Provvedimento AGCM C12850 n. 32047 del 04/08/2026
PLT HOLDING-ELFIN-WOP/UNOENERGY
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’operazione prevede l’acquisizione congiunta di Unoenergy da parte di PLT Holding e degli attuali soci Elfin e Wop, mediante una società veicolo e successiva fusione. Sono coinvolti i mercati zonali della produzione e dell’approvvigionamento all’ingrosso di energia elettrica, la realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici utility-scale e la vendita al dettaglio di energia elettrica. Le quote risultano contenute e non emergono rischi di preclusione: l’AGCM ha quindi deliberato di non avviare l’istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.
PLT Holding acquisisce il controllo congiunto di Unoenergy con Elfin e Wop; l’AGCM non avvia l’istruttoria.
Acquisizione congiunta di Unoenergy da parte di PLT Holding, Elfin e Wop
Il provvedimento esamina l’acquisizione del controllo congiunto di Unoenergy da parte di PLT Holding e degli attuali soci Elfin e Wop. L’AGCM, con decisione del 4 agosto 2026, ha ritenuto che l’operazione non ostacoli in misura significativa la concorrenza e ha deliberato di non avviare l’istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.
Parti e operazione
PLT Holding è la holding del Gruppo PLT, attivo prevalentemente nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso impianti eolici e fotovoltaici e nello sviluppo di nuovi progetti. Nel 2025 il Gruppo PLT ha realizzato in Italia un fatturato di circa [35-100] milioni di euro.
Unoenergy è la holding del Gruppo Unoenergy, controllato indirettamente da persone fisiche tramite Elfin e Wop. Il Gruppo opera soprattutto nella vendita al dettaglio di energia elettrica e gas naturale a clienti domestici e non domestici; è inoltre attivo nella produzione all’ingrosso di energia elettrica, con cinque progetti previsti in esercizio tra il 2026 e il 2027, e nella prestazione a terzi di servizi EPC per impianti fotovoltaici. Nel 2025 ha realizzato in Italia un fatturato di circa [1-2] miliardi di euro.
L’operazione sarà realizzata tramite una società veicolo (Bidco), che acquisirà il 100% di Unoenergy e sarà successivamente incorporata nella Target. Dopo il reinvestimento dei Venditori e la fusione, la partecipazione sarà così ripartita: 58,5% a PLT Holding, 20% a Elfin, 20% a Wop e 1,5% a un azionista di minoranza. Il perfezionamento è subordinato alle autorizzazioni antitrust e a quelle previste dalla disciplina golden power.
Qualificazione e soglie di notifica
L’AGCM ha qualificato l’operazione come concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa. Non ricorrendo le condizioni di applicazione dell’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, l’operazione rientra nell’ambito della disciplina nazionale.
La comunicazione preventiva era dovuta ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/1990: nell’ultimo esercizio il fatturato complessivo realizzato a livello nazionale dalle imprese interessate ha superato 595 milioni di euro e quello individuale di almeno due imprese interessate ha superato 36 milioni di euro. Il provvedimento richiama, in relazione alle soglie, il provvedimento AGCM n. 31873 del 10 marzo 2026.
Mercati interessati e sovrapposizioni
Secondo la valutazione dell’Autorità, l’operazione determina una sovrapposizione orizzontale nei mercati zonali della produzione e dell’approvvigionamento all’ingrosso di energia elettrica. Si individuano inoltre relazioni verticali tra tali attività e:
- a monte, il mercato nazionale della realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici utility-scale;
- a valle, il mercato nazionale della vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti connessi in alta e media tensione;
- a valle, i mercati della vendita ai clienti domestici e non domestici connessi in bassa tensione, considerati in ambiti territoriali più ristretti di quello nazionale.
L’Autorità richiama la propria prassi per la delimitazione dei mercati, inclusa la possibile individuazione di mercati provinciali per la vendita ai clienti in bassa tensione.
Quote e valutazione degli effetti concorrenziali
Le Parti hanno indicato che l’operazione non presenta mercati interessati. La quota congiunta nei mercati zonali della produzione e dell’approvvigionamento all’ingrosso di energia elettrica è inferiore all’1%. L’Autorità non ha rilevato ulteriori elementi qualitativi di preoccupazione; in particolare, Unoenergy non presenta caratteri di innovatività né è considerata un potenziale entrante idoneo a esercitare una significativa pressione concorrenziale.
Quanto ai rapporti verticali, il Gruppo Unoenergy detiene una quota inferiore all’1% nel mercato nazionale della realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici utility-scale. Nella vendita al dettaglio di energia elettrica, la quota di Unoenergy è inferiore all’1% a livello nazionale per i clienti connessi in alta e media tensione e pari all’[1-5%] per i clienti connessi in bassa tensione in ciascuna macro-area (Nord, Centro, Sud e Isole). Anche considerando mercati provinciali per questi ultimi clienti, la quota della Target resta inferiore al 30% in ogni provincia.
Secondo l’AGCM, tali quote, insieme alla modesta presenza del Gruppo PLT nel mercato intermedio, escludono che l’entità risultante possa disporre di una capacità di preclusione. L’operazione non appare quindi idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva né a costituire o rafforzare una posizione dominante.
Esito
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, l’Autorità ha concluso che l’operazione non ostacola in misura significativa la concorrenza effettiva nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante. Ha pertanto deliberato di non avviare l’istruttoria prevista dall’articolo 16, comma 4, della medesima legge. Le conclusioni sono destinate a essere comunicate alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.
Punti principali
Operazione e assetto proprietario
PLT Holding acquisirà il controllo congiunto di Unoenergy insieme a Elfin e Wop. Una Bidco acquisirà il 100% della Target e sarà poi incorporata in Unoenergy. Dopo il reinvestimento dei Venditori e la fusione, PLT Holding deterrà il 58,5%, Elfin e Wop il 20% ciascuna e un azionista di minoranza l’1,5%. Il perfezionamento è subordinato alle autorizzazioni antitrust e golden power.
Presupposti e soglie di notifica
L’operazione costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Poiché non ricorrono le condizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 139/2004, l’operazione ricade nella disciplina nazionale. È soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell’articolo 16, comma 1, avendo le imprese interessate superato le soglie di fatturato nazionale di 595 milioni di euro complessivi e di 36 milioni di euro individuali per almeno due imprese.
Mercati e sovrapposizioni
L’operazione comporta una sovrapposizione orizzontale nei mercati zonali della produzione e dell’approvvigionamento all’ingrosso di energia elettrica. Sono inoltre presenti rapporti verticali con il mercato nazionale della realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici utility-scale a monte e con i mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica a valle, distinti per tipologia di cliente e livello di tensione.
Quote e valutazione concorrenziale
La quota congiunta delle Parti nella produzione e nell’approvvigionamento all’ingrosso di energia elettrica è inferiore all’1%. Unoenergy detiene meno dell’1% nella realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici utility-scale e nella vendita al dettaglio ai clienti in alta e media tensione; nella vendita ai clienti in bassa tensione la quota è dell’1-5% per macro-area e resta inferiore al 30% in ciascuna provincia. La limitata presenza di PLT nel mercato intermedio e le quote della Target escludono una capacità di preclusione.
Esito
Ritenendo che l’operazione non ostacoli in misura significativa la concorrenza effettiva e non determini la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, l’AGCM ha deliberato di non avviare l’istruttoria prevista dall’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.
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