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Sentenza

Sentenza n. 1930/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento a) della delibera N. 75 del 29.9.2023, adottata dalla Commissione Straordinaria, con cui ha approvato il nuovo piano urbanistico comunale, pubblicato sul BURC N. 72 del 16.10.2023; b) della delibera N. 74 del 29.9.2023 di presa d’atto dei pareri; c) della delibera N. 59 del 6.7.2023, concernente l’esame e controdeduzioni delle osservazioni; d) della delibera N. 21 del 24.2.2023, di adozione della proposta di piano strutturale del P.U.C.; e) di ogni atto precedente e connesso a quelli indicati nelle lettere precedenti, ove risultano richiamati.

Giustizia amministrativa202306042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere comunali di adozione, esame delle osservazioni, presa d’atto dei pareri e approvazione del nuovo piano urbanistico comunale, nella parte relativa alla riclassificazione del terreno da zona B3 ad ATO "Città Diffusa"

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il nuovo PUC deducendo, in primo luogo, la violazione del termine di 120 giorni previsto dall’art. 3 del regolamento regionale Campania n. 5/2011 per l’esame delle osservazioni, sostenendo che il Comune sarebbe decaduto dal relativo potere avendo adottato la delibera di esame e controdeduzioni il 6 luglio 2023, oltre la scadenza del 29 giugno 2023. In secondo luogo, ha lamentato il mancato recepimento dei rilievi formulati dalla Città Metropolitana, in particolare quanto al dimensionamento del fabbisogno abitativo. Infine, ha dedotto l’arbitrarietà e irragionevolezza della nuova destinazione urbanistica, sostenendo che il terreno, già classificato B3, fosse situato in un’area densamente edificata e prospiciente a un asse viario strategico e che la destinazione ad ATO "Città Diffusa" avesse determinato un’illegittima perdita della potenzialità edificatoria.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: il termine previsto dall’art. 3 del regolamento regionale n. 5/2011 non ha carattere perentorio e la disciplina non prevede una decadenza per il suo superamento. Inoltre, quando la pubblicazione del piano avviene sia sul sito comunale sia sul BURC, il termine di 120 giorni decorre dalla pubblicazione nella seconda modalità prevista, individuata nel BURC, poiché entrambe le pubblicazioni sono necessarie e il piano diviene efficace dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURC. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse concreto e attuale: la ricorrente non ha dimostrato che l’eventuale annullamento del piano per mancata considerazione dei rilievi della Città Metropolitana avrebbe potuto condurre al mantenimento o all’ampliamento delle potenzialità edificatorie del terreno; il dimensionamento abitativo avrebbe potuto avere anche esito opposto, coerente con l’obiettivo di contenere il consumo di suolo. Il terzo motivo è stato respinto. Il giudice ha ritenuto che la scelta di destinare l’area ad ATO "Città Diffusa" fosse espressione della discrezionalità pianificatoria comunale, coerente con l’obiettivo di contrastare la diffusa urbanizzazione e la carenza di strutture pubbliche, preservando le aree non edificate. Non sono emersi errori di fatto, illogicità manifeste o arbitrarietà tali da consentire il sindacato giurisdizionale. La mera aspettativa della proprietaria di utilizzare il fondo per costruire abitazioni per i figli è stata qualificata come aspettativa di fatto non tutelabile e non idonea a imporre una motivazione puntuale o a vincolare la pianificazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 regolamento regionale Campania n. 5/2011

    Il piano è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURC

    Il termine previsto per l’esame delle osservazioni non è perentorio e il suo superamento non determina decadenza; in caso di pubblicazione sia sul sito comunale sia sul BURC, il termine decorre dalla pubblicazione nella seconda modalità prevista, mentre il piano acquista efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.

  • art. 12 NTA del precedente PRG

    La costruzione di nuovi edifici è subordinata alla formazione ed approvazione [...] del P.P.E. o della lottizzazione convenzionata comprendente un’area non inferiore ai mq. 5.000

    La disposizione è richiamata per descrivere la precedente potenzialità edificatoria della zona B3, senza riconoscere alla proprietaria un diritto alla conservazione della precedente disciplina urbanistica.

Massime di principio

  • Il termine previsto dalla disciplina regionale per l’esame delle osservazioni al piano urbanistico, in assenza di una qualificazione espressa come perentorio e di una specifica previsione decadenziale, non determina la decadenza dell’amministrazione dal potere di provvedere se viene superato.
  • Quando la disciplina della formazione del piano urbanistico impone la pubblicazione sia sul sito dell’amministrazione sia sul BURC, il termine decorrente dalla pubblicazione deve essere riferito alla pubblicazione completata per ultima, poiché entrambe le modalità sono necessarie ai fini della conoscibilità legale del piano; il piano diviene efficace dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURC.
  • La censura relativa alla mancata considerazione di rilievi o pareri acquisiti nel procedimento di pianificazione è inammissibile per carenza di interesse quando il proprietario non dimostri che l’eventuale riedizione del procedimento potrebbe concretamente condurre al conseguimento o alla conservazione del bene della vita perseguito, quale la potenzialità edificatoria dell’area.
  • Le scelte di pianificazione urbanistica sono ampiamente discrezionali e non richiedono, per la destinazione delle singole aree, una motivazione puntuale ulteriore rispetto ai criteri generali posti a fondamento del piano, salvo che siano dedotti e provati errori di fatto, abnorme illogicità, arbitrarietà o l’esistenza di una posizione qualificata del privato.
  • Il mutamento peggiorativo della destinazione urbanistica di un’area, anche rispetto a una precedente classificazione edificatoria, non richiede di per sé una motivazione rafforzata né è impedito dalla mera aspettativa del proprietario di edificare, che costituisce una posizione di fatto non qualificata.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiDestinazioni d'uso e zone omogeneePartecipazione al procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimentoEccesso di potere

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