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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04761/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione, deducendo un vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza era rivolta a contestare la valutazione negativa compiuta dal giudice di merito sulla personalità dell'imputato e sulla mancata concessione del beneficio, sostenendo in sostanza che la motivazione fosse inadeguata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato né un atto di mera clemenza, ma rientrano nel potere discrezionale del giudice. Nel caso concreto, la decisione impugnata era sorretta da motivazione logica, completa e coerente, avendo valorizzato i plurimi precedenti penali e l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; il motivo di ricorso è stato ritenuto generico e reiterativo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • circostanze attenuanti generiche

    Non costituiscono un diritto dell'imputato né un atto di mera clemenza; la loro concessione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo per motivazione illogica o mancante.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto, con motivazione logica e coerente, degli elementi negativi desunti dalla personalità dell'imputato e dell'assenza di profili positivi meritevoli di valorizzazione.
  • La censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non può risolversi in una doglianza meramente assertiva o ripetitiva, ma deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono per legge la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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