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Ordinanza

Ordinanza n. 498/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - del provvedimento emesso dalla Prefettura di Milano in data 19.05.2022 recante il rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza presentata dal sig. -OMISSIS- in via telematica in data 25 luglio 2022 prot. n. -OMISSIS-; - di ogni altro atto connesso.

Giustizia amministrativa202301925

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio di concessione della cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Milano recante il rigetto dell'istanza telematica di concessione della cittadinanza italiana, chiedendone l'annullamento unitamente agli atti connessi. Il testo non espone i motivi sostanziali di illegittimità dedotti nel ricorso. Con ordinanza cautelare precedente, il giudizio era già stato interessato da una decisione cautelare. Nella fase istruttoria il TAR ha ritenuto necessario che il ricorrente dichiari motivatamente se permanga l'interesse alla decisione di merito, aggiorni la situazione relativa alla vicenda e segnali eventuali fatti o atti sopravvenuti, nonché l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre richiesto all'amministrazione chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, con deposito degli atti impugnati e della documentazione a corredo, ove non già prodotti.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto specifici incombenti istruttori: il ricorrente deve, entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, dichiarare motivatamente la permanenza o meno dell'interesse alla decisione, aggiornare la situazione e indicare eventuali sopravvenienze o necessità istruttorie; l'amministrazione deve fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la relativa documentazione. Il giudice ha avvertito che l'inerzia del ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà essere valutata come manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse, con conseguente dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. È stata ordinata la comunicazione dell'ordinanza alle parti costituite e l'oscuramento delle generalità del ricorrente. Non è stata adottata alcuna decisione definitiva sulla legittimità del diniego.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la possibile valutazione processuale dell'inerzia della parte che non dichiari la permanenza dell'interesse alla decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicate nell'ordinanza istruttoria.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare l'inerzia del ricorrente, previamente sollecitato a manifestare l'interesse alla decisione, ai fini della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicate nell'ordinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati in relazione alla tutela dei diritti o della dignità del ricorrente e all'oscuramento dei suoi dati personali.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e questa rimane inerte, l'inerzia può essere valutata, unitamente alle circostanze processuali, come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse, ai fini della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In un giudizio pendente contro un diniego amministrativo, il giudice può disporre incombenti istruttori per acquisire chiarimenti aggiornati dall'amministrazione e per verificare se siano intervenuti fatti o atti sopravvenuti incidenti sulla permanenza dell'interesse alla decisione.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse conseguente all'inerzia processuale presuppone che la parte sia stata previamente e chiaramente sollecitata a manifestare il proprio interesse e sia stata espressamente avvertita delle conseguenze del mancato adempimento.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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