Circolare numero 151 del 19-7-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare trasmette le tabelle aggiornate degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali dell'assegno per il nucleo familiare, in coordinamento con la circolare n. 118 dell'8 giugno 1996 e con gli aumenti del DM 11 aprile 1996. Fornisce chiarimenti su quali fasce reddituali applicare ai nuclei con inabili, su come sostituirle nei diversi periodi di riferimento e su come trattare i nuclei familiari senza figli, che non risultano modificati dalla nuova normativa. Viene inoltre precisato che i fratelli, le sorelle e i nipoti orfani di entrambi i genitori, pur computabili nel nucleo in presenza di almeno un figlio minore, non beneficiano delle maggiorazioni previste esclusivamente per i figli, e vengono quindi indicate le modalità di riduzione dell'assegno.
Chiarimenti e nuove tabelle per l'assegno per il nucleo familiare dal 1996
Assegno per il nucleo familiare: tabelle aggiornate e chiarimenti applicativi
La circolare fornisce integrazioni operative alla precedente circolare n. 118 dell'8 giugno 1996 in materia di assegno per il nucleo familiare, con particolare riguardo agli importi aggiornati, alle fasce reddituali da applicare e alla corretta composizione del nucleo ai fini del calcolo della prestazione. Il testo si concentra inoltre sulle modalità di trattamento dei nuclei con inabili e dei nuclei che includono fratelli, sorelle o nipoti orfani di entrambi i genitori.
Aggiornamento degli importi e delle tabelle
Per agevolare i datori di lavoro e gli operatori di Sede, vengono trasmesse le tabelle con gli importi complessivi:
- giornalieri (allegati da 1 a 6),
- settimanali (allegati da 7 a 12),
- quattordicinali (allegati da 13 a 18),
- quindicinali (allegati da 19 a 24).
Le tabelle si riferiscono alle fattispecie familiari individuate nelle tabelle A, B, C, D, E e F, ossia:
- nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore;
- nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore;
- nuclei orfanili con almeno un minore;
- nuclei con entrambi i genitori, senza figli minori e almeno un figlio maggiorenne inabile;
- nuclei con un solo genitore, senza figli minori e almeno un figlio maggiorenne inabile;
- nuclei orfanili, senza minori e almeno un orfano maggiorenne inabile.
Nuclei con inabili: fasce reddituali da sostituire
La circolare chiarisce che, per i nuclei con inabili, le fasce reddituali previste nelle tabelle A, B e C per il primo semestre 1996 non devono essere utilizzate nella loro forma originaria, ma vanno sostituite con quelle indicate nelle colonne III e IV dell'allegato 2 alla circolare n. 118.
A titolo esemplificativo, viene precisato che:
- per un nucleo composto da entrambi i genitori e un figlio minore inabile, si applica la tabella A con le fasce reddituali della colonna III dell'allegato 2;
- per un nucleo composto da un solo genitore, un figlio minore e un figlio maggiorenne inabile, si applica la tabella B con le fasce della colonna IV dell'allegato 2;
- per un nucleo composto da entrambi i genitori e un figlio maggiorenne inabile, si applica la tabella D, che già riporta le fasce reddituali per i nuclei con inabili previste alla colonna III dell'allegato 2;
- per un nucleo composto da un solo genitore, un figlio maggiorenne inabile e un fratello orfano di entrambi i genitori senza pensione ai superstiti, si applica la tabella E, che già contiene le fasce della colonna IV dell'allegato 2.
Periodo 1 luglio 1996 - 30 giugno 1997
La circolare ricorda che le fasce di reddito riportate sulle tabelle da A a F sono valide solo fino al 30 giugno 1996. Per il periodo 1 luglio 1996 - 30 giugno 1997 devono essere sostituite con quelle riportate nell'allegato 3 alla circolare n. 118, in base alle quattro fattispecie indicate in calce all'allegato stesso:
- generalità dei richiedenti;
- nuclei monoparentali;
- nuclei con inabili;
- nuclei che sommano le ultime due situazioni.
Nuclei senza figli: tabella G
Per mera comodità di consultazione vengono trasmesse anche le tabelle degli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali da applicare ai nuclei familiari senza figli, cioè:
- nuclei con i soli coniugi;
- nuclei con uno o entrambi i coniugi e con fratelli, sorelle e nipoti.
Si tratta della tabella G, non modificata dalla nuova normativa. Tuttavia, in caso di nuclei monoparentali e di nuclei con inabili, le fasce reddituali della tabella G relative al primo semestre 1996 devono essere sostituite con quelle contenute nelle colonne II, III e IV dell'allegato 2 alla circolare n. 118; per il periodo 1 luglio 1996 - 30 giugno 1997 devono invece essere sostituite con quelle dell'allegato 3 della medesima circolare.
Composizione del nucleo e computo dei componenti
La circolare ribadisce che il nucleo cui si applicano gli aumenti del DM 11 aprile 1996 è quello previsto dall'art. 2, comma 6, della legge n. 153/1988, purché sia presente almeno un figlio minore.
In presenza di tale requisito, nel nucleo devono essere computati:
- i figli legittimi e legittimati;
- i soggetti equiparati ai sensi dell'art. 38 del DPR 818/1957, eventualmente anche inabili;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti orfani di entrambi i genitori e senza diritto a pensione ai superstiti.
La misura della prestazione va quindi determinata in base al numero complessivo dei componenti computabili.
Esclusione delle maggiorazioni per fratelli, sorelle e nipoti
Viene precisato che i fratelli, le sorelle e i nipoti inseriti nel nucleo familiare non hanno diritto alle maggiorazioni di L. 20.000 e L. 84.000, le quali spettano esclusivamente ai figli, minori o maggiorenni inabili.
Di conseguenza, nei nuclei che comprendono, oltre ai figli, anche fratelli, sorelle o nipoti orfani di entrambi i genitori e senza diritto a pensione ai superstiti, tali maggiorazioni devono essere sottratte dall'importo complessivamente spettante risultante dalle tabelle A, B, D ed E.
Le riduzioni da applicare sono le seguenti:
- in presenza di un solo figlio, l'assegno va ridotto di L. 20.000 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di L. 104.000 per ciascuno degli altri eventuali componenti della stessa specie;
- in presenza di almeno due figli, l'assegno va ridotto di L. 104.000 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.
Aggiornamento del nota-bene delle tabelle
Per recepire tali regole, il terzo nota-bene in calce alle tabelle A, B, D ed E deve essere sostituito con una formulazione che distingua espressamente:
- la presenza di un solo figlio, con riduzione di L. 20.000 per il primo fratello, sorella o nipote e di L. 104.000 per gli altri;
- la presenza di almeno due figli, con riduzione di L. 104.000 per ciascun fratello, sorella o nipote.
Modalità di diffusione
La circolare è trasmessa con messaggio T.P. per consentirne l'immediata conoscenza e applicazione. Le tabelle da 1 a 29 sono inoltrate anche tramite posta elettronica alle caselle dei Direttori di Sede. Inoltre, copia della circolare deve essere inviata alle Associazioni di categoria, ai Consulenti del lavoro e agli Enti di Patronato per una più rapida divulgazione.
Punti principali
Aggiornamento delle tabelle dell'assegno per il nucleo familiare
La circolare integra le istruzioni già fornite con la n. 118 dell'8 giugno 1996, trasmettendo le tabelle con gli importi complessivi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali. Le nuove tabelle riguardano le situazioni familiari indicate nelle tabelle A-F e sono predisposte per agevolare gli adempimenti dei datori di lavoro e degli operatori di Sede.
