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direttiva

Direttiva 2011/12

Direttiva 2011/12/UE della Commissione, dell' 8 febbraio 2011 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il fenoxicarb come principio attivo nell’allegato I della direttiva Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32011L0012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 98/8/CE per includere il fenoxicarb nell’allegato I come principio attivo autorizzabile nei biocidi del tipo di prodotto 8, relativi ai preservanti del legno. L’iscrizione è accompagnata da condizioni specifiche di rischio, in particolare per la tutela del suolo e delle acque e per taluni usi del legno trattato in ambienti esterni vicino all’acqua. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 gennaio 2012 e applicarla dal 1° febbraio 2013.

Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere il fenoxicarb come principio attivo nell’allegato I, con condizioni specifiche per i biocidi usati come preservanti del legno (tipo di prodotto 8).

Ambito di applicazione

Si applica ai biocidi disciplinati dalla direttiva 98/8/CE, limitatamente ai prodotti contenenti fenoxicarb destinati al tipo di prodotto 8, cioè preservanti del legno. L’effetto riguarda gli Stati membri, chiamati a recepire e applicare le modifiche, e i produttori/richiedenti di autorizzazioni per i prodotti biocidi contenenti tale sostanza. Sono esclusi, in sostanza, gli usi del fenoxicarb non valutati in modo rappresentativo a livello dell’Unione, che restano rimessi alla valutazione nazionale in sede di autorizzazione del prodotto; per alcuni scenari, in particolare costruzioni all’aperto sopra o vicino all’acqua, l’autorizzazione è preclusa salvo dimostrazione del rispetto dei requisiti di sicurezza.

Modifica della direttiva 98/8/CE per l’iscrizione del fenoxicarb

La direttiva 2011/12/UE della Commissione interviene sulla disciplina dei biocidi contenuta nella direttiva 98/8/CE, iscrivendo il fenoxicarb nell’allegato I come principio attivo utilizzabile nei preservanti del legno. La misura deriva dalla valutazione effettuata nell’ambito del programma di lavoro previsto dal regolamento (CE) n. 1451/2007 e si fonda sull’esito positivo della valutazione di conformità ai requisiti di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, con specifiche cautele per gli usi che comportano rischi per ambiente e salute.

Contesto della valutazione e finalità della misura

Il fenoxicarb è stato inserito nell’elenco dei principi attivi da esaminare ai fini di un’eventuale iscrizione negli allegati della direttiva 98/8/CE. La Germania, quale Stato membro relatore, ha presentato la relazione dell’autorità competente; la valutazione è stata poi esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione e formalizzata nella relazione di valutazione del 24 settembre 2010 nell’ambito del comitato permanente sui biocidi. La Commissione conclude che i biocidi contenenti fenoxicarb, se usati come preservanti del legno, possono soddisfare i requisiti della direttiva e che, pertanto, l’iscrizione nell’allegato I è opportuna.

Ambito di applicazione materiale

La direttiva riguarda i biocidi del tipo di prodotto 8, ossia i preservanti del legno, come definiti nell’allegato V della direttiva 98/8/CE. L’iscrizione è circoscritta al fenoxicarb e non comporta una valutazione generale di tutti i possibili usi della sostanza a livello UE. Per questo motivo, per gli usi o scenari di esposizione non esaminati in modo rappresentativo nella valutazione europea, gli Stati membri conservano un margine di valutazione in sede di autorizzazione del prodotto.

Obblighi di risultato per gli Stati membri

Gli Stati membri devono assicurare che, nell’autorizzazione dei prodotti contenenti fenoxicarb, siano valutati gli scenari pertinenti non coperti in modo rappresentativo dalla valutazione europea. Devono inoltre imporre misure o condizioni idonee a ridurre i rischi a livelli accettabili, in particolare per le matrici ambientali suolo e acqua e per i gruppi di persone esposti. La direttiva non armonizza in dettaglio la forma degli strumenti nazionali, ma vincola gli Stati al risultato di tutela richiesto dalla direttiva 98/8/CE.

