Direttiva 2011/11
Direttiva 2011/11/UE della Commissione, dell' 8 febbraio 2011 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’acetato di (Z,E)-tetradeca-9,12-dienile come principio attivo nell’allegato I della direttiva Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 98/8/CE inserendo l’acetato di (Z,E)-tetradeca-9,12-dienile tra i principi attivi approvati per i biocidi del tipo 19. La sostanza viene iscritta sia nell’allegato I sia nell’allegato IA, ma con ambiti d’uso e condizioni differenti: in particolare, per la categoria più restrittiva è consentito solo l’impiego in trappole da interno con un contenuto massimo di 2 mg. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 31 gennaio 2012 e applicarle dal 1º febbraio 2013.
Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere l’acetato di (Z,E)-tetradeca-9,12-dienile negli allegati I e IA come principio attivo nei biocidi del tipo di prodotto 19 (repellenti e attrattivi).
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri in relazione all’autorizzazione e all’immissione sul mercato dei biocidi contenenti acetato di (Z,E)-tetradeca-9,12-dienile, limitatamente al tipo di prodotto 19, repellenti e attrattivi, ai sensi della direttiva 98/8/CE. L’iscrizione riguarda sia l’allegato I sia l’allegato IA, con differenti condizioni d’uso: per i prodotti dell’allegato I è prevista una valutazione caso per caso degli usi/scenari non pienamente esaminati a livello UE; per l’allegato IA l’uso è ristretto alle trappole da interno contenenti al massimo 2 mg di sostanza attiva. Restano esclusi, per quanto riguarda le condizioni specifiche, gli usi non valutati rappresentativamente a livello unionale e l’impiego in locali in cui si trovano prodotti alimentari o mangimi sfusi, salvo che questi siano in imballaggi chiusi o richiusi.
Direttiva 2011/11/UE della Commissione: iscrizione dell’acetato di (Z,E)-tetradeca-9,12-dienile negli allegati I e IA della direttiva 98/8/CE
La direttiva interviene nel quadro della disciplina UE sui biocidi, modificando la direttiva 98/8/CE per iscrivere l’acetato di (Z,E)-tetradeca-9,12-dienile tra i principi attivi approvati per il tipo di prodotto 19, relativo a repellenti e attrattivi. La misura discende dalla valutazione effettuata nel programma di lavoro previsto dal regolamento (CE) n. 1451/2007 e mira a consentire l’autorizzazione dei prodotti contenenti tale sostanza, fissando al contempo condizioni specifiche d’uso e di etichettatura.
Contesto e finalità
I considerando evidenziano che la sostanza è stata oggetto di valutazione da parte dello Stato membro relatore (Austria) e successivamente della Commissione e degli Stati membri nell’ambito del comitato permanente sui biocidi. Dalla valutazione è emerso che i biocidi contenenti acetato di (Z,E)-tetradeca-9,12-dienile possono soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE; per alcuni usi presentano soltanto bassi rischi per l’uomo, gli animali e l’ambiente. La direttiva è quindi finalizzata a inserire la sostanza negli allegati pertinenti, assicurando nel contempo un’applicazione uniforme negli Stati membri e il corretto funzionamento del mercato dei biocidi.
Ambito di applicazione materiale
La direttiva riguarda i biocidi contenenti acetato di (Z,E)-tetradeca-9,12-dienile destinati al tipo di prodotto 19, repellenti e attrattivi, come definito nell’allegato V della direttiva 98/8/CE. L’allegato della direttiva introduce due voci distinte:
- una nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, con iscrizione soggetta a condizioni di valutazione aggiuntive da parte degli Stati membri;
- una nell’allegato IA della medesima direttiva, limitata a trappole da interno contenenti al massimo 2 mg di principio attivo.
Obblighi per gli Stati membri in sede di autorizzazione
Per i prodotti iscritti nell’allegato I, gli Stati membri devono valutare, quando pertinente per il singolo prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per le matrici ambientali e per i gruppi di persone non esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello dell’Unione. In caso di autorizzazione, devono essere adottate misure o condizioni specifiche idonee a ridurre i rischi a livelli accettabili.
Condizioni specifiche e prescrizioni di etichettatura
La direttiva impone una restrizione espressa all’uso della sostanza nei luoghi in cui sono conservati prodotti alimentari o mangimi. In particolare:
- i biocidi contenenti acetato di (Z,E)-tetradeca-9,12-dienile non vanno utilizzati in locali in cui si trovano prodotti alimentari o mangimi sfusi;
- per l’iscrizione nell’allegato IA, il prodotto è ammesso solo per trappole da interno contenenti al massimo 2 mg di sostanza attiva;
- le etichette devono indicare che tali prodotti vanno utilizzati unicamente in interni e non vanno utilizzati in locali con prodotti alimentari o mangimi sfusi.
Termini di trasposizione, applicazione ed efficacia temporale
L’articolo 2 stabilisce che gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 gennaio 2012 le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 1º febbraio 2013. La direttiva prevede inoltre l’obbligo di inserire un riferimento all’atto europeo nelle norme di recepimento o di corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. È anche previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Date rilevanti e durata dell’iscrizione
Nella nuova voce inserita negli allegati I e IA sono indicati i seguenti elementi temporali:
- data di iscrizione: 1º febbraio 2013;
- termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3: 31 gennaio 2015;
- scadenza dell’iscrizione: 31 gennaio 2023. Tali date sono rilevanti per gli operatori economici e per le autorità competenti, anche ai fini della gestione delle autorizzazioni e della transizione al nuovo regime.
Rapporto con altri atti dell’Unione
La direttiva si fonda sulla direttiva 98/8/CE e sul regolamento (CE) n. 1451/2007, che disciplina la seconda fase del programma di lavoro decennale per l’esame dei principi attivi biocidi. Il testo richiama altresì l’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE in relazione alla protezione decennale dei dati, evidenziando che il calendario di iscrizione deve consentire ai richiedenti di beneficiarne pienamente.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri, tenuti a recepire e applicare le nuove disposizioni nei termini indicati.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati I e IA della direttiva 98/8/CE
L’articolo 1 dispone che gli allegati I e IA della direttiva 98/8/CE siano modificati conformemente all’allegato della direttiva. Viene così introdotta una nuova voce per l’acetato di (Z,E)-tetradeca-9,12-dienile (CAS 30507-70-1; CE n.d.) con purezza minima di 977 g/kg, tipo di prodotto 19, data di iscrizione 1º febbraio 2013, termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, al 31 gennaio 2015 e scadenza dell’iscrizione al 31 gennaio 2023.
Condizioni di iscrizione nell’allegato I
Per l’iscrizione nell’allegato I, gli Stati membri devono, nell’esaminare le domande di autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, valutare gli usi o scenari di esposizione e i rischi per le matrici ambientali e per i gruppi di persone non esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello dell’Unione. Le autorizzazioni devono inoltre imporre che le etichette dei biocidi contenenti la sostanza indichino che tali prodotti non vanno utilizzati in locali in cui si trovano prodotti alimentari o mangimi sfusi.
Condizioni di iscrizione nell’allegato IA
Per l’iscrizione nell’allegato IA, l’uso è consentito solo per trappole da interno contenenti al massimo 2 mg di acetato di (Z,E)-tetradeca-9,12-dienile. Le etichette devono indicare che i prodotti vanno utilizzati unicamente in interni e non vanno utilizzati in locali in cui si trovano prodotti alimentari o mangimi sfusi.
Recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 31 gennaio 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, applicandole dal 1º febbraio 2013. Le disposizioni di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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