Sentenza n. 11951/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera della Commissione Centrale che ha revocato il beneficio della capitalizzazione delle misure economiche di assistenza e ha disposto il recupero delle somme corrisposte
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto, con precedente delibera, la capitalizzazione delle misure di assistenza percepite per favorirne il reinserimento sociale e lavorativo. Ha impugnato la successiva delibera di revoca, sostenendo di non avere violato gli impegni assunti ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettere b) ed e), della legge n. 82/1991, di non avere commesso delitti indicativi del reinserimento nel circuito criminale e di non essere stato destinatario dell’ordinanza di custodia cautelare richiamata dall’Amministrazione. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 13 e 13-quater della legge n. 82/1991, la genericità e lacunosità dell’istruttoria, l’assenza dei presupposti legittimanti, nonché la manifesta illogicità della motivazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente istruita e motivata la revoca sulla base dei pareri favorevoli della Direzione nazionale antimafia e della Direzione distrettuale antimafia, nonché delle risultanze dell’ordinanza del GIP di Firenze, dalle quali emergeva il ruolo attivo del ricorrente, insieme a familiari, in attività estorsive riconducibili al contesto criminale di riferimento. La circostanza che il ricorrente non fosse stato sottoposto a custodia cautelare non è stata ritenuta decisiva, poiché la revoca può fondarsi sulle complessive risultanze investigative. Il Collegio ha qualificato la capitalizzazione come misura economica ultrattiva, non autonoma rispetto al programma di protezione, finalizzata al reinserimento sociale, economico e lavorativo; pertanto, essa può essere revocata quando la condotta del beneficiario contrasti con tale finalità, con conseguente recupero delle somme. Ha inoltre affermato che la concessione e la quantificazione della capitalizzazione sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto per irragionevolezza, irrazionalità, errore sui presupposti o manifesta ingiustizia. Nel caso concreto, la revoca è stata ritenuta legittima e ragionevole, anzi dovuta, per il venir meno del fine primario posto a fondamento dell’erogazione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 2.500, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 10 l. 82/1991
La Commissione Centrale dispone di una facoltà, non di un obbligo, di prevedere le misure economiche di capitalizzazione; la concessione e il relativo ammontare sono quindi discrezionali.
art. 12 l. 82/1991
Gli impegni assunti dal beneficiario rilevano ai fini della valutazione della permanenza dei presupposti delle misure di protezione e delle conseguenze derivanti dalla loro inosservanza.
art. 13, comma 5, l. 82/1991
atte a favorire il reinserimento sociale
Le misure economiche ultrattive, inclusa la capitalizzazione, sono finalizzate al reinserimento sociale, economico e lavorativo del soggetto fuoriuscito dal circuito di protezione.
art. 13-quater, commi 1 e 2, l. 82/1991
L’inosservanza degli impegni, la condotta degli interessati e le condotte contrastanti con gli obblighi di legge sono fatti valutabili ai fini della revoca o modifica delle misure speciali di protezione, comprese le misure economiche ultrattive.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- La capitalizzazione delle misure economiche riconosciute nell’ambito della protezione speciale è una provvidenza discrezionale, nell’an e nel quantum, finalizzata esclusivamente al reinserimento sociale, economico e lavorativo del beneficiario.
- Le misure economiche ultrattive non costituiscono benefici autonomi e impermeabili rispetto al programma di protezione: possono essere revocate, con recupero delle somme erogate, quando la condotta del beneficiario sia incompatibile con la finalità di reinserimento posta a fondamento dell’erogazione.
- Ai fini della revoca della capitalizzazione, l’Amministrazione può valorizzare le complessive risultanze investigative e i pareri delle autorità antimafia, anche quando il beneficiario non sia stato personalmente sottoposto a custodia cautelare, purché emerga in modo specifico il suo coinvolgimento nelle condotte criminali rilevanti.
- Il sindacato giurisdizionale sulle decisioni relative alla concessione, quantificazione o revoca della capitalizzazione non può estendersi al merito della scelta amministrativa e resta circoscritto alla verifica di irragionevolezza, irrazionalità, errore sui presupposti e manifesta ingiustizia.
- Quando le risultanze istruttorie dimostrano il venir meno della finalità di reinserimento che giustificava la capitalizzazione, la revoca del beneficio e il recupero delle somme possono configurarsi come conseguenza necessaria del potere esercitato dalla Commissione Centrale.
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