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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3934/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Vittoria del 11/05/2012, per due ragioni: (1) vizio di notifica dell'udienza camerale perché l'atto sarebbe stato notificato a persona qualificata come "addetta alla casa" e non secondo le categorie previste dall'art.157 c.p.p. né seguito dalla raccomandata prevista dal comma 3; e (2) illegittimità della revoca perché il beneficio era stato subordinato al risarcimento del danno alla parte civile senza che il danno fosse stato quantificato dal giudice penale (la sentenza di condanna era generica e demandava la liquidazione al giudice civile), per cui mancherebbe il presupposto per subordinare la sospensione condizionale a tale obbligo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, dichiarando valida la notifica a persona "addetta alla casa" alla luce dell'art.7 della L. 20/11/1982 n.890 e dell'art.157 c.p.p. Ha invece accolto il secondo motivo: richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n.37503 del 23/06/2022 (Liguori), ha affermato che la subordinazione della sospensione condizionale al pagamento del risarcimento richiede che il giudice penale abbia determinato il quantum o abbia disposto una provvisionale; la sentenza impugnata non contiene la precisa quantificazione del danno, quindi la revoca era illegittima. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio al Tribunale di Ragusa per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. proc. pen.

    L'art.157 permette la notifica a persone presenti nel luogo (es. addetta alla casa) e, secondo la Corte, tale notifica è valida anche se effettuata a soggetti diversi dal destinatario ma previsti dalla legge per la consegna dell'atto.

  • art. 165 cod. pen.

    La disciplina della sospensione condizionale della pena non consente di subordinare il beneficio a obblighi non previsti o non specificati; la Corte ha richiamato il principio che la sottoposizione al risarcimento richiede una quantificazione effettuata dal giudice penale o una provvisionale.

  • art. 163, 168 cod. pen.

    Norme richiamate in tema di effetti e condizioni della condanna penale e delle obbligazioni civili connesse; la Corte le ha considerate nel quadro della necessità di tassatività e certezza degli obblighi imposti per la sospensione condizionale.

  • art. 7 L. 20 novembre 1982, n. 890

    Prevede tra i soggetti ai quali la consegna dell'atto può essere fatta la "addetta alla casa"; la Corte ha ritenuto che ciò legittima la notifica compiuta nel caso concreto.

  • Sezioni Unite, sent. n. 37503/2022 (Liguori)

    23/06/2022, Rv. 283577-02

    Principio decisorio secondo cui la subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento del danno è lecita solo se il giudice penale ha quantificato il danno o ha disposto una provvisionale; la mera condanna generica rimessa alla liquidazione civile non basta.

Massime di principio

  • La notifica effettuata a persona "addetta alla casa" è valida ai fini dell'art.157 c.p.p. se prevista dalla normativa sulla consegna degli atti (art.7 L. 890/1982): dunque l'assenza del destinatario non invalidisce automaticamente l'atto.
  • Per subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento dei danni è necessario che il giudice penale abbia determinato il quantum del risarcimento o abbia disposto una provvisionale; la semplice condanna generica demandata al giudice civile non legittima la subordinazione.
  • In caso di revoca della sospensione condizionale per inadempimento di obblighi civili, il giudice dell'esecuzione deve verificare l'effettiva quantificazione o esistenza di una provvisionale prima di pronunciare la revoca.
  • Se la quantificazione del danno è stata effettuata dal giudice civile successivamente, il giudice dell'esecuzione potrà valutare la revoca sulla base di quella liquidazione; in mancanza, la revoca è annullabile.
  • Sempre opportuno, per il prevenire impugnazioni, che il giudice penale nel dispositivo specifichi chiaramente eventuali condizioni e, se intende subordinare il beneficio al risarcimento, quantifichi o assegni una provvisionale.

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