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Ordinanza

Ordinanza n. 592/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Prato n. 2206 dell'8/7/2025 notificata ai ricorrenti in data 23/7/2025 ed avente ad oggetto “Ripristino condizioni igienico-sanitarie dell'immobile posto in Prato via Cilento 33” emessa ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 267/2000.

Giustizia amministrativa202502913

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza del Comune di Prato di ripristino delle condizioni igienico-sanitarie di un immobile

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale adottata ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 267/2000, relativa al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie di un immobile. Nel corso del giudizio hanno chiesto un termine per rinnovare la notificazione del ricorso nei confronti di un'ulteriore persona fisica, nell'ipotesi in cui questa fosse ritenuta titolare di una posizione di controinteresse e fosse quindi necessaria l'integrazione del contraddittorio. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti ulteriori motivi di illegittimità dell'atto impugnato.

La decisione

Il TAR non ha deciso l'istanza di rinnovazione della notificazione o di integrazione del contraddittorio, riservandone l'esame alla decisione di merito. Il Collegio ha ritenuto opportuno svolgere tale verifica unitamente al merito, anche considerando che, nelle more, l'ordinanza di ripristino risulta essere stata eseguita e che il Comune ha concluso per la cessazione della materia del contendere. Non è stata quindi adottata alcuna decisione definitiva sull'annullamento dell'ordinanza né sull'eventuale cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 50 d.lgs. 267/2000

    La disposizione è indicata quale base normativa dell'ordinanza comunale di ripristino delle condizioni igienico-sanitarie; il provvedimento in esame non ne interpreta ulteriormente la portata.

Massime di principio

  • Quando la necessità di integrare o rinnovare la notificazione nei confronti di un possibile controinteressato dipende dalla verifica della sua effettiva posizione processuale e da circostanze sopravvenute rilevanti per il merito, il giudice può riservare la decisione sull'istanza alla fase di merito, anziché disporla immediatamente.
  • L'esecuzione dell'atto amministrativo impugnato nelle more del giudizio può rendere rilevante, ai fini della decisione complessiva, la verifica della sopravvenuta cessazione della materia del contendere; tale circostanza non impone, in una fase interlocutoria, una definizione anticipata della controversia.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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