Cassazione Penale, Sentenza n. 10025/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata per lesioni stradali (art. 590-bis c.p.) in relazione a un sinistro del 22/07/2016. Il ricorso è articolato in due motivi: (1) violazione dell'art. 500 c.p.p. e carenza di motivazione per l'utilizzabilità delle dichiarazioni del teste Marcante Gabriele, deducendo che le sue precedenti dichiarazioni sarebbero state acquisite in violazione normativa; (2) illogicità della motivazione nella mancata riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sostenendo che la Corte ha valutato male il concorso di colpa della vittima e l'entità del danno rispetto alla soglia di tenuità.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto l'eccezione inammissibile per aspecificità e ha osservato che la testimonianza di Marcante non era decisiva per la decisione: la Corte territoriale aveva ricostruito la dinamica anche prescindendo dall'eventuale omissione di segnalazione della svolta. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso: la Corte d'appello ha motivato con riferimento alla gravità delle lesioni riportate dalla parte offesa (fratture con prognosi rilevante) e ha spiegato che il concorso di colpa della vittima non annulla la responsabilità macroscopica dell'autore, per cui non sussistono i presupposti per la particolare tenuità. Conseguentemente il ricorso viene respinto e la ricorrente condannata alle spese e a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 590-bis cod. pen.
Norma sostanziale contestata: la condotta colposa al volante che cagiona lesioni stradali è stata valutata dalla Corte come gravemente colposa; tuttavia è stata riconosciuta una circostanza attenuante (comma 7) in considerazione del concorso di colpa della vittima.
art. 500 cod. proc. pen.
Regola sull'utilizzabilità delle dichiarazioni testimoniale rese in indagine: la Corte di legittimità ha rilevato che la doglianza sulla utilizzabilità non era decisiva per il giudizio e che la pronuncia di merito aveva ricostruito la dinamica anche indipendentemente dalla questione del segnalamento della svolta.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità: la Corte ha ricordato che il riconoscimento richiede valutazione circostanziata della gravità del fatto e del danno e che lesioni di notevole entità escludono la tenuità, anche se vi è concorso di colpa della vittima.
art. 148, comma 11, d.lgs. n. 285/1992
Norma del codice della strada citata per rilevare il divieto di sorpasso in corrispondenza di intersezioni: la Corte territoriale ha ritenuto che la manovra di sorpasso della vittima fosse vietata e dunque rilevante ai fini del concorso di colpa.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: richiamato come parametro per valutare la gravità della condotta e le conseguenze per escludere la particolare tenuità e per motivare la misura della pena.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma sulle censure in cassazione: i motivi dedotti sono stati valutati alla luce dei requisiti di specificità e rilevanza indicati dall'articolo; il primo motivo è stato ritenuto aspecifico e inammissibile.
Massime di principio
- La mera censura sull'utilizzabilità di dichiarazioni raccolte in indagine è spesso inammissibile in cassazione se non si dimostra la decisività dell'elemento probatorio (necessaria la prova che l'illegittimità abbia 'resistito' nel processo e sia stata decisiva).
- In incidenti stradali, la mancanza di segnalazione della svolta e l'omesso controllo della presenza di veicoli sopravvenienti costituiscono condotte colpose rilevanti che possono determinare la responsabilità principale dell'automobilista.
- Il concorso di colpa della vittima può ridurre la pena o comportare un'attenuante, ma non impedisce automaticamente la responsabilità penale dell'autore se questi ha tenuto una condotta macroscopicamente colposa.
- Per ottenere l'esenzione dalla punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è necessario che il danno e la condotta risultino di scarsa gravità; lesioni con prognosi e fratture significative escludono normalmente la tenuità anche in presenza di concorso di colpa.
- La motivazione del giudice deve indicare i criteri ritenuti rilevanti ai fini della valutazione della tenuità; non è necessario enumerare tutti gli elementi previsti dalla norma, ma quelli decisivi devono essere esplicitati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10003/2025 del 13/03/2025
- Sentenza penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10004/2025 del 13/03/2025
- Sentenza penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10005/2025 del 13/03/2025
- Sentenza penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10006/2025 del 13/03/2025
- Sentenza penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10007/2025 del 13/03/2025
- Sentenza penale · 13 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 10008/2025 del 13/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →