Provvedimento AGCM C12835 n. 32043 del 04/08/2026
IREN/ETAMBIENTE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIren S.p.A. acquista da ETHL S.à.r.l. il 66% di ETAmbiente S.p.A., quota che, sommata a quella già detenuta, le consente di acquisirne l’intero capitale. L’operazione determina sovrapposizioni nella raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e nella raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. L’AGCM ha ritenuto che la concentrazione non ostacoli significativamente la concorrenza e ha deliberato di non avviare l’istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990. I patti di non concorrenza e non sollecitazione sono accessori solo entro i limiti indicati nel provvedimento.
Iren acquisisce il restante 66% di ETAmbiente, ottenendone il controllo esclusivo; l’AGCM non avvia l’istruttoria.
Acquisizione di ETAmbiente da parte di Iren
Iren S.p.A. acquisisce da ETHL S.à.r.l. la partecipazione del 66% in ETAmbiente S.p.A. già detenuta dal venditore. Sommando tale quota a quella già posseduta, Iren arriverà a detenere il 100% del capitale di ETAmbiente. L’AGCM, con provvedimento n. 32043, ha esaminato l’operazione ai sensi della legge n. 287/1990 e ha deliberato di non avviare l’istruttoria prevista dall’articolo 16, comma 4.
Parti e qualificazione dell’operazione
Iren è la capogruppo di un gruppo multiutility attivo, tra l’altro, nei settori energetico, idrico e ambientale. Nel 2025 il Gruppo Iren ha realizzato un fatturato mondiale di circa 6-7 miliardi di euro, di cui circa 6-7 miliardi in Italia. ETAmbiente è capogruppo di un gruppo attivo nei servizi di igiene ambientale, in particolare nella raccolta, nello spazzamento e nel trasporto dei rifiuti urbani e assimilati; il fatturato 2025 del Gruppo ETA è stato di circa 36-100 milioni di euro, interamente realizzato in Italia. Gli importi sono riportati negli intervalli resi pubblici dall’Autorità, in quanto alcuni dati sono omessi per ragioni di riservatezza.
L’acquisizione del controllo costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. L’operazione ricade nell’ambito della disciplina nazionale, non ricorrendo le condizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 139/2004. Era soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990: il fatturato nazionale complessivo delle imprese interessate nell’ultimo esercizio superava 595 milioni di euro e quello individuale di almeno due imprese superava 36 milioni di euro.
Attività delle parti e mercati interessati
Iren opera nei servizi ambientali in otto regioni: Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna e Toscana. ETAmbiente è attiva in Lazio, Marche, Piemonte, Sardegna e Toscana. L’AGCM richiama la distinzione, nella prassi applicativa e in base al decreto legislativo n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), tra le diverse fasi della gestione dei rifiuti e tra rifiuti urbani e speciali; per alcune attività distingue inoltre i rifiuti speciali pericolosi da quelli non pericolosi.
Le sovrapposizioni orizzontali considerate riguardano:
- raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;
- raccolta e trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi;
- raccolta e trasporto dei rifiuti speciali pericolosi.
Raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani
L’Autorità descrive il servizio di gestione dei rifiuti urbani come caratterizzato, di norma, da monopolio naturale su base locale, corrispondente all’ambito territoriale ottimale o al Comune affidante. Il confronto competitivo si svolge principalmente in occasione delle procedure pubbliche per l’affidamento esclusivo del servizio, oppure mediante affidamento diretto in house. In alcuni casi la gara comprende anche il trattamento dei rifiuti nell’ambito di un modello integrato previsto dagli articoli 200 e seguenti del Testo Unico Ambientale. La dimensione geografica può essere locale o comunque subnazionale; l’AGCM lascia aperta la definizione precisa, poiché non incide sull’esito.
A livello nazionale, sulla base dei volumi raccolti nel 2024, Iren detiene una quota di circa 5-10% ed ETAmbiente una quota di 1-5%; la quota congiunta resta inferiore al 20%. Le sovrapposizioni regionali e le quote indicate nel provvedimento sono:
- Marche: entrambi i gruppi detengono quote inferiori all’1%;
- Piemonte: circa 30-35% per Iren e 1-5% per ETAmbiente;
- Sardegna: circa 5-10% per Iren e 1-5% per ETAmbiente;
- Toscana: circa 20-25% per Iren e meno dell’1% per ETAmbiente.