Fasce reddituali per nuclei con inabili
Per i nuclei con inabili, le fasce reddituali previste nelle tabelle A, B e C, limitatamente al primo semestre 1996, devono essere sostituite con quelle contenute nelle colonne III e IV dell'allegato 2 alla circolare n. 118. La circolare fornisce esempi applicativi per nuclei con genitori, figli minori o maggiorenni inabili, distinguendo tra tabelle A, B, D ed E in base alla composizione del nucleo.
Sostituzione delle fasce per il periodo 1 luglio 1996 - 30 giugno 1997
Poiché le fasce di reddito riportate nelle tabelle da A a F sono valide solo fino al 30 giugno 1996, per il periodo successivo 1 luglio 1996 - 30 giugno 1997 devono essere sostituite con quelle dell'allegato 3 alla circolare n. 118. L'applicazione dipende dalle fattispecie indicate in calce all'allegato stesso: generalità dei richiedenti, nuclei monoparentali, nuclei con inabili e nuclei che sommano entrambe le condizioni.
Tabelle per nuclei senza figli
Vengono trasmesse anche le tabelle mensili, giornaliere, settimanali, quattordicinali e quindicinali per i nuclei familiari senza figli, ossia i nuclei con i soli coniugi e quelli con uno o entrambi i coniugi e con fratelli, sorelle e nipoti. Tali importi, riferiti alla tabella G, non sono stati modificati dalla nuova normativa, ma per i nuclei monoparentali e con inabili le fasce reddituali del primo semestre 1996 e quelle del periodo 1 luglio 1996 - 30 giugno 1997 devono essere sostituite rispettivamente con quelle degli allegati 2 e 3 della circolare n. 118.
Composizione del nucleo e maggiorazioni
Si ribadisce che gli aumenti introdotti dal DM 11 aprile 1996 spettano al nucleo previsto dall'art. 2, comma 6, della legge n. 153/1988, purché sia presente almeno un figlio minore. In tale ipotesi, nel nucleo vanno computati anche fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e privi di diritto a pensione ai superstiti, oltre ai figli legittimi, legittimati ed equiparati ex art. 38 DPR 818/1957, eventualmente anche inabili.
Esclusione delle maggiorazioni per fratelli, sorelle e nipoti e riduzioni da operare
Le maggiorazioni di L. 20.000 e L. 84.000 spettano esclusivamente ai figli, minori o maggiorenni inabili, e non ai fratelli, sorelle o nipoti inclusi nel nucleo. Per i nuclei comprendenti, oltre ai figli, anche questi ulteriori componenti, l'importo complessivo dell'assegno va ridotto secondo regole specifiche: in presenza di un solo figlio, di L. 20.000 per il primo fratello, sorella o nipote e di L. 104.000 per ciascuno degli altri; in presenza di almeno due figli, di L. 104.000 per ogni fratello, sorella o nipote.
Aggiornamento del terzo nota-bene delle tabelle
La circolare dispone la sostituzione del terzo nota-bene riportato in calce alle tabelle A, B, D ed E con un testo che recepisce le riduzioni da applicare ai nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti, distinguendo tra presenza di un solo figlio e presenza di almeno due figli.
Modalità di trasmissione e divulgazione
La circolare è trasmessa con messaggio T.P. per consentirne l'immediata conoscenza e applicazione. Le tabelle da 1 a 29 sono inviate anche tramite posta elettronica alle caselle dei Direttori di Sede, e copia della circolare deve essere inoltrata alle Associazioni di categoria, ai Consulenti del lavoro e agli Enti di Patronato per una più rapida divulgazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 18 lug 1996Circolare numero 148 del 18-7-1996
- Circolare · 18 lug 1996Circolare numero 149 del 18-7-1996
- Circolare · 18 lug 1996Circolare numero 150 del 18-7-1996
- Circolare · 22 lug 1996Circolare numero 152 del 22-7-1996
- Circolare · 15 lug 1996Circolare numero 146 del 15-7-1996
- Circolare · 15 lug 1996Circolare numero 147 del 15-7-1996
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →