Ordinanza n. 1541/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha preso atto dell'interruzione del processo dalla data in cui il difensore ha dichiarato in giudizio il decesso dell'appellante. La decisione non esamina i motivi d'appello né la legittimità dell'ordinanza di demolizione o la sentenza di primo grado, limitandosi ad applicare l'art. 79, comma 2, c.p.a. e l'art. 300, commi 1 e 2, c.p.c. Le spese non sono disciplinate nel dispositivo.
Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro un'ordinanza di demolizione di manufatti abusivi
Esito
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma. Il giudizio riguardava l'annullamento di un'ordinanza di demolizione relativa ad alcuni manufatti abusivi realizzati su un terreno di proprietà degli appellanti nel Comune di Camerota. Nel corso del giudizio d'appello è stata depositata la dichiarazione di morte di uno degli appellanti, unitamente al certificato di morte; il difensore ha quindi chiesto l'interruzione del processo.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
Visti gli artt. 38 e 79, co. 2, cod. proc. amm.
La dichiarazione in giudizio dell'evento interruttivo determina l'interruzione del processo dalla data della dichiarazione.
art. 300, commi 1 e 2, c.p.c.
Richiamato quale disciplina dell'interruzione del processo conseguente alla morte della parte dichiarata dal difensore.
Massime di principio
- La morte di una parte costituita, quando il relativo evento è dichiarato in giudizio dal difensore, determina l'interruzione del processo dalla data della dichiarazione, ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., in combinato disposto con l'art. 300, commi 1 e 2, c.p.c.
- In presenza di un evento interruttivo ritualmente dichiarato prima della decisione, il giudice amministrativo deve limitarsi a dare atto dell'interruzione del processo, senza decidere nel merito i motivi di ricorso o d'appello.
Come è indicizzato
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