Sentenza n. 320/2026 - Ancona, Sezione 1
per l’annullamento della nota dell'Assemblea Territoriale d’Ambito dell’Ambito Territoriale Ottimale 1 – Pesaro e Urbino del 13 luglio 2018 acquisita al prot. del Comune di Fano n. 51768 del 16 luglio 2018 avente ad oggetto “Adempimenti ex art. 34 comma 21 del D.L 179/1012 – Ricognizione relativa alla data di scadenza degli affidamenti facenti capo agli attuali gestori”, unitamente alla allegata nota dell’avv. Massimo Calcagnile del 12 luglio 2018 prot. ATA n. 170/2018; della nota ATA prot. 121/2018 del 20 giugno 2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note dell'ATA e parere legale presupposto con cui è stata individuata al 31 dicembre 2031, anziché al 31 dicembre 2050, la scadenza dell'affidamento in house del servizio di igiene ambientale
Esito
Favorevole al ricorrente (ente affidante e gestore in house)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune e la società gestore hanno dedotto la violazione dell'art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012 e dell'art. 7 della l.r. Marche n. 24/2009, nonché eccesso di potere per straripamento, difetto assoluto di potere, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, erroneità e travisamento. Secondo i ricorrenti, l'ATA, chiamata a effettuare una mera ricognizione degli affidamenti in essere, avrebbe illegittimamente rideterminato la durata dell'affidamento, interferendo con il contratto di servizio approvato dal Comune nel 2008, che collegava la durata dell'affidamento a quella della società in house, prorogata al 31 dicembre 2050. È stata inoltre dedotta la violazione dell'art. 1367 c.c., poiché l'interpretazione dell'art. 4 del contratto-quadro accolta dall'ATA avrebbe reso priva di utilità la proroga della durata societaria e la clausola contrattuale. I ricorrenti hanno contestato anche l'omessa considerazione delle puntuali osservazioni trasmesse dal Comune e l'inammissibile integrazione postuma della motivazione operata dall'ATA nelle memorie difensive.
La decisione
Il ricorso è stato accolto integralmente. Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012 non attribuisca all'ATA il potere di dichiarare cessati o illegittimi gli affidamenti disposti dagli enti territoriali, ma soltanto quello di effettuare una ricognizione degli affidamenti in essere. La norma presuppone, peraltro, un previo accertamento dell'illegittimità dell'affidamento da parte dell'amministrazione concedente, mentre nel caso concreto nessuno aveva contestato la legittimità dell'affidamento originario e l'ATA non aveva sollevato tale questione negli atti impugnati. Le argomentazioni svolte soltanto nelle memorie conclusionali non potevano integrare la motivazione degli atti. Il Collegio ha inoltre affermato che un soggetto terzo rispetto al contratto non può interpretarlo prescindendo dalla volontà dei contraenti e dai chiarimenti forniti dal Comune. La deliberazione consiliare del 2008 aveva approvato sia la modifica statutaria sia il nuovo contratto di servizio, esprimendo la volontà di far coincidere la durata dell'affidamento con quella della società, salvo una diversa durata stabilita da specifiche norme, atti regolatori o da un successivo provvedimento espresso. L'interpretazione dell'ATA è stata ritenuta contraria all'art. 1367 c.c., perché avrebbe privato di causa o oggetto la proroga della società e reso inutilizzabile la clausola contrattuale sulla durata. Sono stati quindi annullati i provvedimenti impugnati. L'ATA è stata condannata alle spese, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori, mentre gli altri enti intimati non sono stati condannati non avendo concorso all'adozione degli atti.
Norme richiamate
art. 34, commi 20 e 21, d.l. n. 179/2012
Nel primo periodo si parla ... degli affidamenti in essere alla data del 19 ottobre 2012 non conformi alla normativa comunitaria; nel secondo periodo si parla degli affidamenti, sempre in essere a tale data, il cui unico profilo di contrasto ... consiste nel fatto che il contratto o la concessione non prevedono un termine di scadenza.
La disposizione non è autoesecutiva e presuppone un previo accertamento dell'illegittimità dell'affidamento da parte dell'amministrazione concedente. Essa consente di adeguare gli affidamenti non conformi al diritto europeo o di inserire un termine di scadenza, ma non attribuisce all'autorità d'ambito il potere di rideterminarne autonomamente la durata.
art. 7 l.r. Marche n. 24/2009
Richiamato dai ricorrenti quale norma violata; la sentenza fonda tuttavia la decisione principalmente sull'interpretazione dell'art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012 e sulla carenza di potere dell'ATA.
art. 4 del contratto-quadro di servizio
Il presente contratto di servizio ha durata pari a quella di ASET spa (31/12/2050) salva la specifica durata dei singoli affidamenti.
Per i servizi privi di una specifica disciplina legale o regolatoria, la clausola collega la durata dell'affidamento a quella della società in house; una durata inferiore richiede un provvedimento espresso successivo.
art. 1367 c.c.
Il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.
La clausola contrattuale deve essere interpretata in modo da conservarne l'utilità e l'effetto. Non è quindi ammissibile una lettura che renda priva di causa o oggetto la proroga della società in house e inutilizzabile la clausola sulla durata.
art. 21-bis l. n. 241/1990
Richiamato in via esemplificativa nella ricostruzione generale dell'efficacia degli atti amministrativi soggetti a notificazione; non costituisce la base decisiva della decisione.
Massime di principio
- Una disposizione che attribuisce a un'autorità d'ambito il compito di effettuare la ricognizione degli affidamenti in essere non le conferisce, in assenza di una specifica base normativa, il potere di dichiarare cessati o di rideterminare unilateralmente gli affidamenti disposti dagli enti territoriali.
- L'applicazione dell'art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012 richiede il previo accertamento, da parte dell'amministrazione concedente, dell'illegittimità dell'affidamento per contrasto con la normativa europea o dell'assenza di un termine di scadenza; l'autorità d'ambito non può sostituirsi all'ente concedente nell'esercizio di tale potere.
- Un soggetto terzo rispetto a un contratto di servizio non può interpretare unilateralmente il contratto prescindendo dalla volontà negoziale delle parti e dai chiarimenti forniti dall'ente affidante, né può fondare su tale interpretazione la riduzione della durata dell'affidamento.
- Quando il contratto di servizio collega la durata dell'affidamento a quella della società in house, la proroga della durata societaria comporta, per i servizi non soggetti a una specifica disciplina legale o regolatoria, l'estensione della durata dell'affidamento, salvo un successivo provvedimento espresso che stabilisca diversamente.
- Il canone di conservazione del contratto impone di preferire l'interpretazione che attribuisca un effetto utile alle clausole negoziali e agli atti collegati, evitando una lettura che renda priva di causa o oggetto la proroga della società in house o inutilizzabile la clausola sulla durata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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