Cassazione Penale, Sentenza n. 38712/2023 del 22/09/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per lesioni gravi (con aggravante della minorata difesa) e per rapina aggravata, deducendo plurime doglianze: 1) vizio dell'identificazione fotografica per uso di "fonti confidenziali" (art. 203 c.p.p.); 2) illegittimo utilizzo probatorio del contenuto della querela; 3) vizio di motivazione e violazione di legge nella ricostruzione delle lesioni, poiché i colpi sarebbero stati sferrati da tergo da soggetti non visti dalle vittime e senza individuazione degli autori; 4) mancata valutazione delle posizioni individuali degli imputati e dell'alibi riferito per Mecoli (testimonianze che lo avrebbero collocato nel locale fino a tarda sera e come soccorritore); 5) carenza del nesso tra violenza e apprensione richiesto per la rapina, posto che le collane sarebbero state sottratte quando le vittime erano prive di sensi; 6) violazione del principio di prova oltre ogni ragionevole dubbio alla luce della presenza di altre persone sulla scena e di incertezze probatorie; 7) rifiuto ingiustificato della rinnovazione del dibattimento per alcune testi favorevoli; 8) mancata adeguata motivazione per il riconoscimento delle aggravanti (minorata difesa, più persone riunite, art. 61) e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (identificazione fotografica e uso della querela), ritenendoli manifestamente infondati o generici: le informazioni confidenziali possono essere utilizzate come spunto investigativo ma non come prova diretta, e le affermazioni della querela erano citate solo nel quadro dello sviluppo investigativo e confermate in dibattimento. Tuttavia ha accolto i motivi dal terzo al sesto, ritenendo insufficiente la motivazione della Corte territoriale in ordine alla ricostruzione della dinamica delle lesioni (mancata indicazione dei ruoli e delle condotte dei singoli imputati e valutazione incompleta dell'alibi di Mecoli) e alla sussistenza e al nesso tra violenza e apprensione necessario per la rapina. Ha altresì rilevato carenze motivazionali nella valutazione delle aggravanti (minorata difesa, più persone riunite e art. 61). Le doglianze relative al rifiuto della rinnovazione del dibattimento e alla quantificazione della pena sono state assorbite. In conseguenza di tali carenze la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo giudizio con specifico riferimento alle lacune motivate nei §§ 3 e 4 della decisione di Cassazione.
Norme richiamate
art. 203 cod. proc. pen.
Il divieto di utilizzare le informazioni confidenziali riguarda il loro impiego come prova della responsabilità; la Corte ammette il loro utilizzo come "spunto" per indirizzare le indagini e per formare un fascicolo fotografico da sottoporre al riconoscimento, purché la prova derivi dalla dichiarazione di chi riconosce e non solo dalla fonte confidenziale
art. 628 cod. pen.
Richiama la necessità del nesso tra violenza e apprensione per configurare la rapina; la Corte rileva che l'esclusione dell'aggravante teleologica rende problematica la dimostrazione del nesso e richiede una motivazione precisa sulle modalità dell'apprensione
art. 61 cod. pen. (nn. 1, 5, 8 citati nel testo)
Le aggravanti (es. minorata difesa, più persone riunite, altre indicate nei numeri richiamati) devono essere valutate e motivate puntualmente; la carenza motivazionale sulla responsabilità comporta la necessità di rivalutare anche le circostanze aggravanti in sede di nuovo giudizio
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato nel ricorso come norma collegata al canone probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio"; la Corte ha ritenuto che le censure sul mancato rispetto di tale canone fossero infondate o generiche salvo le specifiche lacune di motivazione poi accolte
art. 603 cod. proc. pen.
Invocata in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento; la pronuncia di Cassazione ha però assorbito tale doglianza nel complesso delle carenze motivazionali, senza accogliere separatamente il motivo
art. 133 cod. pen.
Richiamato in merito alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla valutazione delle attenuanti/risarcimento; la Corte ha ritenuto le doglianze assorbite o non decisive rispetto alle carenze motivazionali principali, ma ha sottolineato che la valutazione della pena richiede motivazione adeguata se si discosta dal minimo edittale
Massime di principio
- L'uso di informazioni confidenziali non è automaticamente invalidante: possono fungere da spunto investigativo ma non costituiscono di per sé prova della responsabilità; il riconoscimento fotografico deve fondarsi sulla dichiarazione del riconoscente e su elementi probatori autonomi
- Le dichiarazioni contenute in una querela possono essere richiamate per descrivere lo sviluppo investigativo ma non sostituiscono le dichiarazioni rese in dibattimento; se parti della querela sono decisive vanno confermate in contraddittorio
- La Corte d'Appello deve motivare in modo puntuale la ricostruzione della dinamica del fatto, indicando i ruoli e le condotte dei singoli imputati quando la responsabilità è collettiva o plurale; l'assenza di tale specificazione può determinare l'annullamento per carenza motivazionale
- Per la rapina è essenziale dimostrare il nesso tra violenza e apprensione: se le lesioni sono separate o successive alla sottrazione, il collegamento deve essere esplicitamente argomentato per poter ascrivere la rapina agli imputati
- Le aggravanti (es. minorata difesa, più persone riunite) richiedono motivazione specifica; la loro conferma senza adeguata valutazione delle censure difensive può essere rimessa al nuovo giudizio
- Motivi di ricorso generici o non specificati sono frequentemente dichiarati inammissibili: difese e impugnazioni devono indicare chiaramente quali passaggi decisivi si contestano
- La Corte di Cassazione interviene principalmente per vizi di diritto o gravi carenze motivazionali; laddove rilevi insufficienze nella motivazione, può annullare con rinvio per consentire la nuova valutazione di prove e circostanze
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