Cassazione Civile, Ordinanza n. 32525/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un dipendente di un’azienda sanitaria/ospedaliera che aveva svolto attività trasfusionale e chiedeva il pagamento di compensi aggiuntivi collegati a tale attività anche per il periodo successivo al 1 gennaio 2015, quando l’originaria azienda ospedaliera è stata incorporata e il rapporto è proseguito presso la nuova azienda sanitaria incorporante. Il ricorrente sosteneva, in sintesi, che il nuovo datore di lavoro dovesse mantenere il trattamento economico già riconosciuto presso l’ente incorporato, invocando l’art. 2112 c.c., la direttiva 2001/23/CE, il preteso giudicato formatosi su precedenti decisioni, nonché l’efficacia di delibere aziendali, di una nota dirigenziale di ripartizione dei proventi, del D.M. 1 settembre 1995 e di delibere regionali. I motivi di ricorso denunciavano: 1) la violazione dell’art. 2112 c.c. e del principio di continuità del rapporto nel trasferimento d’azienda, oltre al giudicato; 2) violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e alle fonti amministrative richiamate, sostenendo che le delibere non avessero trovato concreta applicazione e che il diniego del compenso contrastasse con tali atti; 3) ancora violazione di legge e travisamento delle prove, per il mancato riconoscimento di efficacia alla nota del direttore dell’UOC che avrebbe riconosciuto e quantificato il diritto. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendo preliminarmente decisiva la mancata impugnazione di una autonoma ratio decidendi della sentenza d’appello: l’assenza di prova del giudicato nelle forme richieste dall’art. 124 att. c.p.c. Quanto al merito, la Corte ha rilevato che il credito retributivo azionato non trovava base in una fonte legale o contrattuale idonea: l’art. 2112 c.c. non costituisce fonte del diritto alla retribuzione, ma regola solo la conservazione dei diritti già validamente acquisiti; le delibere interne non possono vincolare il nuovo datore di lavoro in assenza di base nella contrattazione collettiva; il D.M. 1 settembre 1995 prevede un contributo destinato alle spese di funzionamento della struttura trasfusionale, non un automatico incremento retributivo ai singoli dipendenti; le delibere regionali richiamate non erano adeguatamente specificate né integravano norme di legge rilevanti ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.; uso aziendale e atti dirigenziali non possono derogare al regime legale e collettivo della retribuzione nel pubblico impiego. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con compensazione delle spese per la presenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o comunque infondato il primo profilo relativo al giudicato, perché il ricorrente non ha censurato l’autonoma ratio della sentenza d’appello fondata sulla mancanza di prova del passaggio in giudicato delle precedenti decisioni. Sul piano sostanziale ha escluso che il lavoratore potesse pretendere il mantenimento, dopo l’incorporazione dell’azienda ospedaliera in ASL, di un trattamento economico non fondato su contratti collettivi o su fonti di legge idonee: l’art. 2112 c.c. tutela la continuità dei diritti già esistenti, ma non crea nuovi diritti retributivi; il D.M. 1.9.1995 disciplina rapporti tra strutture trasfusionali e prevede un contributo alle spese di funzionamento, non una voce retributiva individuale; le delibere aziendali e gli atti dirigenziali non possono sostituire la fonte legale o collettiva richiesta per il trattamento economico nel pubblico impiego; le delibere regionali non erano state sufficientemente riportate e, comunque, non integravano una violazione denunciabile nei termini proposti. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
disciplina la continuità dei rapporti e la conservazione dei diritti già acquisiti nel trasferimento d’azienda, ma non costituisce fonte autonoma del diritto alla retribuzione rivendicata.
Direttiva 2001/23/CE
richiamata quale fonte europea sulla tutela dei lavoratori nei trasferimenti d’azienda, ma non idonea, nel caso concreto, a fondare un trattamento economico non previsto da fonti collettive o di legge.
art. 360 n. 3 c.p.c.
la censura di violazione di legge è stata ritenuta in parte non autosufficiente e in parte infondata; non può essere veicolata per contestare mere delibere amministrative o un insufficiente richiamo del loro contenuto.
artt. 115 e 116 c.p.c.
invocati per travisamento dei fatti e delle prove documentali, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza non superasse la valutazione di merito compiuta dal giudice territoriale.
art. 124 att. c.p.c.
richiamato per la prova del giudicato; la mancanza di prova del passaggio in giudicato delle sentenze precedenti è stata considerata autonoma ratio decidendi decisiva.
artt. 24 e 45 d.lgs. n. 165 del 2001
nel pubblico impiego il trattamento economico è regolato dalla contrattazione collettiva e, eventualmente, dalla legge; non può essere incrementato da meri atti amministrativi o da scelte del datore pubblico.
D.M. 1 settembre 1995
la disciplina dei rapporti tra strutture trasfusionali prevede un contributo del 20% destinato alle spese di funzionamento generale della struttura, non una remunerazione diretta e automatica dei singoli lavoratori.
art. 1340 c.c.
gli usi negoziali non possono operare per derogare alla disciplina legale del trattamento economico nell’impiego pubblico, ove la materia sia riservata alla legge e alla contrattazione collettiva.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per gli effetti contributivi conseguenti al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel trasferimento o incorporazione di un ente datore di lavoro, l’art. 2112 c.c. tutela la continuità dei diritti di origine legale o contrattuale già esistenti, ma non consente di trasformare in diritti retributivi vincolanti mere prassi interne, delibere organizzative o atti ricognitivi privi di base normativa.
- Nel pubblico impiego il trattamento economico del dipendente può essere determinato solo da fonti legali o dalla contrattazione collettiva nei limiti di legge; atti amministrativi, delibere aziendali, note dirigenziali o usi aziendali non sono idonei, di regola, a creare o incrementare autonomamente voci retributive.
- Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggere il dispositivo, il ricorrente per cassazione deve censurarle tutte; la mancata impugnazione di una sola ratio rende il ricorso inammissibile o comunque non idoneo a sovvertire l’esito.
- Un contributo economico previsto da una fonte regolamentare o sublegislativa per il funzionamento di una struttura non coincide, senza ulteriore fonte collettiva o legale, con un diritto individuale dei lavoratori alla sua distribuzione in busta paga.
- La deduzione di un uso aziendale o di una manifestazione unilaterale dell’amministrazione non è sufficiente a fondare un diritto retributivo nel pubblico impiego se manca la relativa base normativa e la prova dei presupposti propri dell’uso invocato.
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