Cassazione Civile, Ordinanza n. 15845/2023 del 06/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento notificata nel 2015, emessa a seguito di una cartella di pagamento notificata nel 2006, deducendo la prescrizione del credito erariale. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso solo per interessi e sanzioni, ritenendo per tali accessori applicabile la prescrizione quinquennale, mentre aveva escluso la prescrizione della sorte capitale. La commissione tributaria regionale aveva confermato. L'Agenzia della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha sostenuto che anche i crediti tributari accessori per interessi si prescrivono in dieci anni ai sensi degli artt. 2946 e 2948 c.c.; con il secondo ha sostenuto la medesima tesi per le sanzioni fiscali, negando l'applicabilità del termine breve quinquennale. Il contribuente è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che gli interessi che accedono a obbligazioni tributarie soggiacciono, in via generale, alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., poiché l'obbligazione di interessi è autonoma rispetto al capitale e la norma opera senza distinguere tra le diverse categorie o fonti degli interessi. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che le sanzioni tributarie non accertate con sentenza passata in giudicato sono soggette a prescrizione quinquennale, con decorrenza dall'iscrizione a ruolo o dall'atto di irrogazione. Poiché tra la cartella del 2006 e l'intimazione del 2015 era decorso ben più di un quinquennio, i crediti per interessi e sanzioni erano prescritti. Nulla è stato statuito sulle spese perché il contribuente è rimasto intimato; è stata inoltre esclusa la debenza dell'ulteriore contributo unificato per la ricorrente in ragione della disciplina sopravvenuta richiamata in sentenza.
Norme richiamate
art. 2946 c.c.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione decennale, ma la Corte non lo applica ai crediti accessori oggetto di causa.
art. 2948, n. 4, c.c.
Costituisce la norma speciale che disciplina la prescrizione quinquennale degli interessi, applicabile in via generale a tutte le categorie di interessi, indipendentemente dalla natura dell'obbligazione principale.
art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997
È richiamato come base della prescrizione quinquennale delle sanzioni tributarie non accertate in sede giurisdizionale.
art. 24, d.lgs. n. 472 del 1997
Non introduce una disciplina autonoma della prescrizione o decadenza delle sanzioni, ma rinvia alle disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
art. 2953 c.c.
Può operare solo se vi sia un titolo giudiziale definitivo idoneo a trasformare la prescrizione breve in prescrizione decennale; in difetto, resta fermo il termine quinquennale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude, nel caso concreto, i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 22, d.l. n. 34 del 2023
Viene richiamato per escludere, nei confronti dell'Agenzia della riscossione, i presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato.
art. 12, comma 5, d.l. n. 16 del 2012
È menzionato quale disposizione modificata dalla normativa sopravvenuta richiamata dalla Corte in tema di contributo unificato.
Massime di principio
- Gli interessi che accedono a un'obbligazione pecuniaria si prescrivono, salvo diversa disciplina speciale o titolo giudiziale definitivo, nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., norma che opera in modo unitario rispetto alla natura e alla fonte degli interessi stessi.
- Le sanzioni tributarie non coperte da giudicato si prescrivono in cinque anni; il termine decorre dall'iscrizione a ruolo o dall'atto di irrogazione della sanzione e non viene automaticamente attratto nella prescrizione decennale del credito principale.
- La sorte capitale e gli accessori del credito tributario possono seguire regimi prescrizionali differenti: il fatto che il capitale non sia prescritto non impedisce che interessi e sanzioni si estinguano per prescrizione breve.
- La disciplina speciale della prescrizione delle sanzioni tributarie è coerente con la struttura della riscossione fiscale e non è sostituita dalla regola di diritto comune sulla prescrizione decennale, salvo il sopravvenire di un titolo giudiziale idoneo ex art. 2953 c.c.
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