Cassazione Penale, Sentenza n. 09943/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza di rigetto delle istanze di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca per sproporzione (art. 240-bis c.p.), deducendo: insufficiente e apparente motivazione del Tribunale nel recepire le osservazioni indicate dalla sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione (mancata valutazione concreta dei costi dei comportamenti voluttuari tratti dai social network; assenza di indicazione del valore dei monili e degli orologi; mancata individuazione di elementi concreti del pericolo di dispersione patrimoniale; motivazione indifferenziata sul periculum in mora). Giannella faceva inoltre presente la non originalità degli orologi e la mancata indicazione del momento di acquisto dei monili; i coniugi Mazzilli contestavano l'utilizzo, nel giudizio di rinvio, di documenti prodotti dal PM e sostenevano che gli acquisti successivi dimostravano piuttosto solvibilità che pericolo di dispersione.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul merito dell'esame formale: la Corte ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulle misure reali è limitato alla violazione di legge (art. 325 c.p.p.) e che le questioni sollevate dal difensore erano, in sostanza, critiche alla motivazione che non raggiungevano il livello di "motivazione meramente apparente" richiesto per ammettere il controllo di legittimità. Quanto a singoli profili: per Giannella la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse integrato i dati reddituali richiesti e che mancassero giustificazioni concrete sugli acquisti e sui movimenti bancari incompatibili con i redditi dichiarati; per i coniugi Mazzilli la Corte ha ritenuto legittimo l'uso, dal Tribunale di riesame, di elementi prodotti dal PM in sede di rinvio e plausibile la valutazione del periculum in mora alla luce di acquisti (auto e moto) che riducevano le disponibilità liquide immediatamente aggredibili e risultavano opachi. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno a favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 240-bis, cod. pen.
Norma sul sequestro preventivo a fini di confisca per sproporzione; la Corte ha evidenziato che il soggetto interessato ha l'onere di allegare e provare giustificazioni specifiche sugli acquisti e sulla provenienza dei beni per superare il giudizio di sproporzione
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Limita la cognizione della Corte di legittimità in materia di misure cautelari reali alla sola violazione di legge; motivazioni criticate devono configurare una mancanza totale o una motivazione meramente apparente per giustificare il sindacato di legittimità
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Prevede che il giudice del riesame possa decidere anche sulla base di elementi prodotti dalle parti in udienza; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso, da parte del Tribunale di rinvio, di elementi documentali prodotti dal PM in sede di giudizio di rinvio
art. 627, comma 2, cod. proc. pen.
art. 627, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che il giudice di rinvio opera con i medesimi poteri del giudice il cui provvedimento è stato annullato, salvo limiti di legge; non impedisce l'attività istruttoria integrativa del giudice del riesame
art. 616, cod. proc. pen.
art. 616, cod. proc. pen.
Stabilisce la condanna alle spese e l'obbligo di versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione e fissato la somma in tremila euro per ciascun ricorrente
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di cassazione sulle misure cautelari reali è limitato a violazioni di legge: critiche meramente inerenti la valutazione della motivazione, se non configurano una motivazione del tutto mancante o meramente apparente, sono inammissibili.
- Per il giudizio di sproporzione ai sensi dell'art. 240-bis, l'interessato ha l'onere di fornire allegazioni e prove concrete e specifiche circa l'origine dei beni e i costi effettivamente sostenuti per giustificare acquisti costosi; l'assenza di tali giustificazioni rafforza il convincimento della sproporzione.
- Movimenti bancari incoerenti con i redditi dichiarati possono essere considerati elementi sintomatici di disponibilità liquide non giustificate e utili a fondare il giudizio di sproporzione e il pericolo di dispersione patrimoniale.
- Il giudice del riesame può utilizzare documenti e prove prodotti in sede di giudizio di rinvio; la produzione di elementi probatori dal PM in quella sede non è automaticamente inammissibile.
- Operazioni patrimoniali compiute dopo un annullamento di un sequestro e prima di un nuovo vincolo possono essere valutate come indicatori di periculum in mora se riducono le disponibilità immediatamente aggredibili o risultano opache.
- Le valutazioni del periculum in mora devono essere differenziate per ciascun indagato alla luce della sua situazione patrimoniale, ma la Corte non rivede tali valutazioni se non sono palesemente prive di ragionevolezza o se la motivazione non è meramente apparente.
- Ricorsi privi di elementi specifici o aspecifici rispetto ai motivi di inammissibilità comportano, oltre al rigetto, la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
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