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Circolare

Circolare numero 150 del 18-7-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le indicazioni già fornite con la n. 133/1996 sui contributi obbligatori dovuti per gli operai agricoli, a seguito di due decreti-legge del giugno 1996. Da un lato riduce di 0,60 punti percentuali la fiscalizzazione degli oneri sociali, con conseguente aumento della quota S.S.N. a carico dei datori di lavoro del Centro-Nord e modifica delle aliquote complessive per O.T.I. e O.T.D.; dall’altro conferma il differimento dei termini per le riduzioni contributive spettanti ai datori di lavoro agricolo del Mezzogiorno. Vengono inoltre rettificate le aliquote complessive applicabili nel 1996 alle aziende C.D./C.M. assuntrici di manodopera, distinguendo tra cooperative agricole e aziende C.D./C.M.

Aggiornamento aliquote e contributi per operai agricoli 1996

Aggiornamento delle aliquote contributive per operai agricoli e aziende C.D./C.M. nel 1996

La circolare aggiorna le istruzioni già impartite con la circolare n. 133 del 26 giugno 1996 in materia di contributi obbligatori dovuti per gli operai agricoli. Gli aggiornamenti derivano, in particolare, dal D.L. 20 giugno 1996, n. 323, che riduce il livello della fiscalizzazione degli oneri sociali, e dal D.L. 22 giugno 1996, n. 332, che differisce un termine previsto da precedenti disposizioni. Vengono inoltre precisate le aliquote complessive applicabili per il calcolo dei contributi dovuti nel 1996 dalle aziende C.D./C.M. assuntrici di manodopera.

Riduzione della fiscalizzazione degli oneri sociali

L'art. 6, comma 2, del D.L. n. 323/1996 stabilisce che, con effetto dal periodo di paga in corso al 1 giugno 1996, il complessivo livello della fiscalizzazione degli oneri sociali è ridotto di 0,6 punti percentuali. La norma richiama la disciplina già vigente in materia, ma ne riduce la misura con carattere generale.

La circolare precisa che tale intervento comporta una modifica della precedente indicazione contenuta nella circolare n. 133/1996, nella parte in cui era richiamata la riduzione di 5,50 punti percentuali del contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale prevista per i datori di lavoro non operanti nei territori del Mezzogiorno.

In particolare:

  • la riduzione di 5,50 punti percentuali del contributo S.S.N. per i datori di lavoro agricolo del Centro-Nord resta confermata solo fino al periodo di paga precedente quello in corso al 1.6.1996;
  • conseguentemente, fino a tale momento la quota del contributo S.S.N. a carico dei datori di lavoro del Centro-Nord resta pari al 4,10% (9,60% - 5,50%);
  • dal periodo di paga in corso al 1.6.1996, la riduzione scende al 4,90%, con aumento della quota a carico dei datori di lavoro al 4,70% (9,60% - 4,90%).

Di riflesso, vengono aggiornate anche le aliquote complessive riportate nelle tabelle n. 2 e n. 3 allegate alla circolare n. 133/1996:

  • 35,613% per gli operai a tempo indeterminato (O.T.I.);
  • 35,413% per gli operai a tempo determinato (O.T.D.).

Tali valori restano validi fino al periodo di paga precedente quello in corso al 1.6.1996 e sono sostituiti, a decorrere da tale periodo, dalle nuove aliquote rispettivamente pari a 36,213% e 36,013%.

Differimento del termine e riduzioni contributive nel Mezzogiorno

L'art. 4, comma 4, del D.L. n. 332/1996 differisce al 30.6.1995 il termine del 1.10.1994 previsto da precedenti disposizioni legislative. La circolare segnala che nel nuovo testo viene nuovamente richiamato il comma 28 dell'art. 11 della legge n. 537/1993, richiamo che era stato eliminato nei decreti-legge precedenti, e considera quindi superata la precedente affermazione contenuta nella circolare n. 133/1996.

La conseguenza è che la riduzione contributiva spettante ai datori di lavoro agricolo operanti nei territori del Mezzogiorno torna a essere riconosciuta nelle seguenti misure:

  • 60% per il periodo 1.10.1994/30.6.1995, in quanto riprende vigore la misura prevista fino al 30.9.1994;
  • 40% per il periodo 1.7.1995/30.9.1995;
  • 30% per il periodo 1.10.1995/30.9.1996;
  • 20% a decorrere dal 1.10.1996.

