Cassazione Civile, Ordinanza n. 28253/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un avvocato nominato difensore d'ufficio in un procedimento penale aveva assistito, anche nel giudizio di cassazione, un imputato dichiarato latitante. Concluso il giudizio, la difensora aveva chiesto alla Corte d'appello la liquidazione dei compensi per l'attività svolta nel giudizio di legittimità a carico dello Stato. L'istanza era stata inizialmente respinta perché proposta senza avere prima tentato il recupero del credito professionale verso l'assistito, secondo la regola generale prevista dall'art. 116 del D.P.R. n. 115/2002. In opposizione, la difensora sosteneva che, per il difensore d'ufficio del latitante, dovesse applicarsi in via estensiva l'art. 117 del D.P.R. n. 115/2002, norma che, per l'imputato irreperibile, esonera dal preventivo esperimento delle procedure di recupero del credito. Il Ministero ricorrente censurava l'ordinanza di accoglimento dell'opposizione, deducendo violazione degli artt. 116 e 117 del D.P.R. n. 115/2002 e sostenendo che l'eccezione prevista per l'irreperibile non fosse estensibile al latitante, data la diversità ontologica e processuale tra le due situazioni e la natura eccezionale della disciplina di favore. La questione centrale era dunque se il difensore d'ufficio di imputato latitante potesse ottenere la liquidazione del compenso dallo Stato senza dover prima tentare infruttuosamente il recupero verso il cliente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero della giustizia, ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato che, ai fini della liquidazione del compenso al difensore d'ufficio, la nozione di irreperibilità di cui all'art. 117 del D.P.R. n. 115/2002 va intesa in senso sostanziale come irrintracciabilità, comprensiva anche dell'ipotesi di latitanza. Di conseguenza, il difensore d'ufficio del latitante non è tenuto a effettuare il preventivo tentativo di recupero del credito professionale verso l'assistito per ottenere il pagamento dallo Stato. La Corte ha quindi mantenuto ferma l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze che aveva liquidato i compensi richiesti e ha condannato il Ministero alle spese del giudizio di legittimità, nonché alle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 380-bis c.p.c. e dall'art. 96 c.p.c., come richiamato nella decisione.
Norme richiamate
art. 116 D.P.R. n. 115/2002
prevede la regola generale secondo cui il difensore d'ufficio può chiedere allo Stato il pagamento dei compensi solo dopo avere tentato inutilmente il recupero del credito professionale verso l'assistito.
art. 117 D.P.R. n. 115/2002
non va inteso in senso tecnico-processuale restrittivo, ma in senso sostanziale come irrintracciabilità; esonera dal preventivo tentativo di recupero del credito anche quando il patrocinato sia latitante.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 702-bis c.p.c.
richiamato come rito utilizzato per l'opposizione alla liquidazione negata.
art. 170 D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale norma sul rimedio oppositivo avverso il provvedimento di liquidazione.
art. 15 D.Lgs. n. 150/2011
richiamato quale disciplina processuale dell'opposizione.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione anticipata e per le conseguenze sanzionatorie applicate in caso di rigetto del ricorso.
art. 96, comma 3, c.p.c.
richiamato per la condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata conseguente al rigetto del ricorso.
art. 96, comma 4, c.p.c.
richiamato per la condanna in favore della Cassa delle ammende, applicata anche alle amministrazioni dello Stato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per i ricorsi proposti da un'Amministrazione centrale dello Stato.
art. 86 c.p.c.
richiamato per la difesa personale dell'avvocato controricorrente in proprio.
art. 296 c.p.p.
richiamato per la nozione di latitanza come sottrazione volontaria all'esecuzione del provvedimento restrittivo.
art. 159 c.p.p.
richiamato dal ricorrente per la disciplina della dichiarazione di irreperibilità.
art. 157 c.p.p.
richiamato dal ricorrente nel quadro delle ricerche per la dichiarazione di irreperibilità.
art. 169 c.p.p.
richiamato dal ricorrente nel quadro delle ricerche per la dichiarazione di irreperibilità.
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione del compenso al difensore d'ufficio, la nozione di irreperibilità del patrocinato va letta in senso sostanziale come impossibilità concreta di rintracciare il debitore, non in senso meramente tecnico legato alla formale dichiarazione nel procedimento penale.
- La latitanza dell'imputato è equiparabile, in questo specifico ambito, all'irreperibilità: in entrambi i casi il difensore non è tenuto a compiere un preventivo e presumibilmente vano tentativo di recupero del credito professionale verso il cliente prima di chiedere il pagamento allo Stato.
- Non è corretto far gravare sul difensore d'ufficio le conseguenze economiche della condotta dell'assistito, quando la prestazione è stata doverosamente resa per assicurare il diritto di difesa e un inutile esperimento recuperatorio sarebbe privo di effettività.
- La disciplina di favore prevista per l'irreperibile deve essere interpretata in modo coerente con la sua ratio di garantire la retribuzione della difesa d'ufficio nei casi di sostanziale irrintracciabilità del debitore, senza distinguere tra irreperibilità formalmente dichiarata e latitanza di fatto.
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