Circolare numero 148 del 18-7-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna le direttive applicative dell'art. 21, comma 6, della legge n. 223/1991 per i benefici previdenziali spettanti agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi dei Comuni dichiarati colpiti da calamità o avversità atmosferiche. Precisa l'impatto delle nuove norme sul collocamento agricolo, distinguendo il regime degli elenchi annuali dal 1996 e la soppressione degli elenchi suppletivi trimestrali dal 3 febbraio 1996. Allegato alla circolare è inoltre l'elenco dei Comuni per i quali il Ministero ha dichiarato l'eccezionalità degli eventi atmosferici verificatisi nel 1995.
Benefici previdenziali per operai agricoli a tempo determinato nei Comuni colpiti da calamità/eccezionali avversità atmosferiche e trasmissione elenco Comuni 1995
Benefici previdenziali per operai agricoli e aggiornamento delle direttive applicative
La circolare aggiorna le direttive amministrative in materia di benefici previdenziali riconosciuti agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi dei Comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche, ai sensi dell'art. 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Inoltre, trasmette l'elenco dei Comuni per i quali, con riferimento all'anno 1995, il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali ha dichiarato il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici o delle calamità naturali.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina dei benefici previdenziali per gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei Comuni colpiti da calamità eccezionali ha decorrenza dall'anno 1991 ed è ricondotta all'art. 21, comma 6, della legge n. 223/1991. La circolare richiama inoltre le precedenti direttive ministeriali già trasmesse con la circolare n. 147 del 29 maggio 1992, che a loro volta avevano portato a conoscenza delle Sedi la circolare ministeriale n. 28/92 del 19 febbraio 1992 e la circolare n. 99/91 del 6 luglio 1991.
Tali riferimenti continuano a costituire base interpretativa anche per il 1995, in quanto la disciplina ha carattere permanente, ma con l'esclusione delle parti incompatibili con la nuova normativa sul collocamento agricolo.
Incidenza delle nuove disposizioni sul collocamento agricolo
La circolare evidenzia che le innovazioni intervenute in materia di collocamento agricolo incidono sulla gestione degli elenchi e, di conseguenza, sulle modalità operative di riconoscimento dei benefici.
In particolare:
- a decorrere dal 1996, l'Istituto è competente a compilare gli elenchi nominativi annuali degli operai agricoli entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento;
- in sede di compilazione degli elenchi annuali di competenza 1996 e anni seguenti, le Sedi devono indicare il numero delle giornate risultanti dagli elenchi dell'anno precedente, qualora siano superiori alle giornate lavorate nell'anno colpito dagli eventi calamitosi;
- tale adempimento presuppone che, entro il termine del 31 maggio, siano già stati pubblicati i decreti ministeriali che attestano il carattere di eccezionalità degli eventi relativi all'anno di riferimento.
La circolare precisa che, se tali decreti fossero pubblicati dopo che gli elenchi siano già stati posti in pubblicazione, si determinerebbero le problematiche operative descritte nei punti successivi.
Soppressione degli elenchi suppletivi trimestrali e nuova procedura
Un altro profilo centrale della circolare riguarda l'abolizione, dal 3 febbraio 1996, della compilazione degli elenchi suppletivi trimestrali.
Di conseguenza, quando i decreti ministeriali sull'eccezionalità degli eventi sono pubblicati dopo la pubblicazione:
- degli elenchi principali di competenza 1995 e anni precedenti, oppure
- degli elenchi annuali già previsti dalla nuova normativa sul collocamento agricolo,
non è più possibile ricorrere a elenchi suppletivi per modificare le risultanze già esecutive.
In tale situazione, i decreti ministeriali costituiscono l'unico presupposto per l'adozione di provvedimenti da parte delle Sedi dell'Istituto, provvedimenti che devono essere:
- debitamente motivati;
- notificati ai lavoratori iscritti negli elenchi dei Comuni colpiti;
- notificati anche ai lavoratori non residenti nei Comuni calamitati, ma occupati presso aziende site in tali Comuni.
Attraverso tali provvedimenti viene riconosciuto un numero di giornate diverso da quello attestato dagli elenchi già pubblicati, sino al raggiungimento delle giornate dell'anno precedente rispetto a quello interessato dall'evento calamitoso, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 21, comma 6, della legge n. 223/1991.
Documentazione a supporto e valore delle notifiche
La circolare attribuisce particolare rilievo alle copie originali delle notifiche dei provvedimenti adottati dalle Sedi.
Esse devono essere conservate come documenti permanenti e inseparabili da allegare agli elenchi cui i provvedimenti si riferiscono, poiché costituiscono l'unico riscontro documentale dell'avvenuto riconoscimento di un numero di giornate diverso da quello risultante dagli elenchi principali o annuali già pubblicati.
Facoltà di scelta del lavoratore
La circolare riconosce ai lavoratori destinatari delle notifiche una facoltà di opzione. Essi possono scegliere, in relazione al complesso delle prestazioni erogabili, il numero di giornate più favorevole tra:
- il numero di giornate effettivamente spettante;
- il numero di giornate dell'anno precedente.
L'opzione deve però essere unica e vincolante per tutte le prestazioni, non essendo ammesso un uso differenziato del criterio di scelta in funzione del singolo trattamento richiesto.
