Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1541/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202401335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha preso atto dell'interruzione del processo dalla data in cui il difensore ha dichiarato in giudizio il decesso dell'appellante. La decisione non esamina i motivi d'appello né la legittimità dell'ordinanza di demolizione o la sentenza di primo grado, limitandosi ad applicare l'art. 79, comma 2, c.p.a. e l'art. 300, commi 1 e 2, c.p.c. Le spese non sono disciplinate nel dispositivo.

Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro un'ordinanza di demolizione di manufatti abusivi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma. Il giudizio riguardava l'annullamento di un'ordinanza di demolizione relativa ad alcuni manufatti abusivi realizzati su un terreno di proprietà degli appellanti nel Comune di Camerota. Nel corso del giudizio d'appello è stata depositata la dichiarazione di morte di uno degli appellanti, unitamente al certificato di morte; il difensore ha quindi chiesto l'interruzione del processo.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Visti gli artt. 38 e 79, co. 2, cod. proc. amm.

    La dichiarazione in giudizio dell'evento interruttivo determina l'interruzione del processo dalla data della dichiarazione.

  • art. 300, commi 1 e 2, c.p.c.

    Richiamato quale disciplina dell'interruzione del processo conseguente alla morte della parte dichiarata dal difensore.

Massime di principio

  • La morte di una parte costituita, quando il relativo evento è dichiarato in giudizio dal difensore, determina l'interruzione del processo dalla data della dichiarazione, ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., in combinato disposto con l'art. 300, commi 1 e 2, c.p.c.
  • In presenza di un evento interruttivo ritualmente dichiarato prima della decisione, il giudice amministrativo deve limitarsi a dare atto dell'interruzione del processo, senza decidere nel merito i motivi di ricorso o d'appello.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.