Sentenza n. 560/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento A) della deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 15.02.2021 (all. 2 fascicolo ricorrenti), immediatamente esecutiva, avente ad oggetto “Approvazione Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali” nonché dell’annesso Regolamento (all. 3 fascicolo ricorrenti) sub Allegato A, in vigore dal 01 gennaio 2021, nella parte in cui, al Titolo I (art. 1-11), Titolo III (art. 16-19), Titolo IV (art. 20-34) con riferimento all’esposizione pubblicitaria, prevede in capo all’Ente Locale l’esercizio dei poteri, con lesione delle rispettive situazioni soggettive ampliative, in violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento alla potestà regolamentare generale riconosciuta ai Comuni ed alle Province in merito alle proprie entrate, anche tributarie, entro i limiti di competenza statale di cui all’art. 52 comma 1 Decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, G.U. 23/12/1997 n. 298, Titolo III e Legge 160/2019; B) della deliberazione Giunta Comunale n. 19 del 01.03.2021 nonché dell’Allegato tariffario “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria Canone per le pubbliche affissioni – Canone mercati Approvazione tariffe e coefficienti moltiplicatori – anno 2021” nella parte relativa alla diffusione dei messaggi pubblicitari (all. 4 fascicolo ricorrenti). C) di tutti gli atti connessi, consequenziali, e/o presupposti (ancorché non conosciuti e/o notificati alle Società quivi ricorrenti) alle Delibere ed al Regolamento sopra impugnati, con espressa riserva, in ordine ai predetti atti, di proporre motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione consiliare di approvazione del regolamento comunale sul canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e sul canone per aree e spazi mercatali, nonché deliberazione della Giunta comunale di approvazione delle relative tariffe e coefficienti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la deliberazione del Consiglio comunale e il regolamento allegato, nella parte relativa alla disciplina del canone patrimoniale e dell'esposizione pubblicitaria, nonché la deliberazione della Giunta comunale di approvazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori per il 2021. Hanno dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, contestando l'esercizio della potestà regolamentare comunale in materia di entrate e di disciplina dei canoni, anche con riferimento ai limiti derivanti dall'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 446/1997 e dalla legge n. 160/2019. Nel corso del giudizio le ricorrenti hanno dichiarato il venir meno dell'interesse attuale alla prosecuzione e hanno chiesto la definizione del processo ai sensi dell'art. 84 c.p.a. Il Comune ha aderito alla rinuncia, chiedendo tuttavia la liquidazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio in ragione della rinuncia alla prosecuzione formulata dalle ricorrenti e comunicata alla controparte, che vi ha aderito. Il Collegio non ha esaminato i motivi di illegittimità dedotti contro il regolamento comunale, le tariffe e gli atti connessi, poiché la rinuncia ha impedito la decisione nel merito. Le spese di lite sono state compensate, nonostante la richiesta del Comune, considerando la natura processuale della pronuncia, la complessiva vicenda e il limitato contenuto dell'attività difensiva della parte resistente.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio quando, come nel caso esaminato, è portata a conoscenza della controparte e questa vi aderisce.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non attribuisce alla disposizione uno specifico ruolo decisorio.
art. 52, comma 1, d.lgs. n. 446/1997
Indicato dalle ricorrenti quale parametro dei limiti della potestà regolamentare comunale in materia di entrate; la questione non è stata esaminata per l'estinzione del giudizio.
legge n. 160/2019
Richiamata dalle ricorrenti quale ulteriore parametro normativo della disciplina del canone patrimoniale e dell'esposizione pubblicitaria; la relativa violazione non è stata scrutinata nel merito.
Massime di principio
- La rinuncia alla prosecuzione del ricorso, portata a conoscenza della controparte e da questa accettata, comporta l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 84 c.p.a., senza necessità di esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.
- In presenza di una decisione di estinzione per rinuncia, la regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione quando la natura processuale della pronuncia, la complessiva vicenda e l'attività difensiva svolta giustifichino tale soluzione.
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