Ordinanza n. 2091/2026 - Napoli, Sezione 3
per la condanna al risarcimento dei danni conseguenti all’illegittima cancellazione dell’impresa ricorrente dall’elenco degli operatori che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di cancellazione dall’elenco degli operatori che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, TULPS
Esito
La controversia
L’impresa ha chiesto il risarcimento dei danni conseguenti alla cancellazione dall’elenco degli operatori funzionali alla raccolta del gioco. La cancellazione era stata disposta perché, a seguito di sopralluogo, la superficie utile del locale era stata accertata in 19 mq., anziché nei 31 mq. dichiarati, con conseguente ritenuta installazione di un numero di apparecchi superiore a quello consentito. Il precedente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica era stato accolto con decreto di annullamento, sulla base del parere del Consiglio di Stato, che aveva riscontrato illogicità, carenza dei presupposti, violazione del principio di tipicità delle sanzioni, inadeguatezza dell’istruttoria e carenza della motivazione, rilevando in particolare l’assenza nel verbale di sopralluogo della metodologia di computo della superficie e delle modalità di calcolo dell’eventuale esclusione delle superfici non destinate alla vendita e del rapporto con la superficie minima di ingombro. Nel giudizio risarcitorio la ricorrente ha dedotto l’illegittimità non scusabile della condotta amministrativa e ha chiesto il ristoro del lucro cessante e del danno emergente, quantificati in misura non inferiore a 30.000 euro, richiamando la documentazione contabile e la produttività dell’attività nel triennio 2013-2015.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda risarcitoria. Ritenendo necessaria, ai fini della decisione, una verificazione contabile, ha incaricato il direttore responsabile della Direzione Provinciale I di Napoli dell’Agenzia delle Entrate, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario contabile dell’ufficio. La verificazione dovrà accertare: a) da quali soggetti concessionari l’impresa abbia ricavato le quote di guadagno nel triennio 2013-2015; b) l’ammontare della quota annua media di guadagno maturata per le attività funzionali alla raccolta del gioco, considerando l’aggio corrisposto dai concessionari e detraendo eventuali spese o oneri alla fonte. Il verificatore potrà acquisire la documentazione processuale, gli atti amministrativo-contabili dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dei concessionari e gli ulteriori documenti prodotti dalle parti, garantendo su questi ultimi il contraddittorio. Sono state disciplinate le modalità di avviso alle parti, lo svolgimento delle operazioni entro 30 giorni, la trasmissione della bozza, le osservazioni delle parti e il deposito della relazione conclusiva. Il compenso sarà liquidato ai sensi dell’art. 66, comma 4, c.p.a. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 3 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 110, comma 6, r.d. n. 773/1931 (TULPS)
apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773/1931 (TULPS)
La disposizione individua gli apparecchi mediante i quali l’impresa svolgeva attività funzionali alla raccolta del gioco; il testo non espone un’interpretazione diretta della norma da parte del TAR.
art. 66 c.p.a.
Visto l’art. 66 cod. proc. amm.
Costituisce la base normativa per la disposizione della verificazione e per la liquidazione del compenso del verificatore ai sensi del comma 4.
Massime di principio
- Nel giudizio risarcitorio connesso all’annullamento di un provvedimento amministrativo, quando la quantificazione del pregiudizio economico non è sufficientemente determinabile sulla base degli atti già acquisiti, il giudice può disporre una verificazione contabile finalizzata ad accertare i ricavi effettivamente conseguiti e la loro media nel periodo rilevante.
- La verificazione contabile può estendersi all’acquisizione di documentazione detenuta dall’amministrazione e da soggetti concessionari coinvolti nell’attività economica oggetto di causa, purché sia assicurato il contraddittorio delle parti sui documenti ulteriormente prodotti.
- La verificazione disposta nel processo amministrativo deve indicare quesiti, organo verificatore, poteri di accesso e acquisizione documentale, tempi delle operazioni, interlocuzione con le parti e modalità di deposito della relazione conclusiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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