Possibili sviluppi normativi successivi
La circolare segnala che le soluzioni amministrative adottate per fronteggiare la nuova situazione normativa potrebbero essere superate da futuri interventi legislativi, in sede di reiterazione o di conversione in legge del D.L. n. 301 del 3 giugno 1996.
In particolare, eventuali nuove disposizioni potrebbero introdurre:
- norme transitorie per risolvere il problema delle modifiche agli elenchi principali di competenza 1995 e anni precedenti;
- norme di regime per disciplinare in via generale le modifiche agli elenchi annuali quando i presupposti si realizzino dopo la loro pubblicazione.
Elenco allegato dei Comuni per l'anno 1995
Alla circolare è allegato un ampio elenco dei Comuni per i quali, nel 1995, il Ministero ha dichiarato l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali e degli eventi atmosferici.
L'elenco è organizzato per:
- Regione;
- Provincia;
- Comune;
- indicazione della Gazzetta Ufficiale e della data del provvedimento.
Sono ricompresi numerosi Comuni di diverse Regioni italiane, tra cui Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria e Veneto. Il dato rilevante per l'operatività della circolare è l'individuazione dei Comuni calamitati nel 1995 ai fini dell'applicazione dei benefici previdenziali previsti dalla normativa richiamata.
Punti principali
Base normativa dei benefici previdenziali
La disciplina dei benefici previdenziali per gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei Comuni colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche è richiamata all'art. 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, con applicazione a decorrere dall'anno 1991. La circolare ribadisce che la disciplina ha carattere permanente e che le precedenti circolari richiamate possono continuare a fungere da riferimento anche per il 1995, salvo gli aspetti superati dalle nuove disposizioni sul collocamento agricolo.
Effetti delle nuove norme sul collocamento agricolo dal 1996
Le nuove disposizioni hanno attribuito all'Istituto, a decorrere dal 1996, la competenza a compilare gli elenchi nominativi annuali degli operai agricoli entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. In sede di compilazione degli elenchi annuali di competenza 1996 e anni seguenti, le Sedi devono indicare il numero delle giornate risultanti dagli elenchi dell'anno precedente, se superiori a quelle lavorate nell'anno interessato dagli eventi calamitosi. Tale attività presuppone che, entro il termine di compilazione, siano già stati pubblicati i decreti ministeriali che dichiarano l'eccezionalità degli eventi relativi all'anno cui gli elenchi si riferiscono.
Soppressione degli elenchi suppletivi trimestrali
La circolare evidenzia che, dal 3 febbraio 1996, è stata abolita la compilazione degli elenchi suppletivi trimestrali. Di conseguenza, se i decreti ministeriali sulle calamità vengono pubblicati quando gli elenchi principali di competenza 1995 e precedenti, o anche gli elenchi annuali già previsti dalla nuova disciplina, sono già stati posti in pubblicazione, non è più possibile procedere con elenchi suppletivi modificativi. In tali casi, i decreti costituiscono il presupposto per appositi provvedimenti delle Sedi dell'Istituto, motivati e notificati agli interessati.
Provvedimenti delle Sedi e documentazione
I provvedimenti delle Sedi devono riguardare sia i lavoratori iscritti negli elenchi dei Comuni colpiti da calamità o avversità atmosferiche, sia i lavoratori non residenti in tali Comuni ma occupati presso aziende situate in Comuni calamitati. Essi servono a riconoscere un numero di giornate diverso da quello attestato dagli elenchi già pubblicati, fino al raggiungimento delle giornate dell'anno precedente, previa verifica dei requisiti dell'art. 21, comma 6, della legge n. 223/1991. Le copie originali delle notifiche devono essere allegate in modo permanente e inseparabile agli elenchi cui si riferiscono, costituendo il riscontro documentale del riconoscimento effettuato.
Facoltà di opzione del lavoratore
Ai destinatari delle notifiche è riconosciuta la facoltà di scegliere, in relazione al complesso delle prestazioni erogabili, il numero di giornate più favorevole tra quello effettivo e quello dell'anno precedente. La scelta deve essere unica e valida per tutte le prestazioni, senza possibilità di opzioni differenziate a seconda del singolo trattamento richiesto.
Possibili effetti di futuri interventi normativi
La circolare segnala che le soluzioni amministrative descritte per fronteggiare il nuovo quadro normativo potrebbero essere superate qualora, in sede di reiterazione o di conversione in legge del D.L. n. 301 del 3 giugno 1996, venissero introdotte disposizioni transitorie o di regime idonee a disciplinare sia le modifiche agli elenchi principali di competenza 1995 e anni precedenti, sia le modifiche agli elenchi annuali quando, dopo la pubblicazione, sopravvengano i presupposti derivanti dalla dichiarazione di eccezionalità degli eventi.
Elenco dei Comuni colpiti da eventi eccezionali nel 1995
Alla circolare è allegato l'elenco dei Comuni per i quali il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali ha dichiarato l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali e degli eventi atmosferici verificatisi nell'anno 1995. L'elenco è suddiviso per Regione, Provincia e Comune, con indicazione della Gazzetta Ufficiale e della data del relativo provvedimento ministeriale.
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