Prescrizioni specifiche di gestione del rischio

L’allegato impone condizioni puntuali per i prodotti autorizzati:

  • dopo il trattamento, il legno deve essere conservato in un luogo riparato oppure su sostegni rigidi impermeabili, al coperto, per evitare lo scolo diretto di residui su suolo o acque;
  • gli eventuali scoli dei prodotti usati come preservanti del legno e contenenti fenoxicarb devono essere raccolti per riutilizzo o smaltimento;
  • le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza devono riportare tali indicazioni;
  • devono essere adottate misure di riduzione del rischio per proteggere suolo e acqua.

Limitazioni per usi in costruzioni all’aperto vicino all’acqua

La direttiva rileva rischi inaccettabili nello scenario del legno trattato non riparato e non in contatto con il suolo, esposto agli agenti atmosferici o soggetto all’umidità, in particolare per la classe di utilizzo 3 dell’OCSE nello scenario di ponte su stagno. Di conseguenza, non possono essere autorizzati prodotti destinati al trattamento del legno per costruzioni all’aperto sovrastanti l’acqua o ad essa vicine, salvo che il richiedente fornisca dati sufficienti a dimostrare il rispetto dei requisiti dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, se necessario con misure di riduzione del rischio adeguate.

Termini di recepimento, applicazione e decorrenza

La direttiva stabilisce un termine di recepimento al 31 gennaio 2012: entro tale data gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Tali disposizioni devono essere applicate dal 1° febbraio 2013. Gli Stati membri devono inoltre inserire un riferimento alla direttiva nelle misure nazionali o corredarle di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli stessi Stati, e comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Date rilevanti dell’iscrizione

L’allegato fissa la data di iscrizione del fenoxicarb al 1° febbraio 2013. Da tale data decorre il periodo pertinente per l’adeguamento del regime di autorizzazione e, secondo il considerando relativo, anche il periodo decennale di protezione dei dati di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE. Il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è il 31 gennaio 2015, salvo il caso dei prodotti contenenti più principi attivi, per i quali opera il termine fissato dall’ultima decisione di iscrizione relativa ai rispettivi principi attivi.

Durata dell’iscrizione

L’iscrizione del fenoxicarb nell’allegato I della direttiva 98/8/CE ha una scadenza fissata al 31 gennaio 2023. Ciò implica che, oltre tale data, la permanenza dell’iscrizione richiede un ulteriore intervento normativo UE, se del caso, sulla base delle regole applicabili alla revisione dei principi attivi biocidi.

Disposizioni principali

Iscrizione del fenoxicarb nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE secondo quanto previsto dall’allegato della direttiva. Il fenoxicarb viene iscritto come principio attivo per il tipo di prodotto 8 (preservanti del legno), con purezza minima di 960 g/kg.

Condizioni specifiche di autorizzazione e gestione del rischio

Nella valutazione delle autorizzazioni nazionali ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, gli Stati membri devono esaminare, se pertinenti, usi e scenari di esposizione non rappresentativi della valutazione UE. Devono inoltre imporre misure di riduzione del rischio per proteggere suolo e acqua; le etichette e, se del caso, le schede di sicurezza devono indicare che il legno trattato va conservato al riparo o su sostegni rigidi impermeabili, per evitare lo scolo diretto di residui, e che gli eventuali scoli devono essere raccolti per riutilizzo o smaltimento.

Divieto/limitazione per usi in costruzioni all’aperto sopra o vicino all’acqua

Non possono essere autorizzati prodotti per il trattamento del legno destinato a costruzioni all’aperto sovrastanti l’acqua o ad essa vicine, salvo che siano forniti dati che dimostrino il rispetto dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, se necessario con adeguate misure di riduzione del rischio.

Termini di recepimento e di applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 31 gennaio 2012 e applicarle dal 1° febbraio 2013. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Decorrenza della data di iscrizione e termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3

La data di iscrizione del fenoxicarb è fissata al 1° febbraio 2013. Il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE è il 31 gennaio 2015, con la precisazione che per i prodotti contenenti più di un principio attivo vale il termine fissato nell’ultima decisione di iscrizione relativa ai principi attivi.

Scadenza dell’iscrizione

L’iscrizione del fenoxicarb nell’allegato I della direttiva 98/8/CE scade il 31 gennaio 2023.

Come è indicizzato

Materiebiocidiambientesicurezza dei prodottimercato interno

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