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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-212/19

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 settembre 2020. — Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation contro Compagnie des pêches de Saint-Malo. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia). — Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Nozione – Naufragio della petroliera Erika – Regime di aiuti a favore di imprese di acquacoltura e di pesca – Decisione che dichiara il regime di aiuti parzialmente incompatibile con il mercato comune e che ordina il recupero degli aiuti versati – Sindacato di validità Esame d’ufficio Ricevibilità Mancata proposizione di un ricorso di annullamento da parte della resistente nel procedimento principale Riduzione di oneri sociali – Contributi dei dipendenti – Vantaggio – Determinazione del soggetto su cui grava l’obbligo di restituzione. — Causa C-212/19

Giurisprudenza europea62019CJ0212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, investita in via pregiudiziale dal Conseil d’État francese, ha esaminato la decisione con cui la Commissione aveva ordinato il recupero di un regime di aiuti connesso al naufragio dell'Erika. Ha ritenuto ricevibile il rinvio e ha affrontato d'ufficio la validità della decisione, poiché dalla controversia emergevano dubbi sulla qualificazione come aiuto delle riduzioni dei contributi dei dipendenti. Ha concluso che tali riduzioni avvantaggiavano direttamente i lavoratori, non le imprese di pesca, e ha quindi annullato in parte la decisione della Commissione.

Aiuti di Stato: validità della decisione della Commissione che qualifica come aiuto incompatibile la riduzione dei contributi dei dipendenti nel regime francese di sostegno ai pescatori post-Erika

La questione giuridica

Se la decisione 2005/239/CE dovesse essere interpretata come riferita solo alle riduzioni dei contributi a carico del datore di lavoro o anche a quelle dei contributi dei dipendenti; e, se anche queste ultime fossero ricomprese, se l’impresa beneficiaria ne abbia tratto vantaggio totale o solo parziale, con eventuale obbligo dello Stato di ordinare il recupero presso i dipendenti. In via sostanziale, era in discussione anche la validità della decisione nella parte in cui aveva qualificato come aiuto di Stato la riduzione dei contributi dei dipendenti.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato invalida la decisione 2005/239/CE nella parte in cui qualifica come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune la riduzione dei contributi dei dipendenti concessa dalla Francia ai pescatori per il periodo 15 aprile-15 ottobre 2000. La riduzione dei contributi dei dipendenti non comportava un vantaggio diretto per le imprese di pesca, che agivano solo come intermediari nel versamento dei contributi trattenuti sulle retribuzioni, e non poteva quindi integrare, nei loro confronti, il requisito del vantaggio richiesto dall'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE
  • Articolo 288, quarto comma, TFUE
  • Decisione 2005/239/CE della Commissione, del 14 luglio 2004
  • Linee direttrici del 1997 per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura

Aiuti di Stato nel settore della pesca: riduzione dei contributi dei dipendenti e validità della decisione della Commissione

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese nell’ambito di una controversia tra il Ministro dell’Agricoltura e dell’Alimentazione e la Compagnie des pêches de Saint-Malo. Al centro vi è la decisione 2005/239/CE, relativa a misure di aiuto francesi a favore di acquacoltori e pescatori colpiti dal naufragio della petroliera Erika e dalla tempesta del dicembre 1999.

Contesto fattuale e procedimento principale

La Francia aveva adottato, tra le altre misure, una riduzione del 50% degli oneri sociali per pescatori e acquacoltori per un determinato periodo. La Commissione, con la decisione controversa, aveva qualificato come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune la riduzione degli oneri sociali a favore dei pescatori e aveva ordinato il recupero delle somme corrispondenti.

Dopo una precedente sentenza di inadempimento della Corte nella causa Commissione/Francia (C‑549/09), le autorità francesi avevano avviato un nuovo recupero anche per gli importi relativi ai contributi dei dipendenti. La Compagnie des pêches de Saint-Malo aveva impugnato l’ordine di recupero, sostenendo che la riduzione dei contributi dei dipendenti avesse avvantaggiato solo i lavoratori, non l’impresa.

Normativa e decisione della Commissione

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 107 TFUE, per la nozione di aiuto di Stato;
  • l’articolo 263 TFUE, per il tema della mancata impugnazione diretta della decisione da parte della società beneficiaria;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
  • l’articolo 288, quarto comma, TFUE, in relazione all’obbligo della Francia di dare esecuzione alla decisione;
  • la decisione 2005/239/CE e le linee direttrici del 1997 nel settore pesca/acquacoltura.

Nella decisione della Commissione, il considerando 18 menzionava espressamente che la riduzione riguardava sia i contributi del datore di lavoro sia quelli dei dipendenti; il considerando 55 affermava che la misura favoriva le imprese di acquacoltura e pesca perché le dispensava da oneri normalmente dovuti.

Ricevibilità del rinvio pregiudiziale

La Commissione eccepiva l’irricevibilità della domanda, sostenendo che le questioni formulate come interpretative mirassero in realtà a contestare la validità della decisione, ormai non più impugnabile dalla beneficiaria che non aveva proposto ricorso di annullamento nei termini.

La Corte respinge tale eccezione. Osserva che:

  • la seconda questione è chiaramente interpretativa e quindi la domanda è ricevibile almeno in parte;
  • la prima questione, pur formalmente interpretativa, implica implicitamente anche un dubbio di validità;
  • non consta in modo manifesto che un eventuale ricorso di annullamento della società sarebbe stato ricevibile, anche perché non era certo che essa fosse legittimata ad agire contro la parte della decisione relativa ai contributi dei dipendenti e, in ogni caso, l’interesse ad agire in sede di annullamento deve essere concreto e attuale.

Ragionamento della Corte sulla validità della decisione

La Corte ricorda i criteri costanti per qualificare una misura come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE:

  • intervento dello Stato o tramite risorse statali;
  • incidenza sugli scambi tra Stati membri;
  • conferimento di un vantaggio selettivo;
  • distorsione o minaccia di distorsione della concorrenza.

Nel caso di specie, la questione decisiva è il vantaggio. La Corte rileva che i contributi dei dipendenti non gravavano sulle imprese di pesca, ma sui lavoratori, mentre le imprese agivano solo come intermediari trattenendo le somme dalla retribuzione e versandole agli organismi previdenziali competenti. La riduzione di tali contributi era quindi neutra per il bilancio dell’impresa e non alleggeriva oneri normalmente gravanti su di essa.

La Corte distingue il caso dalla giurisprudenza su aiuti indiretti e dalla sentenza Aer Lingus e Ryanair, osservando che nel fascicolo non emergeva alcun vantaggio indiretto per le imprese. La Commissione aveva invece erroneamente ritenuto, al considerando 55, che tutte le riduzioni degli oneri sociali favorissero direttamente le imprese di pesca.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara invalida la decisione 2005/239/CE nella misura in cui qualifica come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune la riduzione dei contributi dei dipendenti disposta dalla Francia a favore dei pescatori per il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre 2000.

Poiché la constatazione di invalidità risolveva la controversia, la Corte non risponde alle questioni pregiudiziali di interpretazione formulate dal Conseil d’État.

Principio affermato

Una riduzione dei contributi sociali che grava esclusivamente sui dipendenti e non sull’impresa datrice di lavoro non può essere qualificata, nei confronti di quest’ultima, come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, salvo che risulti un vantaggio diretto o indiretto per l’impresa stessa. In assenza di tale vantaggio, la decisione della Commissione che la qualifichi come aiuto incompatibile è invalida.

Come è indicizzato

Materieaiuti di Statopesca e acquacolturarecupero di aiutivalidità degli atti dell'unioneprevidenza sociale dei lavoratori

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