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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38712/2023 del 22/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per lesioni gravi (con aggravante della minorata difesa) e per rapina aggravata, deducendo plurime doglianze: 1) vizio dell'identificazione fotografica per uso di "fonti confidenziali" (art. 203 c.p.p.); 2) illegittimo utilizzo probatorio del contenuto della querela; 3) vizio di motivazione e violazione di legge nella ricostruzione delle lesioni, poiché i colpi sarebbero stati sferrati da tergo da soggetti non visti dalle vittime e senza individuazione degli autori; 4) mancata valutazione delle posizioni individuali degli imputati e dell'alibi riferito per Mecoli (testimonianze che lo avrebbero collocato nel locale fino a tarda sera e come soccorritore); 5) carenza del nesso tra violenza e apprensione richiesto per la rapina, posto che le collane sarebbero state sottratte quando le vittime erano prive di sensi; 6) violazione del principio di prova oltre ogni ragionevole dubbio alla luce della presenza di altre persone sulla scena e di incertezze probatorie; 7) rifiuto ingiustificato della rinnovazione del dibattimento per alcune testi favorevoli; 8) mancata adeguata motivazione per il riconoscimento delle aggravanti (minorata difesa, più persone riunite, art. 61) e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (identificazione fotografica e uso della querela), ritenendoli manifestamente infondati o generici: le informazioni confidenziali possono essere utilizzate come spunto investigativo ma non come prova diretta, e le affermazioni della querela erano citate solo nel quadro dello sviluppo investigativo e confermate in dibattimento. Tuttavia ha accolto i motivi dal terzo al sesto, ritenendo insufficiente la motivazione della Corte territoriale in ordine alla ricostruzione della dinamica delle lesioni (mancata indicazione dei ruoli e delle condotte dei singoli imputati e valutazione incompleta dell'alibi di Mecoli) e alla sussistenza e al nesso tra violenza e apprensione necessario per la rapina. Ha altresì rilevato carenze motivazionali nella valutazione delle aggravanti (minorata difesa, più persone riunite e art. 61). Le doglianze relative al rifiuto della rinnovazione del dibattimento e alla quantificazione della pena sono state assorbite. In conseguenza di tali carenze la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo giudizio con specifico riferimento alle lacune motivate nei §§ 3 e 4 della decisione di Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 203 cod. proc. pen.

    Il divieto di utilizzare le informazioni confidenziali riguarda il loro impiego come prova della responsabilità; la Corte ammette il loro utilizzo come "spunto" per indirizzare le indagini e per formare un fascicolo fotografico da sottoporre al riconoscimento, purché la prova derivi dalla dichiarazione di chi riconosce e non solo dalla fonte confidenziale

  • art. 628 cod. pen.

    Richiama la necessità del nesso tra violenza e apprensione per configurare la rapina; la Corte rileva che l'esclusione dell'aggravante teleologica rende problematica la dimostrazione del nesso e richiede una motivazione precisa sulle modalità dell'apprensione

  • art. 61 cod. pen. (nn. 1, 5, 8 citati nel testo)

    Le aggravanti (es. minorata difesa, più persone riunite, altre indicate nei numeri richiamati) devono essere valutate e motivate puntualmente; la carenza motivazionale sulla responsabilità comporta la necessità di rivalutare anche le circostanze aggravanti in sede di nuovo giudizio

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso come norma collegata al canone probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio"; la Corte ha ritenuto che le censure sul mancato rispetto di tale canone fossero infondate o generiche salvo le specifiche lacune di motivazione poi accolte

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Invocata in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento; la pronuncia di Cassazione ha però assorbito tale doglianza nel complesso delle carenze motivazionali, senza accogliere separatamente il motivo

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in merito alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla valutazione delle attenuanti/risarcimento; la Corte ha ritenuto le doglianze assorbite o non decisive rispetto alle carenze motivazionali principali, ma ha sottolineato che la valutazione della pena richiede motivazione adeguata se si discosta dal minimo edittale

Massime di principio

  • L'uso di informazioni confidenziali non è automaticamente invalidante: possono fungere da spunto investigativo ma non costituiscono di per sé prova della responsabilità; il riconoscimento fotografico deve fondarsi sulla dichiarazione del riconoscente e su elementi probatori autonomi
  • Le dichiarazioni contenute in una querela possono essere richiamate per descrivere lo sviluppo investigativo ma non sostituiscono le dichiarazioni rese in dibattimento; se parti della querela sono decisive vanno confermate in contraddittorio
  • La Corte d'Appello deve motivare in modo puntuale la ricostruzione della dinamica del fatto, indicando i ruoli e le condotte dei singoli imputati quando la responsabilità è collettiva o plurale; l'assenza di tale specificazione può determinare l'annullamento per carenza motivazionale
  • Per la rapina è essenziale dimostrare il nesso tra violenza e apprensione: se le lesioni sono separate o successive alla sottrazione, il collegamento deve essere esplicitamente argomentato per poter ascrivere la rapina agli imputati
  • Le aggravanti (es. minorata difesa, più persone riunite) richiedono motivazione specifica; la loro conferma senza adeguata valutazione delle censure difensive può essere rimessa al nuovo giudizio
  • Motivi di ricorso generici o non specificati sono frequentemente dichiarati inammissibili: difese e impugnazioni devono indicare chiaramente quali passaggi decisivi si contestano
  • La Corte di Cassazione interviene principalmente per vizi di diritto o gravi carenze motivazionali; laddove rilevi insufficienze nella motivazione, può annullare con rinvio per consentire la nuova valutazione di prove e circostanze

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