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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33765/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente previdenziale per il pagamento di contributi omessi su somme erogate a più giornalisti dalla società editoriale, in particolare importi qualificati come incentivo all'esodo e altre voci retributive. La società ha proposto opposizione al decreto, poi respinta in larga parte in appello, con riduzione dell'importo ingiunto. In cassazione ha articolato otto motivi: (1)-(2) censura sulla qualificazione di un giornalista come redattore e sul relativo inquadramento contrattuale; (3) contestazione dell'asserita esaustività delle difese dell'ente rispetto all'applicazione di un'aliquota contributiva ridotta per cinque collaboratori; (4) contestazione delle sanzioni per evasione contributiva, assumendo la propria buona fede; (5) censura sulla persistenza dell'obbligazione contributiva nonostante un accordo transattivo con un giornalista e sulla sufficienza della contribuzione versata rispetto al minimale; (6) censura sul trattamento economico corrisposto ad altri tre giornalisti e sulla corretta applicazione dell'art. 39 del CNLG; (7)-(8) contestazione della natura retributiva, anziché di incentivo all'esodo, delle somme corrisposte in sede transattiva a dieci giornalisti, con richiamo anche all'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi e il terzo mirassero, sotto veste di violazione di legge, a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove già compiuta dai giudici di merito; che il quarto motivo si risolvesse in una censura del convincimento di merito sul dolo specifico di sottrarsi ai contributi; che il quinto motivo fosse inammissibile perché contrastava con il principio consolidato di inopponibilità all'ente previdenziale della transazione tra lavoratore e datore di lavoro; che il sesto fosse privo di specificità e autosufficienza e comunque attaccasse un accertamento di fatto; che gli ultimi due motivi contestassero solo l'interpretazione degli accordi transattivi e la qualificazione delle somme come retributive. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    richiamato per il rito camerale e il termine di deposito dell'ordinanza.

  • artt. 5 e 12 CNLG

    invocati dalla ricorrente per contestare l'inquadramento professionale del giornalista; la Corte non entra nel merito perché le censure sono inammissibili come attacchi al fatto.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la doglianza mascherava una richiesta di nuova valutazione del fatto.

  • art. 1 CNLG

    richiamato per l'inquadramento del giornalista come redattore, oggetto di accertamento di fatto non sindacabile in cassazione nei limiti prospettati.

  • artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

    invocati per lamentare omessa pronuncia e cattiva valutazione delle contestazioni contributive; la Corte osserva che il giudice d'appello ha deciso nel merito.

  • art. 116, l. n. 388/2000

    richiamato insieme all'art. 39 d.l. n. 112/2008 per contestare le sanzioni da evasione; la Corte considera la censura come mera critica al giudizio di merito sul dolo.

  • art. 39, comma 8, d.l. n. 112/2008

    richiamato in tema di sanzioni per evasione contributiva; la Corte non ravvisa errore di diritto ma solo contestazione del fatto.

  • art. 2103 c.c.

    invocato in relazione all'accordo transattivo con un giornalista; la Corte richiama il principio di inopponibilità all'ente previdenziale della transazione lavoratore-datore di lavoro.

  • art. 1, d.l. n. 338/1989

    richiamato per il minimale contributivo; la Corte non accoglie la doglianza perché la transazione non incide sull'obbligo contributivo verso l'ente.

  • art. 39 CNLG

    richiamato per il trattamento economico e la polizza prevista; la Corte reputa la censura inammissibile poiché rivolta contro un accertamento di fatto e priva di specificità.

  • art. 2113 c.c.

    richiamato per contestare gli accordi transattivi; la Corte ritiene inammissibile la doglianza, che mira solo a rimettere in discussione la qualificazione delle somme.

  • art. 12, l. n. 153/1969

    richiamato per la natura retributiva delle somme corrisposte ai giornalisti; la Corte conferma la valutazione di merito sulla loro assoggettabilità a contribuzione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte considera la censura una contestazione del giudizio di merito sulla natura delle somme.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    richiamato per il sindacato sul vizio di motivazione; la Corte osserva che le doglianze non rispettavano i limiti del controllo di legittimità.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per il divieto di censura ex art. 360 n. 5 in presenza di doppia conforme, secondo il testo ratione temporis.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    usato per dichiarare inammissibile il quinto motivo, perché contrario a principi consolidati di giurisprudenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per porre a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la denuncia di violazione di legge è ammissibile solo quando si deduca un'erronea ricognizione della fattispecie astratta della norma; se la censura mira invece a contestare l'accertamento del fatto e la valutazione delle prove, essa è inammissibile o comunque estranea al vizio denunciato.
  • Non è consentito trasformare in motivo di cassazione una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, specie quando i giudici di merito siano pervenuti a un accertamento concorde sulla natura delle mansioni svolte o sulla qualificazione delle somme corrisposte.
  • Le transazioni intervenute tra datore di lavoro e lavoratore non sono, di regola, opponibili all'ente previdenziale ai fini dell'obbligazione contributiva, che resta regolata dalla disciplina legale e dalla reale natura delle somme erogate.
  • Le contestazioni relative alla natura retributiva o indennitaria delle somme corrisposte in sede di cessazione del rapporto si risolvono in questioni di fatto, sindacabili in cassazione solo nei limiti rigorosi consentiti dal controllo di legittimità.
  • La doglianza sulle sanzioni per evasione contributiva non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura delle prove sulla buona fede del debitore, ma deve evidenziare un vero errore di diritto o un vizio di motivazione nei limiti consentiti.
  • Quando il ricorso si limita a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito senza specifica critica della ratio decidendi, esso è inammissibile per difetto di specificità e perché non coglie la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniProve
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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