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Sentenza

Sentenza n. 1661/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale e titolare di un contratto di lavoro agricolo, aveva presentato domanda di rilascio del relativo permesso di soggiorno. Deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, commi 5 e 9, e 24, commi 7, 8 e 10, d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 3 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore sui presupposti e vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che l’amministrazione avesse erroneamente trattato l’istanza come una richiesta di rinnovo, richiedendo integrazioni istruttorie non pertinenti, e che non avesse valutato la sua situazione personale e la stipulazione di un secondo contratto di lavoro subordinato, circostanze che avrebbero potuto consentire la conversione del titolo stagionale in un permesso ordinario per lavoro subordinato. Il ricorrente imputava inoltre il mancato perfezionamento della procedura ai ritardi degli uffici, che gli avrebbero impedito di esercitare la facoltà di conversione.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso ritenendolo complessivamente infondato. Ha rilevato che l’amministrazione aveva correttamente giustificato l’archiviazione dell’istanza sulla base del fatto, non contestato, che il ricorrente aveva già fruito del periodo massimo di soggiorno consentito dal visto per lavoro stagionale. Ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 286/1998, il lavoro stagionale è autorizzato per un massimo di nove mesi nell’arco di dodici mesi. Quanto alla prospettata conversione in un permesso ordinario per lavoro subordinato, il giudice ha precisato che essa richiede la presentazione di una specifica istanza di conversione ai sensi dell’art. 24, comma 10, nel rispetto delle quote previste dall’art. 3, comma 4, dello stesso decreto legislativo. Dagli atti non risultava provato che il ricorrente avesse presentato tale specifica istanza; il relativo adempimento costituisce un onere ineludibile per ottenere il titolo mediante conversione. La stipulazione del secondo contratto di lavoro non era quindi sufficiente, in assenza della domanda di conversione, a fondare il rilascio del permesso ordinario. Le spese sono state compensate. Il ricorrente è stato ammesso in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. n. 286/1998

    Il titolo per lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi.

    Il superamento del periodo massimo di soggiorno consentito dal visto per lavoro stagionale costituisce ragione sufficiente per l’archiviazione della richiesta di permesso stagionale.

  • art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998

    La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in un permesso ordinario per lavoro subordinato presuppone la presentazione di una specifica istanza di conversione; tale adempimento costituisce un onere ineludibile dell’interessato.

  • art. 3, comma 4, d.lgs. n. 286/1998

    La conversione è subordinata anche al rispetto delle quote di lavoratori stranieri ammessi in Italia.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Il motivo relativo al difetto di motivazione non è stato ritenuto idoneo a superare la legittimità dell’archiviazione, fondata sul superamento del periodo massimo di soggiorno e sull’assenza di una specifica domanda di conversione.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale consente lo svolgimento dell’attività lavorativa in Italia per un periodo massimo di nove mesi nell’arco di dodici mesi; il superamento di tale limite può fondare l’archiviazione della relativa istanza.
  • La conversione del titolo di soggiorno per lavoro stagionale in un permesso ordinario per lavoro subordinato non opera automaticamente per effetto della stipulazione di un nuovo contratto di lavoro, ma richiede la presentazione di una specifica istanza di conversione ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998.
  • L’onere di dimostrare la presentazione della specifica istanza di conversione grava sull’interessato; in mancanza di tale prova, non sussistono i presupposti per il rilascio del permesso ordinario mediante conversione.
  • La stipulazione di un ulteriore contratto di lavoro subordinato, pur potendo costituire il presupposto sostanziale della conversione, non sostituisce l’adempimento procedimentale della presentazione dell’apposita domanda e il rispetto delle quote previste dalla legge.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDifetto di motivazione

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