Cassazione Penale, Sentenza n. 24229/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava il rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza di Roma, dell'istanza di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen.; il Tribunale aveva motivato il diniego richiamando informazioni che avrebbero attestato l'arresto del ricorrente nel 2018 per atti persecutori e danneggiamento (fatti ritenuti rilevanti ai fini della difesa sociale). Il ricorrente denunciava che tali informazioni erano inesatte: i certificati penali e dei carichi pendenti non riportavano alcun arresto, la nota di polizia indicava una data di nascita diversa (probabile soggetto diverso) e le informazioni dei Carabinieri non confermavano l'episodio. Si deduceva altresì la violazione degli artt. 666, comma 5, e 678, comma 1, c.p.p. per mancato approfondimento istruttorio su notizie contrastanti che potevano incidere sulla decisione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che il Tribunale aveva posto decisivo rilievo su informazioni non verificate e, con evidenti incongruenze, su un presunto arresto del 2018. La motivazione del diniego dell'affidamento in prova è risultata fondata su dati non adeguatamente accertati e privi di affidabilità. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto della richiesta di ammissione all'affidamento in prova ex art. 47 Ord. pen., disponendo il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. La statuizione favorevole, in subordine, sulla detenzione domiciliare ex art. 47-ter non è stata oggetto di annullamento nella parte espressa.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento penitenziario
Norma che disciplina l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte richiede che il diniego sia motivato su elementi verificati e affidabili, non su segnalazioni inesatte.
art. 47-ter, comma 1-bis Ordinamento penitenziario
Prevede la possibilità di detenzione domiciliare; nel provvedimento impugnato tale misura era stata concessa in subordine e non è stata annullata dalla Corte nella parte richiamata.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale in base alla quale era stata inflitta la pena (traffico di sostanze stupefacenti), indicata per contestualizzare la residua pena da scontare.
art. 666, comma 5, cod. proc. pen.
Richiama i doveri istruttori del giudice nella fase esecutiva; la censura ha lamentato il mancato approfondimento istruttorio su notizie rilevanti.
art. 678, comma 1, cod. proc. pen.
Norma sulle impugnazioni in materia penitenziaria; evocata in relazione all'obbligo del Tribunale di sorveglianza di valutare adeguatamente gli elementi probatori prima di decidere sull'affidamento.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può fondare un diniego di misure alternative (es. affidamento in prova) su segnalazioni non verificate o su informazioni chiaramente errate: le notizie devono essere accertate e riferibili al soggetto corretto.
- In presenza di informazioni contrastanti o dubbie su fatti posteriori alla condanna, il Tribunale ha il dovere di approfondire istruttoriamente (richiedere chiarimenti, documentazione integrativa o indagini) prima di valutare l'idoneità delle misure alternative.
- Errori identificativi o inesattezze nelle note di polizia possono compromettere la motivazione del provvedimento e giustificare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
- La Corte di legittimità interviene quando la decisione è sorretta da elementi che appaiono decisivi ma non sono stati adeguatamente verificati, annullando la parte viziata e rimettendo la valutazione al giudice di merito per un giudizio fondato su elementi affidabili.
- La concessione di misure alternative diverse (es. detenzione domiciliare) non esclude che il rigetto di altra misura sia sindacabile se motivato su dati errati: ogni misura va valutata con verifica degli elementi pertinenti.
- Difensori e parti possono e devono produrre certificati e documentazione (certificato penale, carichi pendenti, note integrative) per contestare informazioni inesatte e sollecitare l'approfondimento da parte del giudice.
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