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Sentenza

Sentenza del 20/03/2015 n. 288 - Comm. Trib. Prov. Bergamo

Raddoppio dei termini per l'accertamento - Presupposto - Allegazione di intervenuta prescrizione del reato - Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente sosteneva che il raddoppio dei termini previsto dall'art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972 non fosse applicabile, poiché al momento della denuncia penale il reato tributario sarebbe stato già prescritto. Secondo questa tesi, non vi sarebbe stato quindi un valido obbligo di denuncia idoneo a giustificare il raddoppio dei termini.

La decisione

La contestazione è stata respinta. Il raddoppio dei termini consegue alla mera insorgenza dell'obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000. Il pubblico ufficiale non può omettere la denuncia valutando autonomamente l'eventuale prescrizione del reato, poiché l'accertamento delle cause di estinzione, comprese la prescrizione e le relative cause di interruzione, spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria. Pertanto, l'eventuale prescrizione già maturata secondo la prospettazione del contribuente non esclude il raddoppio dei termini.

Norme richiamate

  • Art. 57, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Il raddoppio dei termini per l'accertamento consegue alla mera insorgenza dell'obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000.

    Il raddoppio dei termini opera quando emergono fatti che impongono al pubblico ufficiale di presentare denuncia per un reato tributario, senza che sia necessario attendere l'effettiva instaurazione o conclusione del procedimento penale.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011

    La norma è stata interpretata nel senso che il presupposto del raddoppio è l'obbligo di denuncia, valutato in relazione ai fatti riscontrati, e non l'effettiva punibilità del reato o la successiva condanna.

  • D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Rilevano i reati tributari che fanno sorgere l'obbligo di denuncia e, conseguentemente, possono determinare il raddoppio dei termini di accertamento.

  • Art. 17 d.lgs. n. 74 del 2000

    Prevede specifiche cause di interruzione della prescrizione, tra cui il verbale di constatazione e l'atto di accertamento; la loro valutazione spetta all'autorità giudiziaria e non al pubblico ufficiale denunciante.

Massime di principio

  • Per verificare il raddoppio dei termini fiscali occorre accertare se, sulla base dei fatti emersi, fosse sorto un obbligo di denuncia per un reato tributario, non se il reato sia stato poi effettivamente accertato o punito.
  • Il contribuente non può escludere il raddoppio limitandosi ad allegare che il reato era prescritto al momento della denuncia: il pubblico ufficiale deve comunque trasmettere la denuncia quando ravvisa gli estremi del reato.
  • La valutazione della prescrizione e delle sue cause di interruzione appartiene all'autorità giudiziaria penale, non all'organo amministrativo che effettua il controllo fiscale.
  • In situazioni analoghe, la contestazione dovrebbe concentrarsi sull'inesistenza originaria dei presupposti del reato o dell'obbligo di denuncia, oppure sull'assenza di una motivazione adeguata dell'accertamento, anziché sulla sola prescrizione del reato.

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