La circolare precisa che il differimento del termine non incide sulle misure già indicate per i periodi successivi, sicché restano confermate le aliquote complessive riportate nelle tabelle n. 2 e n. 3 della circolare n. 133/1996, nel rigo riferito alla riduzione per il Mezzogiorno.

Aliquote complessive per le aziende C.D./C.M. assuntrici di manodopera

La prima nota della tabella n. 1 allegata alla circolare n. 133/1996 aveva indicato le aliquote complessive del 47,193% per gli O.T.I. e del 46,993% per gli O.T.D. per cooperative agricole e aziende C.D./C.M. nei confronti della manodopera occupata.

La presente circolare rettifica tali valori solo per le aziende C.D./C.M. assuntrici di manodopera, chiarendo che l'esclusione dal contributo per la Cassa Integrazione Salari, pari all'1,50%, comporta l'applicazione delle seguenti aliquote per il calcolo dei contributi complessivamente dovuti nel 1996:

  • 45,653% per gli O.T.I., di cui 38,653% a carico dell'azienda;
  • 45,493% per gli O.T.D., di cui 38,453% a carico dell'azienda.

La precisazione non modifica invece le aliquote complessive già indicate per le cooperative agricole, che restano confermate nelle misure originarie riportate nella tabella.

Punti principali

Riduzione di 0,60 punti percentuali della fiscalizzazione degli oneri sociali

L'art. 6, comma 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323 dispone, con effetto dal periodo di paga in corso al 1 giugno 1996, la riduzione generalizzata di 0,6 punti percentuali del complessivo livello della fiscalizzazione degli oneri sociali. La circolare aggiorna la precedente istruzione della n. 133/1996: per i datori di lavoro agricolo del Centro-Nord la riduzione del contributo S.S.N. passa dal 5,50% al 4,90%, con aumento della quota a carico del datore di lavoro dal 4,10% al 4,70%; la misura precedente resta ferma solo fino al periodo di paga antecedente quello in corso al 1.6.1996. Di conseguenza, sono aggiornate anche le aliquote complessive indicate nelle tabelle allegate alla circolare n. 133/1996, che diventano 36,213% per gli O.T.I. e 36,013% per gli O.T.D. a decorrere dal periodo di paga in corso al 1.6.1996.

Differimento del termine per la riduzione contributiva nel Mezzogiorno

L'art. 4, comma 4, del D.L. 22 giugno 1996, n. 332 differisce al 30.6.1995 il termine del 1.10.1994 previsto da precedenti disposizioni legislative. La circolare considera superata la precedente precisazione contenuta nella n. 133/1996 e conferma che per i datori di lavoro agricolo del Mezzogiorno la riduzione contributiva torna a spettare nelle seguenti misure: 60% per il periodo 1.10.1994/30.6.1995, 40% per il periodo 1.7.1995/30.9.1995, 30% per il periodo 1.10.1995/30.9.1996 e 20% a decorrere dal 1.10.1996. Le quote complessive di contribuzione indicate come "40%" nelle tabelle n. 2 e n. 3 allegate alla circolare n. 133/1996 risultano quindi confermate per i periodi successivi richiamati dalla circolare.

Aliquote per il calcolo dei contributi 1996 delle aziende C.D./C.M. assuntrici di manodopera

La prima nota della tabella n. 1 della circolare n. 133/1996 aveva indicato, in misura complessiva, il 47,193% per gli O.T.I. e il 46,993% per gli O.T.D. per cooperative agricole e aziende C.D./C.M. assuntrici di manodopera. La presente circolare rettifica tali valori limitatamente alle aziende C.D./C.M., poiché per esse non è dovuto il contributo alla Cassa Integrazione Salari pari all'1,50%. Pertanto, per il 1996 le aliquote da applicare sono 45,653% per gli O.T.I., di cui 38,653% a carico dell'azienda, e 45,493% per gli O.T.D., di cui 38,453% a carico dell'azienda. Le aliquote originarie restano invece confermate per le cooperative agricole.

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