La quota congiunta supera il 20% in Piemonte e Toscana, ma l’incremento è ritenuto non significativo. In Toscana ETAmbiente svolge principalmente attività di raccolta e trasporto per conto di Sei Toscana S.r.l., società controllata da Iren, in forza di un contratto di subappalto per l’ATO Toscana Sud; per il calcolo della quota ETA è stata considerata l’attività per conto terzi, al netto di quella realizzata per conto del Gruppo Iren. L’Autorità conclude che l’operazione non appare idonea a incidere sulle dinamiche competitive, indipendentemente dalla definizione geografica adottata.
Raccolta e trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi
Il servizio si svolge in un contesto di libero mercato, con concorrenza tra più imprese. La dimensione geografica è prevalentemente locale, in ragione dei costi di trasporto verso i centri di raccolta o gli impianti di selezione e trattamento e della concentrazione dei rifiuti presso un numero relativamente limitato di clienti. La prassi dell’Autorità ha utilizzato, in prima approssimazione, il livello regionale senza definire più precisamente il mercato.
Le attività delle parti si sovrappongono in Sardegna e Toscana. In entrambe le regioni, sulla base dei volumi raccolti nel 2023, le quote di ciascuna parte sono ampiamente inferiori all’1%. L’operazione non è pertanto ritenuta idonea a produrre effetti concorrenziali di rilievo.
Raccolta e trasporto dei rifiuti speciali pericolosi
Anche questo servizio opera in regime di libero mercato e presenta una dimensione per lo più locale, limitata dai costi di trasporto verso i centri e gli impianti pertinenti. L’unica sovrapposizione tra le parti è in Toscana; sulla base dei dati 2023, le quote di entrambe sono inferiori all’1%. L’AGCM esclude quindi effetti concorrenziali di rilievo anche in questo mercato.
Patti di non concorrenza e non sollecitazione
L’accordo prevede che, per i due anni successivi al closing, il venditore si astenga, direttamente o indirettamente, dallo svolgere o sostenere attività di raccolta di rifiuti solidi urbani e spazzamento stradale, fino al conferimento dei rifiuti all’impianto di destinazione, nelle regioni Toscana, Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria e nei territori indicati nell’Allegato 1.1.20 dell’Accordo Transattivo. Il divieto riguarda anche l’acquisizione o detenzione di partecipazioni in soggetti che svolgono tali attività, salvo investimenti meramente finanziari fino al 2% del capitale sociale e senza diritti di governance.
Sono inoltre previsti obblighi di non assumere o sollecitare dipendenti, agenti o collaboratori della Target, fatta salva la risposta a candidature spontanee, e di non stornare clienti, fornitori, agenti o distributori della Target né indurre fornitori a cessare o ridurre i rapporti con essa. L’Autorità considera tali patti accessori e direttamente connessi all’operazione soltanto se limitati alle aree geografiche in cui il gruppo acquisito svolge attività e se non impediscono al venditore di acquistare o detenere azioni per finalità esclusivamente finanziarie. Si riserva di valutare l’impatto concorrenziale degli obblighi che eccedano tali limiti.
Esito
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, l’AGCM ritiene che l’operazione non ostacoli in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante. Delibera pertanto di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della stessa legge. Le conclusioni sono comunicate alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.
Punti principali
Operazione e parti
Iren, gruppo multiutility con fatturato mondiale 2025 di circa 6-7 miliardi di euro, acquisisce da ETHL il 66% di ETAmbiente, arrivando a detenere l’intero capitale. ETAmbiente opera nei servizi di igiene ambientale; il suo gruppo ha realizzato nel 2025 un fatturato di circa 36-100 milioni di euro, interamente in Italia.
Mercati e sovrapposizioni
L’AGCM individua sovrapposizioni nella raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, nella raccolta e trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi e in quella dei rifiuti speciali pericolosi. Per i rifiuti urbani le sovrapposizioni regionali riguardano Marche, Piemonte, Sardegna e Toscana; per i rifiuti speciali non pericolosi Sardegna e Toscana; per quelli pericolosi la sola Toscana.
Valutazione concorrenziale
Nel mercato nazionale dei rifiuti urbani, le quote 2024 sono circa 5-10% per Iren e 1-5% per ETAmbiente. Le quote congiunte regionali superano il 20% in Piemonte e Toscana, ma gli incrementi sono ritenuti non significativi. Nei mercati dei rifiuti speciali le quote delle parti sono ampiamente inferiori all’1% nelle aree di sovrapposizione.
Patti accessori ed esito
Gli obblighi di non concorrenza e non sollecitazione previsti per i due anni successivi al closing sono accessori solo se circoscritti alle aree in cui opera il gruppo acquisito e se non impediscono al venditore investimenti puramente finanziari. L’AGCM si riserva di valutare gli obblighi oltre tali limiti e delibera di non avviare l’istruttoria.
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