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Direttiva 2011/10

Direttiva 2011/10/UE della Commissione, dell’ 8 febbraio 2011 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il bifentrin come principio attivo nell’allegato I della direttiva Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32011L0010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2011/10/UE aggiorna l’allegato I della direttiva 98/8/CE per includervi il bifentrin come principio attivo nei biocidi destinati al trattamento del legno. L’iscrizione è accompagnata da condizioni vincolanti per gli Stati membri in materia di autorizzazione dei prodotti, con particolare attenzione alla tutela degli utenti non professionali, dei lavoratori e delle matrici ambientali suolo e acqua. La direttiva fissa inoltre il termine di recepimento al 31 gennaio 2012 e la data di applicazione delle misure nazionali dal 1º febbraio 2013.

Modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere il bifentrin nell’allegato I come principio attivo autorizzabile nei biocidi del tipo di prodotto 8 (preservanti del legno), con specifiche condizioni d’uso e di gestione del rischio.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari dell’atto, e incide sulla disciplina dell’immissione sul mercato e dell’autorizzazione dei biocidi ai sensi della direttiva 98/8/CE. L’ambito materiale riguarda esclusivamente i biocidi contenenti bifentrin impiegati nel tipo di prodotto 8, preservanti del legno; la valutazione unionale non ha coperto tutti i possibili usi, per cui gli Stati membri devono valutare, in sede di autorizzazione, gli scenari e i rischi non esaminati rappresentativamente a livello UE. Sono previste limitazioni specifiche per gli usi industriali/professionali, per la protezione delle matrici suolo e acqua e per il trattamento in situ o del legno esposto continuamente alle intemperie o all’umidità.

Direttiva 2011/10/UE: iscrizione del bifentrin nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

La direttiva interviene sulla disciplina UE dei biocidi prevista dalla direttiva 98/8/CE, inserendo il bifentrin nell’elenco dei principi attivi approvati per il tipo di prodotto 8, relativo ai preservanti del legno. L’atto recepisce l’esito della procedura di valutazione svolta nell’ambito del programma di lavoro previsto dal regolamento (CE) n. 1451/2007 e mira a consentire l’autorizzazione dei prodotti contenenti bifentrin, ma solo entro condizioni di rischio chiaramente definite.

Contesto e base normativa

La Commissione richiama la direttiva 98/8/CE, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, e il regolamento (CE) n. 1451/2007 sulla seconda fase del programma decennale di valutazione dei principi attivi biocidi. Il bifentrin è stato sottoposto a valutazione per l’uso nel tipo di prodotto 8; la relazione dell’autorità competente, presentata dalla Francia quale Stato membro relatore, è stata esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione ed è confluita, il 24 settembre 2010, nella relazione di valutazione del comitato permanente sui biocidi. Dalla valutazione è emerso che i biocidi contenenti bifentrin possono soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.

Oggetto della modifica

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE per aggiungervi il bifentrin. Nell’allegato della direttiva 2011/10/UE sono riportati i dati identificativi essenziali del principio attivo: nome comune bifentrin, nome IUPAC, numero CAS 82657-04-3 e purezza minima del 911 g/kg. La data di iscrizione è fissata al 1º febbraio 2013; il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è il 31 gennaio 2015; la scadenza dell’iscrizione è il 31 gennaio 2023.

Condizioni sostanziali per l’autorizzazione dei prodotti

L’atto non si limita a iscrivere il principio attivo, ma impone condizioni specifiche che gli Stati membri devono riflettere nelle autorizzazioni dei prodotti:

  • nella valutazione dell’autorizzazione devono essere considerati, se pertinenti, gli usi e gli scenari di esposizione non esaminati in modo rappresentativo a livello UE;
  • i prodotti sono autorizzabili solo per usi industriali o professionali, salvo che il richiedente dimostri che i rischi per gli utenti non professionali siano ridotti a livelli accettabili;
  • per gli usi industriali o professionali deve essere previsto l’impiego di idonei dispositivi di protezione individuale, salvo prova che altri mezzi consentano di ridurre i rischi a un livello accettabile;
  • devono essere adottate misure di riduzione del rischio per proteggere suolo e acqua, con istruzioni in etichetta e, se del caso, nelle schede di sicurezza, affinché il legno trattato sia conservato in luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili e gli scoli siano raccolti per riutilizzo o smaltimento;
  • non possono essere autorizzati prodotti per il trattamento in situ del legno all’esterno o per il legno continuamente esposto agli agenti atmosferici o protetto dalle intemperie ma soggetto all’umidità, salvo presentazione di dati che dimostrino il rispetto dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, eventualmente con misure di mitigazione del rischio.

Effetti per gli Stati membri e margini di discrezionalità

La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato: essi devono recepire l’iscrizione del bifentrin e applicare le condizioni di autorizzazione indicate. Resta loro un margine tecnico nella valutazione caso per caso degli usi o degli scenari di esposizione non esaminati a livello unionale e nella scelta delle misure specifiche o delle condizioni da imporre per mantenere i rischi a livelli accettabili, purché siano rispettati i criteri fissati dalla direttiva 98/8/CE e dall’atto di modifica.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 gennaio 2012 le misure nazionali necessarie e di applicarle dal 1º febbraio 2013. I provvedimenti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro. Gli Stati devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Rilievo pratico per operatori e consulenti

Per gli operatori del settore biocidi, la direttiva comporta la possibilità di commercializzare prodotti a base di bifentrin solo entro un quadro autorizzatorio stringente e con forte attenzione a: profilo degli utilizzatori, dispositivi di protezione, etichettatura, schede di sicurezza, gestione dei residui e protezione delle matrici ambientali. Per avvocati e commercialisti, il punto centrale è la necessità di coordinare le attività di sviluppo, registrazione/autorizzazione, compliance documentale e gestione del rischio con il calendario di recepimento e con le condizioni tecniche fissate dall’allegato alla direttiva.

Disposizioni principali

Iscrizione del bifentrin nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

L’articolo 1 modifica l’allegato I della direttiva 98/8/CE per inserire il bifentrin tra i principi attivi approvati, limitatamente al tipo di prodotto 8 (preservanti del legno). Nell’allegato sono indicati: denominazione IUPAC, numero CAS 82657-04-3, purezza minima di 911 g/kg, data di iscrizione 1º febbraio 2013, termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, 31 gennaio 2015, scadenza dell’iscrizione 31 gennaio 2023.

Condizioni specifiche di autorizzazione e gestione del rischio

Gli Stati membri devono, nel valutare l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, considerare gli usi o scenari di esposizione e i rischi non rappresentativamente esaminati nella valutazione UE, se pertinenti per il singolo prodotto. Le autorizzazioni devono prevedere: uso solo industriale o professionale, salvo prova che i rischi per utenti non professionali siano accettabili; uso con dispositivi di protezione individuale per gli operatori industriali/professionali, salvo prova di adeguata riduzione del rischio con altri mezzi; misure di protezione per suolo e acqua, incluse istruzioni in ეტichetta e, se del caso, schede di sicurezza per conservare il legno trattato in luogo riparato e/o su sostegni impermeabili e per raccogliere gli scoli; divieto di autorizzare prodotti per trattamento in situ del legno all’esterno o per legno continuamente esposto agli agenti atmosferici o protetto dalle intemperie ma soggetto all’umidità, salvo dimostrazione del rispetto dell’articolo 5 e dell’allegato VI.

Recepimento nazionale

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 gennaio 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, applicandole dal 1º febbraio 2013. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati in sede di pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidichimicaambientesalute e sicurezzamercato interno

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