Circolare numero 152 del 22-7-1996
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’art. 5 del D.L. n. 295/1996, che introduce un regime di parziale esclusione dalla contribuzione per erogazioni previste dalla contrattazione aziendale o di secondo livello, quando collegate a indicatori di produttività, qualità o competitività. Vengono chiariti ambito applicativo, limiti percentuali, contributo di solidarietà del 10%, condizioni di accesso, obbligo di deposito dei contratti e modalità operative per i datori di lavoro. La disciplina si applica anche ai fondi pensionistici sostitutivi e richiede il rispetto, nell’anno solare di riferimento, dei trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL.
Decontribuzione delle erogazioni di secondo livello legate alla produttività
Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello
La circolare fornisce istruzioni applicative sull’art. 5 del D.L. 27 maggio 1996, n. 295, in tema di parziale decontribuzione delle erogazioni previste dalla contrattazione aziendale o di secondo livello. La norma, che riprende contenuti già presenti nel precedente D.L. 28 marzo 1996, n. 166, disciplina il trattamento contributivo di somme correlate a obiettivi di produttività, qualità e competitività dell’impresa.
Ambito di applicazione
Il regime riguarda le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello quando:
- la corresponsione o l’ammontare risultino incerti;
- la struttura delle somme sia collegata a incrementi di produttività, qualità o altri elementi di competitività;
- tali elementi siano assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.
La circolare chiarisce che è sufficiente il collegamento a una sola delle tipologie di elementi indicate dalla norma, senza necessità di concorso cumulativo.
Effetti sulla base imponibile
Le erogazioni agevolate sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all’art. 12, terzo comma, della legge n. 153/1969. Di conseguenza, esse non rilevano solo ai fini della retribuzione pensionabile, espressamente menzionata dalla norma, ma anche ai fini della base di calcolo delle altre prestazioni previdenziali e assistenziali, in virtù del principio generale contenuto nell’ultimo comma del medesimo art. 12.
Limiti quantitativi della decontribuzione
La decontribuzione opera sull’ammontare annuo complessivo delle erogazioni entro il limite massimo pari al 3% della retribuzione contrattuale percepita dal lavoratore nell’anno solare di riferimento. In fase di prima applicazione, il limite è fissato all’1%.
Ai fini della determinazione del tetto si deve considerare:
- l’anno solare di riferimento, inteso come periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre in cui avvengono le erogazioni;
- l’importo complessivo delle erogazioni effettuate nel medesimo anno;
- la retribuzione contrattuale del dipendente, da assumere come base per il calcolo della soglia massima.
Requisiti delle erogazioni e nozione di retribuzione contrattuale
Le somme devono essere:
- previste da contratti collettivi aziendali o di secondo livello;
- caratterizzate da incertezza nella corresponsione o nell’ammontare;
- correlate contrattualmente a produttività, qualità o altri elementi di competitività.
La circolare precisa che, ai fini del tetto, la retribuzione contrattuale va intesa in senso ampio, comprendendo sia la disciplina derivante da contratti e accordi collettivi sia il contratto individuale, oltre agli istituti di fonte legale. Tuttavia, per ragioni di certezza, i componenti rilevanti sono quelli imponibili ai sensi dell’art. 12 della legge n. 153/1969.
Regime contributivo applicabile
Le erogazioni entro il tetto sono soggette, in luogo della contribuzione ordinaria:
- al contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro, in favore delle gestioni pensionistiche di legge;
- oppure, se destinate ai trattamenti pensionistici complementari di cui al d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, all’esenzione totale da ogni contribuzione.
Se la destinazione alla previdenza complementare è solo parziale, il contributo del 10% si applica sulla parte residua non devoluta.
La disciplina si estende anche alle forme pensionistiche sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria IVS gestita dall’INPS.
Condizione di accesso e decadenza dal beneficio
Il regime non si applica quando risulti che ai dipendenti, nell’anno solare di riferimento, siano stati attribuiti trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In tale ipotesi:
- il datore di lavoro decade dal regime di decontribuzione per ciascun dipendente interessato;
- restano dovuti i contributi evasi;
- si applicano le sanzioni civili e amministrative previste dalla normativa vigente.
Deposito dei contratti
Per fruire del beneficio, i contratti che prevedono le erogazioni devono essere depositati presso l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione:
- entro 15 giorni dalla stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell’associazione cui aderisce;
- entro il 30 giugno 1996 per i contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del decreto.
