Cassazione Civile, Ordinanza n. 09552/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce dal cambio di appalto per servizi di call center commissionati da un ente pubblico. I lavoratori, già dipendenti dell'appaltatrice uscente presso la sede di Rende con qualifica di addetti call center e addetti in modo continuativo alla commessa INPS, hanno chiesto di essere assunti dalla società subentrante con mantenimento di inquadramento, anzianità e retribuzione, invocando la clausola sociale prevista dall'art. 1, comma 10, L. n. 11/2016 e dall'art. 53-bis del CCNL Telecomunicazioni. I giudici di merito hanno accolto la domanda ritenendo sussistenti i presupposti per l'operatività della clausola di salvaguardia, in particolare l'invarianza delle condizioni del nuovo appalto e l'adibizione esclusiva e continuativa dei lavoratori alla commessa per almeno sei mesi. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio motivazionale sostenendo che i lavoratori non avessero provato l'esclusività e continuità dell'adibizione; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 53-bis del CCNL Telecomunicazioni; con il terzo ha nuovamente invocato la violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che la Corte d'appello avesse ritenuto non contestata l'adibizione esclusiva alla commessa INPS.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il terzo motivo perché la censura non riguardava una vera violazione dell'art. 2697 c.c., ma una diversa valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre osservato che il principio di non contestazione opera sui fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto, non sulle mere difese, e che nel caso concreto le contestazioni della società erano generiche e astratte. È stato rigettato anche il secondo motivo: la Corte ha confermato che, in materia di clausole sociali, il lavoratore ha un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione presso l'impresa subentrante quando ricorrano i presupposti previsti dalla contrattazione collettiva e dalla legge; tale diritto non è subordinato all'adempimento degli obblighi di comunicazione posti a carico dell'impresa uscente, i cui eventuali inadempimenti rilevano solo nei rapporti tra le imprese. La società ricorrente è stata quindi condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova è deducibile in cassazione solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella onerata; non ricorre quando si contesta soltanto la valutazione delle prove.
art. 53-bis CCNL Telecomunicazioni
La clausola sociale del CCNL, in presenza dei presupposti previsti, attribuisce ai lavoratori un diritto soggettivo all'assunzione presso l'impresa subentrante.
art. 1, comma 10, L. n. 11/2016
La norma, insieme alla disciplina collettiva, fonda la clausola di salvaguardia occupazionale in caso di cambio appalto.
artt. 115 e 416, comma 2, c.p.c.
Il principio di non contestazione riguarda i fatti primari costitutivi, modificativi o estintivi del diritto e non le mere difese; non impone la contestazione dell'altrui contestazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per la dedotta violazione di legge, ma non consente di rimettere in discussione la sola valutazione del fatto e delle prove.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato invocato insieme alla violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente volta a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice di merito abbia invertito l'onere della prova; non è configurabile quando la censura investe la valutazione dell'attendibilità o sufficienza del materiale probatorio.
- Il principio di non contestazione opera sui fatti principali dedotti in causa e non sulle mere difese o sulle contestazioni generiche; una contestazione solo astratta non esclude che il fatto resti provato sulla base degli elementi acquisiti.
- Nelle clausole sociali di cambio appalto, quando la disciplina legale e collettiva preveda la continuità occupazionale, il lavoratore che assolve gli oneri allegativi e probatori ha un diritto soggettivo all'assunzione presso il subentrante, se ricorrono i presupposti contrattuali.
- Gli eventuali inadempimenti dell'impresa uscente agli obblighi procedurali di comunicazione non eliminano il diritto del lavoratore all'assunzione verso il subentrante, ma possono incidere solo nei rapporti interni tra le imprese.
- Non è consentito in cassazione ottenere una rivalutazione del merito sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione quando il giudice di merito abbia adottato una lettura logica e non contraddittoria delle prove.
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