Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 149 del 18-7-1996

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, per il periodo 1.10.1995/31.12.1995, i contributi dovuti dai mezzadri e coloni reinseriti nell'A.G.O. devono essere calcolati tenendo conto dell'aumento di 0,60 punti percentuali dell'aliquota contributiva F.P.L.D. disposto dal D.M. 15 gennaio 1996, con decorrenza 1 ottobre 1995. La maggiorazione è ripartita per 2/3 a carico dei datori di lavoro e per 1/3 a carico dei lavoratori; per i mezzadri e coloni reinseriti nell'A.G.O. rileva la quota dello 0,20% a carico degli operai agricoli. Viene quindi trasmessa una nuova tabella per l'ultimo trimestre 1995, mentre resta valida solo per il periodo 1.1.1995/30.9.1995 la tabella allegata alla circolare n. 261/1995.

Importo dei contributi dovuti da mezzadri e coloni reinseriti nell'A.G.O. per il 4° trimestre 1995

Importo dei contributi dovuti dai mezzadri e coloni reinseriti nell'A.G.O. per il periodo 1.10.1995/31.12.1995

La circolare disciplina il ricalcolo dei contributi dovuti dai mezzadri e coloni reinseriti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'ultimo trimestre del 1995, a seguito dell'aumento dell'aliquota contributiva F.P.L.D. disposto dal D.M. 15 gennaio 1996. Viene trasmessa una nuova tabella di riferimento per il periodo 1 ottobre 1995-31 dicembre 1995 e viene precisato il rapporto tra le aliquote applicabili e le quote già anticipate dal concedente.

Provvedimento normativo e decorrenza

Il D.M. 15 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1996, ha disposto un aumento di 0,60 punti percentuali dell'aliquota contributiva da applicare per il calcolo dei contributi dovuti al Fondo Pensioni dei Lavoratori Dipendenti, con decorrenza 1 ottobre 1995. L'incremento è stato ripartito in misura pari a 0,40% a carico dei datori di lavoro e 0,20% a carico dei lavoratori.

Aliquote da applicare nel 1995

Per l'anno 1995 i contributi devono essere calcolati applicando due diverse aliquote ai redditi convenzionali imponibili provinciali:

  • 6,34% per il periodo 1.1.1995/30.9.1995, ottenuta sommando al 5,84% vigente fino al 30 settembre 1995 il contributo aggiuntivo dello 0,50% previsto dall'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297;
  • 6,54% per il periodo 1.10.1995/31.12.1995, risultante dall'applicazione dello 0,20% aggiuntivo posto a carico degli operai agricoli dal D.M. 15 gennaio 1996.

La circolare chiarisce che lo 0,50% aggiuntivo previsto dalla legge n. 297/1982 continua a gravare sui mezzadri e coloni reinseriti nell'A.G.O. perché, a differenza dei lavoratori dipendenti, non esiste un datore di lavoro che possa anticiparlo e rivalersi sul trattamento di quiescenza.

Tabelle di riferimento e operazioni di accreditamento

La tabella allegata alla circolare n. 261 dell'11 ottobre 1995, contenuta nell'allegato n. 5, rimane valida soltanto per il periodo 1 gennaio-30 settembre 1995. Per il periodo 1 ottobre-31 dicembre 1995 deve invece essere utilizzata la nuova tabella allegata alla presente circolare, predisposta tenendo conto della maggiorazione contributiva decorrente dal 1 ottobre 1995.

Contributo integrativo e importo effettivamente dovuto

Gli importi del contributo integrativo di cui all'art. 4, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1434, calcolati per provincia e indicati nelle colonne 5 e 8 delle tabelle, comprendono anche la quota a carico del colono o mezzadro già anticipata dal concedente e versata nella Gestione CD/CM. Per determinare l'importo che il mezzadro o colono reinserito nell'A.G.O. deve versare direttamente, occorre quindi sottrarre dall'importo annuo complessivo la quota già anticipata e versata dal concedente.

Punti principali

Oggetto e finalità della circolare

La circolare trasmette una nuova tabella per determinare, nelle singole province, l'importo dei contributi dovuti dai mezzadri e coloni reinseriti nell'A.G.O. per il periodo 1.10.1995/31.12.1995, in conseguenza dell'aumento dell'aliquota contributiva applicabile al F.P.L.D.

Effetti del D.M. 15 gennaio 1996

Il D.M. 15 gennaio 1996, pubblicato sulla G.U. n. 15 del 19 gennaio 1996, ha aumentato di 0,60 punti percentuali, con decorrenza 1 ottobre 1995, l'aliquota contributiva per il calcolo dei contributi dovuti al Fondo Pensioni dei Lavoratori Dipendenti. L'aumento è stato posto per 2/3 a carico dei datori di lavoro (0,40%) e per 1/3 a carico dei lavoratori (0,20%).

Aliquote da applicare nel 1995

Per l'anno 1995 devono essere applicate ai redditi convenzionali imponibili provinciali due aliquote diverse: 6,34% per il periodo 1.1.1995/30.9.1995, data dalla somma del 5,84% vigente fino al 30 settembre 1995 e del contributo aggiuntivo dello 0,50% ex art. 3 della legge n. 297/1982; 6,54% per il periodo 1.10.1995/31.12.1995, risultante dall'incremento dello 0,20% a carico degli operai agricoli introdotto dal D.M. 15 gennaio 1996.

Validità delle tabelle di calcolo

La tabella allegata alla circolare n. 261 dell'11 ottobre 1995 resta valida solo per il periodo 1.1.1995/30.9.1995. Per l'ultimo trimestre del 1995 deve invece essere utilizzata la nuova tabella allegata alla circolare, predisposta tenendo conto dell'aumento dell'aliquota a carico degli operai agricoli decorso dal 1 ottobre 1995.

Contributo integrativo e versamento effettivo

Gli importi del contributo integrativo ex art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 1434/1970, calcolati con le aliquote sopra indicate e riportati nelle tabelle provinciali, comprendono anche la quota a carico del colono o mezzadro già anticipata dal concedente e versata nella Gestione CD/CM. Pertanto, per individuare quanto deve essere effettivamente versato dal mezzadro o colono reinserito nell'A.G.O. occorre sottrarre dall'importo annuo così determinato la quota già anticipata e versata dal concedente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.