Direttiva 2011/13
Direttiva 2011/13/UE della Commissione, dell’ 8 febbraio 2011 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’acido nonanoico come principio attivo nell’allegato I della direttiva Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2011/13/UE della Commissione iscrive l’acido nonanoico nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, rendendolo ammissibile come principio attivo nei biocidi del tipo di prodotto 19. L’iscrizione discende dall’esito positivo della valutazione europea svolta nel quadro del regolamento (CE) n. 1451/2007 e deve essere accompagnata da cautele nazionali per gli usi e gli scenari di esposizione non esaminati a livello dell’Unione. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 gennaio 2012 e applicarla dal 1º febbraio 2013.
Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere l’acido nonanoico come principio attivo nell’allegato I, con specifiche condizioni di autorizzazione per i biocidi del tipo di prodotto 19 (repellenti e attrattivi).
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepirla e applicarla nel proprio ordinamento; sul piano materiale riguarda i biocidi ai sensi della direttiva 98/8/CE contenenti acido nonanoico, limitatamente al tipo di prodotto 19 (repellenti e attrattivi). Non risultano esclusioni generali di settore, ma la disciplina lascia agli Stati membri la valutazione di usi, scenari di esposizione e rischi non esaminati rappresentativamente a livello UE per talune matrici ambientali e gruppi di persone.
Direttiva 2011/13/UE: iscrizione dell’acido nonanoico nell’allegato I della direttiva 98/8/CE
La direttiva interviene nel settore dei biocidi, modificando la direttiva 98/8/CE per iscrivere l’acido nonanoico tra i principi attivi ammessi nell’allegato I. L’inserimento segue la procedura di valutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1451/2007 e si fonda sulla conclusione che i biocidi usati come repellenti e contenenti tale sostanza possono soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.
Contesto e finalità
La Commissione richiama la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE, nell’ambito del quale l’acido nonanoico è stato esaminato per il tipo di prodotto 19, repellenti e attrattivi. La direttiva sottolinea la necessità di assicurare un’applicazione contemporanea negli Stati membri, al fine di garantire parità di trattamento dei biocidi contenenti il principio attivo e il corretto funzionamento del mercato.
Esito della valutazione e iscrizione del principio attivo
L’iscrizione dell’acido nonanoico deriva dalla valutazione svolta dagli Stati membri e dalla Commissione, culminata nella relazione di valutazione del 24 settembre 2010 nell’ambito del comitato permanente sui biocidi. La direttiva inserisce quindi il principio attivo nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, con indicazione puntuale dei dati identificativi e delle condizioni applicabili:
- nome comune: acido nonanoico, acido pelargonico;
- denominazione IUPAC: acido nonanoico;
- numero CE: 203-931-2;
- numero CAS: 112-05-0;
- purezza minima nel biocida immesso sul mercato: 896 g/kg;
- tipo di prodotto: 19.
Termini di iscrizione e transizione
L’allegato fissa tre date essenziali:
- data di iscrizione: 1º febbraio 2013;
- termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3: 31 gennaio 2015;
- scadenza dell’iscrizione: 31 gennaio 2023.
La direttiva evidenzia che il differimento tra pubblicazione, iscrizione e applicazione è funzionale a consentire agli Stati membri e agli operatori di adeguarsi ai nuovi requisiti e, per i richiedenti del fascicolo, di beneficiare del periodo decennale di protezione dei dati previsto dall’articolo 12, paragrafo 1, lettera c), punto ii), della direttiva 98/8/CE.
Obblighi degli Stati membri nell’autorizzazione dei prodotti
Un punto centrale della disciplina è la clausola specifica inserita nell’allegato I. Quando esaminano una domanda di autorizzazione di un prodotto ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per quel particolare prodotto, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per:
- le matrici ambientali;
- i gruppi di persone non esaminati in maniera rappresentativa nella valutazione del rischio a livello dell’Unione.
In tali casi, gli Stati membri devono assicurare che siano adottate misure appropriate o imposte condizioni specifiche per ridurre i rischi a livelli accettabili. Ne deriva un margine di discrezionalità tecnica nazionale, ma entro un obbligo di risultato: garantire che i rischi residui siano adeguatamente controllati in fase di autorizzazione.
Recepimento, applicazione e notifica
La direttiva impone agli Stati membri di recepire le disposizioni entro il 31 gennaio 2012 e di applicarle dal 1º febbraio 2013. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne accompagnati in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dai singoli Stati. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Iscrizione dell’acido nonanoico nell’allegato I
L’articolo 1 modifica l’allegato I della direttiva 98/8/CE inserendo l’acido nonanoico (acido pelargonico) come principio attivo. L’iscrizione riguarda il tipo di prodotto 19 e fissa una purezza minima di 896 g/kg, con data di iscrizione al 1º febbraio 2013, termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, al 31 gennaio 2015 e scadenza dell’iscrizione al 31 gennaio 2023.
Condizioni specifiche per l’autorizzazione dei prodotti
Nell’esame delle domande di autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per il prodotto specifico, gli usi o gli scenari di esposizione e i rischi per le matrici ambientali e i gruppi di persone non esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello dell’Unione. Devono inoltre imporre, ove necessario, misure o condizioni specifiche per mantenere i rischi a livelli accettabili.
Recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 gennaio 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, applicandole dal 1º febbraio 2013. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate.
Entrata in vigore
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Destinatari
L’articolo 4 precisa che la direttiva è destinata agli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 8 feb 2011Direttiva 2011/10
- direttiva · 8 feb 2011Direttiva 2011/11
- direttiva · 8 feb 2011Direttiva 2011/12
- direttiva · 1 feb 2011Direttiva 2011/9
- direttiva · 15 feb 2011Direttiva 2011/16
- direttiva · 16 feb 2011Direttiva 2011/7
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →