Corte di giustizia, Sentenza C-12/19
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 settembre 2020. — Mylène Troszczynski contro Parlamento europeo. — Impugnazione – Diritto istituzionale – Membro del Parlamento europeo – Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea – Articolo 8 – Immunità parlamentare – Attività non connessa alle funzioni parlamentari – Pubblicazione sul conto Twitter del deputato – Articolo 9 – Inviolabilità parlamentare – Portata – Decisione di revoca dell’immunità parlamentare. — Causa C-12/19 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di Mylène Troszczynski contro la decisione del Parlamento europeo di revocarle l’immunità parlamentare. Il tweet contestato non è stato considerato un’opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’articolo 8 del protocollo, perché mancava un nesso diretto ed evidente con tali funzioni. La Corte ha inoltre ritenuto legittima la revoca ai sensi dell’articolo 9, chiarendo che il Parlamento non deve verificare nel merito la veridicità dei fatti o la responsabilità dell’interessata.
Impugnazione respinta: il tweet pubblicato su Twitter da un deputato europeo non rientra nell’immunità parlamentare dell’articolo 8 del protocollo e il Parlamento poteva revocare l’immunità ai sensi dell’articolo 9.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nel ritenere che un tweet relativo al porto del velo integrale non costituisse un’"opinione" espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’articolo 8 del protocollo, e nel confermare la revoca dell’immunità parlamentare ex articolo 9 del protocollo, nonostante l’asserita applicabilità del contesto politico, della normativa nazionale francese e del preteso fumus persecutionis.
Principio di diritto
L’articolo 8 del protocollo tutela le opinioni espresse da un deputato europeo solo quando esista un nesso diretto ed evidente con le funzioni parlamentari; una dichiarazione su Twitter può rientrare nella nozione di "opinione" solo in relazione alla sua natura e al suo contenuto, ma non ogni presa di posizione politica su fatti nazionali è coperta dall’immunità. Inoltre, nell’ambito dell’articolo 9 del protocollo, il Parlamento può revocare l’immunità senza dover accertare la veridicità dei fatti contestati o la responsabilità penale del deputato, e la legge nazionale invocata non vincola la valutazione dell’Unione sulla revoca. Per questi motivi, l’impugnazione è stata respinta.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
- Articolo 8 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea
- Articolo 9 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea
- Articolo 5, paragrafo 2, del regolamento interno del Parlamento europeo (8a legislatura – gennaio 2017)
- Articolo 288 TFUE
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Impugnazione sull’immunità parlamentare di una deputata europea per un tweet
La Corte di giustizia, Quarta Sezione, ha deciso sull’impugnazione proposta da Mylène Troszczynski contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione del Parlamento europeo di revocarle l’immunità parlamentare. La controversia riguarda un tweet pubblicato su Twitter, ritenuto idoneo a dar luogo a un procedimento penale in Francia.
Fatti e procedimento
La ricorrente, eletta al Parlamento europeo nel 2014, aveva pubblicato sul proprio account Twitter una fotografia accompagnata da un commento critico sul porto del velo integrale e sul mancato rispetto della legge francese. A seguito di denuncia, le autorità giudiziarie francesi avevano avviato un’indagine per istigazione all’odio o alla violenza e diffamazione pubblica. Dopo la richiesta di revoca dell’immunità trasmessa dal Ministro della giustizia francese, il Parlamento aveva adottato la decisione del 14 giugno 2017 di revoca dell’immunità. Il Tribunale aveva respinto il ricorso di annullamento, e la deputata aveva impugnato tale sentenza.
Normativa rilevante
La Corte richiama principalmente:
- l’articolo 8 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, relativo all’immunità per le opinioni e i voti espressi nell’esercizio delle funzioni parlamentari;
- l’articolo 9 del medesimo protocollo, relativo all’inviolabilità parlamentare durante le sessioni e al potere del Parlamento di revocare l’immunità;
- l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento interno del Parlamento europeo, che qualifica l’immunità come garanzia di indipendenza dell’istituzione e dei suoi membri.
Primo motivo: portata dell’articolo 8 del protocollo
La ricorrente sosteneva che il tweet costituisse un’opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari. La Corte ricorda che l’articolo 8 tutela la libertà di espressione e l’indipendenza dei deputati europei, ma richiede un nesso diretto ed evidente tra la dichiarazione e le funzioni parlamentari. La nozione di "opinione" è ampia e può includere dichiarazioni fuori dall’aula parlamentare, ma conta la natura e il contenuto dell’atto.
Nel caso di specie, la Corte approva il ragionamento del Tribunale: il tweet appariva più come una presa di posizione su un comportamento ritenuto contrario alla legge francese che come una posizione generale su temi di attualità politica o parlamentare. Non bastava, quindi, il fatto che il tema potesse toccare diritti delle donne o questioni di interesse generale. Neppure la comunicazione n. 11/2003 del Parlamento, la legge francese del 29 luglio 1881 o una decisione della Corte EDU potevano incidere sulla definizione, in diritto dell’Unione, dell’ambito dell’articolo 8.
Secondo motivo: revoca dell’immunità ex articolo 9 del protocollo
La ricorrente contestava che il Parlamento avesse confermato la revoca senza verificare la dimostrazione dei fatti e senza tenere conto della circostanza che il tweet sarebbe stato scritto dal suo assistente. La Corte chiarisce che la verifica della fondatezza materiale dei fatti contestati spetta alle autorità nazionali, non al Parlamento. Quest’ultimo, quando esamina una domanda di revoca, deve stabilire solo se ricorrano le condizioni per revocare l’immunità ai sensi dell’articolo 9.
La Corte osserva anche che il fatto che il Parlamento abbia preso atto dell’assenza di autografia del tweet e della sua cancellazione non equivale a una valutazione della responsabilità penale della deputata. Tale elemento non rende illegittima la decisione di revoca. Inoltre, il richiamo alla legge francese sulla libertà di stampa è inoperante, perché non spetta al Parlamento né al giudice dell’Unione applicare quella disciplina per decidere sulla revoca dell’immunità.
Fumus persecutionis e altri argomenti
La ricorrente invocava anche un preteso accanimento delle autorità giudiziarie francesi e un fumus persecutionis di natura politica. La Corte considera inoperante l’argomento fondato sul punto della sentenza del Tribunale qualificato come ad abundantiam, e rileva che il Tribunale aveva già escluso, sulla base degli elementi di causa, la prova di una persecuzione politica o di una procedura anomala.
Decisione e dispositivo
La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna la ricorrente alle spese. In sostanza, conferma che il tweet non era coperto dall’immunità dell’articolo 8 e che la revoca dell’immunità parlamentare ai sensi dell’articolo 9 era legittima.
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