Decorrenza temporale
Poiché il D.L. n. 295/1996 è entrato in vigore il 29 maggio 1996, la decontribuzione si applica alle erogazioni effettuate successivamente al 28 maggio 1996, purché il contratto sia stato depositato nei termini.
La circolare aggiunge che, in previsione della conversione del decreto, la disciplina si estenderebbe anche alle erogazioni avvenute durante la vigenza del precedente D.L. n. 166/1996, quindi dal 30 marzo 1996, a condizione che siano stati rispettati i termini di deposito previsti da quel decreto.
Adempimenti dei datori di lavoro e modalità di versamento
I datori di lavoro devono:
- determinare la retribuzione contrattuale di ciascun dipendente sulla base di quanto percepito nell’anno solare;
- calcolare il tetto di decontribuzione applicando l’1% nella fase di prima applicazione;
- al momento dell’erogazione, assoggettare al contributo del 10% le somme rientranti nel tetto, alla contribuzione ordinaria quelle eccedenti, e non assoggettare a contribuzione le somme destinate alla previdenza complementare entro il tetto.
Per il mod. DM10/2, il contributo di solidarietà deve essere esposto nei quadri B-C con la dicitura "Ctr. sol. DL 295/96", il codice "M930" e l’indicazione del numero dei dipendenti e delle somme costituenti la base imponibile; non va indicato alcun dato nella casella "numero giornate".
Conguagli e sistemazioni di fine anno
Al termine dell’anno, o prima in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore deve rideterminare la posizione retributiva considerando gli eventi intervenuti nel corso dell’anno e operare i conguagli di contribuzione. In particolare:
- se il tetto diminuisce, va versata la contribuzione ordinaria sulla parte che non risulta più decontribuibile, detraendo il contributo del 10% già versato;
- se il tetto aumenta, deve essere effettuata l’operazione inversa;
- la rideterminazione può comportare versamento o rimborso della contribuzione anche per le somme destinate alla previdenza complementare.
Le operazioni di conguaglio non comportano oneri accessori e devono essere effettuate al più tardi con la denuncia contributiva di competenza del mese di gennaio dell’anno successivo, da presentare entro il 20 febbraio.
Per le erogazioni dell’anno in corso già assoggettate al regime, il recupero della contribuzione ordinaria e il versamento del contributo di solidarietà possono essere effettuati con le denunce di luglio, agosto o settembre. Nel mod. DM10/2 tali importi vanno esposti con la dicitura "cong. contr. 10%" e il codice "M931". Nel mod. DM10/S, la somma soggetta a decontribuzione va detratta dalla retribuzione imponibile del mese e i contributi sanitari vanno calcolati sul totale risultante.
Esclusione dalla denuncia annuale
Le erogazioni che hanno beneficiato della decontribuzione non devono essere riportate nella denuncia annuale mod. 01/M, in quanto escluse non solo dalla retribuzione pensionabile ma anche dalla base di calcolo delle altre prestazioni previdenziali e assistenziali.
Punti principali
Ambito della decontribuzione
Le erogazioni previste da contratti collettivi aziendali o di secondo livello, se incerti nella corresponsione o nell’ammontare e collegati a produttività, qualità o altri elementi di competitività, sono escluse dalla retribuzione imponibile e da quella pensionabile.
Limiti e contributo di solidarietà
La decontribuzione opera entro il limite annuo del 3% della retribuzione contrattuale percepita nell’anno solare, con limite iniziale dell’1% in prima applicazione. Le somme restano soggette a un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro, salvo il caso di destinazione alla previdenza complementare.
Condizioni e adempimenti
Per accedere al regime è necessario che i dipendenti abbiano trattamenti non inferiori a quelli del CCNL e che i contratti siano depositati presso l’ufficio provinciale del lavoro entro i termini previsti. Sono indicate inoltre le modalità di esposizione nei modelli DM10/2 e DM10/S, nonché di conguaglio di fine anno o in caso di cessazione del rapporto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 23 lug 1996Circolare numero 153 del 23-7-1996
- Circolare · 24 lug 1996Circolare numero 155 del 24-7-1996
- Circolare · 24 lug 1996Circolare numero 154 del 24-7-1996
- Circolare · 19 lug 1996Circolare numero 151 del 19-7-1996
- Circolare · 18 lug 1996Circolare numero 148 del 18-7-1996
- Circolare · 18 lug 1996Circolare numero 149 del 18-7-1996
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →