costruzioni il recupero dei beni e che, comunque, la procedura fallimentare IF non aveva promosso azioni revocatorie entro il quinquennio dalla compravendita; inoltre propongono che i beni potevano essere venduti a terzi (per euro 325.000) su iniziativa del fallimento AGIA s.r.l. e il ricavato sarebbe servito a transigere il contenzioso tra Gestim e AGIA, rendendo inutile o ingiustificata la misura cautelare penale. Deducevano quindi la mera apparente motivazione del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del Riesame secondo cui la revoca del sequestro avrebbe consentito al Manuzzato di proseguire un'attività di depauperamento delle società di cui era dominus, aggravando le conseguenze dell'insolvenza a danno dei creditori della IF Costruzioni. Il collegio ha osservato che la misura preventiva è finalizzata a prevenire la circolazione dei beni attraverso società schermo e che non compete al giudice penale valutare l'attuale possibilità della curatela fallimentare di recuperare i beni mediante azioni revocatorie o civili. Per l'evidente inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata come presunto vizio della motivazione del provvedimento impugnato; la Corte ritiene che la motivazione del Tribunale del Riesame sia conforme alla norma, perché il diniego di revoca è fondato sulle esigenze di prevenzione contro la prosecuzione di condotte che avrebbero depauperato le società.
artt. 67 e ss. legge fallimentare
Richiamati dai ricorrenti in relazione alle azioni revocatorie e alla tutela dei creditori fallimentari; la Corte osserva che la possibilità di esercitare tali azioni non rileva per giustificare la revoca del sequestro penale e che non compete al giudice penale valutare l'effettiva possibilità di recupero attraverso la procedura fallimentare.
art. 2901 cod. civ.
Norma riferita dai ricorrenti in ordine alla revocatoria ordinaria; la Corte non considera che eventuali rimedi civili o fallimentari già esercitati o prospettati escludano le esigenze cautelari del sequestro penale adottato per prevenire la sottrazione di beni.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese e all'ammenda: la Corte ha ritenuto che l'evidente inammissibilità dei ricorsi giustifichi la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il sequestro impeditivo penale può essere mantenuto se la sua revoca faciliterebbe la continuazione di condotte (es. trasferimenti di beni tramite società interposte) suscettibili di aggravare il danno ai creditori: l'esigenza di prevenzione prevale sull'interesse a transigere contenziosi civili tra privati.
- Non compete al giudice penale valutare l'effettiva efficacia o la possibilità di recupero dei beni attraverso azioni revocatorie o altre azioni civili/fallimentari: tali profili attengono alla sfera del processo civile/fallimentare.
- La mera esistenza di una proposta di vendita o di un sequestro conservativo disposto da altra procedura (es. fallimento AGIA) non impone automaticamente la revoca del sequestro penale se la cessione rischia di precludere i diritti dei creditori lesi dal reato contestato.
- In cassazione, i ricorsi manifestamente inammissibili possono essere dichiarati tali e comportare la condanna alle spese e a somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto la difesa deve argomentare compiutamente i profili di ammissibilità e il concreto cambiamento delle circostanze che giustificano la revoca.
- Quando si contesta un sequestro impeditivo è necessario dimostrare che le esigenze cautelari che lo giustificano sono venute definitivamente meno e non limitarsi a prospettare soluzioni alternative di carattere civile che non tutelino i creditori danneggiati dall'ipotesi accusatoria.
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