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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-806/18

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 settembre 2020. — Procedimento penale a carico di JZ. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 11 – Divieto d’ingresso – Cittadino di un paese terzo nei cui confronti è stato emesso tale divieto, ma che non ha mai lasciato lo Stato membro interessato – Normativa nazionale che prevede una pena detentiva per il soggiorno di tale cittadino in detto Stato membro mentre è a conoscenza del divieto d’ingresso emesso nei suoi confronti. — Causa C-806/18

Giurisprudenza europea62018CJ0806

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito la portata della sentenza Ouhrami: il divieto d’ingresso produce effetti solo dopo l’effettivo rimpatrio del cittadino di paese terzo. Ciò non impedisce agli Stati membri di sanzionare penalmente il soggiorno irregolare successivo all’esaurimento infruttuoso della procedura di rimpatrio, se la fattispecie non è costruita come violazione del divieto d’ingresso. Resta però necessario che la normativa penale rispetti i requisiti di accessibilità, precisione e prevedibilità.

Compatibilità con la direttiva rimpatri di una sanzione penale nazionale per il soggiorno irregolare di un cittadino di un paese terzo destinatario di un divieto d’ingresso, ma che non ha mai lasciato lo Stato membro.

La questione giuridica

Se la direttiva 2008/115/CE, in particolare l’articolo 11, osti a una normativa nazionale che punisce con pena detentiva il cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare e per il quale la procedura di rimpatrio è stata completata, pur senza allontanamento effettivo, quando il fatto punibile è definito come soggiorno irregolare in conoscenza di un divieto d’ingresso, e non come violazione del divieto stesso.

Principio di diritto

La direttiva 2008/115/CE non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che punisce con pena detentiva il cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare e per il quale la procedura di rimpatrio sia stata esaurita senza che vi sia stato effettivo allontanamento, purché il reato sia definito come soggiorno irregolare conoscendo l’esistenza di un divieto d’ingresso e non come violazione di tale divieto; inoltre, la disciplina nazionale deve essere sufficientemente accessibile, precisa e prevedibile, verifica rimessa al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 1 della direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 3 della direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 6 della direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 7 della direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 8 della direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 11 della direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 20 della direttiva 2008/115/CE
  • Regolamento (CE) n. 562/2006
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Convenzione europea dei diritti dell’uomo

Compatibilità della sanzione penale nazionale con la direttiva rimpatri

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dello Hoge Raad der Nederlanden in un procedimento penale a carico di JZ, cittadino algerino, condannato nei Paesi Bassi per aver soggiornato nel territorio nazionale pur essendo soggetto a un divieto d’ingresso. Il tema centrale è la compatibilità dell’articolo 197 del codice penale neerlandese con la direttiva 2008/115/CE.

Fatti e procedimento principale

JZ era stato dichiarato persona non gradita nel 2000. Successivamente, nel 2013, la decisione è stata revocata e sostituita da una decisione che imponeva l’immediato allontanamento dal territorio dei Paesi Bassi e un divieto d’ingresso di cinque anni, connesso ai precedenti penali dell’interessato. È stato accertato che, il 21 ottobre 2015, JZ si trovava ancora ad Amsterdam, nonostante tale decisione.

In appello, JZ ha sostenuto che l’articolo 197 del codice penale punirebbe solo la violazione di un divieto d’ingresso, mentre un divieto d’ingresso, secondo la giurisprudenza della Corte, produrrebbe effetti solo dopo l’effettivo rimpatrio. La Corte d’appello di Amsterdam ha comunque confermato la condanna. Il giudice di cassazione ha quindi sottoposto alla Corte il dubbio sulla compatibilità della norma nazionale con la direttiva rimpatri, alla luce della sentenza Ouhrami (C‑225/16).

Normativa UE rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2008/115/CE, specie gli articoli 1, 3, 6, 7, 8, 11 e 20;
  • i considerando 2, 4 e 14 della direttiva;
  • il regolamento (CE) n. 562/2006 richiamato dalla definizione di soggiorno irregolare.

La direttiva mira a stabilire norme e procedure comuni per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali. L’articolo 11 disciplina il divieto d’ingresso come misura che accompagna la decisione di rimpatrio.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto la propria giurisprudenza costante: la direttiva 2008/115 non armonizza in modo esaustivo il diritto del soggiorno degli stranieri e non impedisce agli Stati membri di qualificare il soggiorno irregolare come reato e di prevedere sanzioni penali. Tuttavia, tali sanzioni non possono compromettere gli obiettivi e l’effetto utile della direttiva.

Richiamando le sentenze El Dridi, Achughbabian e Sagor, la Corte ribadisce che non è consentito incarcerare un cittadino di paese terzo per il solo soggiorno irregolare quando la procedura di rimpatrio non sia stata completata o non siano state esperite le misure coercitive previste dall’articolo 8. Diversamente, gli Stati membri possono adottare misure, anche penali, nei confronti di chi, dopo l’esaurimento della procedura di rimpatrio, continua a soggiornare irregolarmente senza giustificato motivo che impedisca il rimpatrio.

Sul punto decisivo, la Corte precisa la portata di Ouhrami: il divieto d’ingresso non produce effetti fino a quando il cittadino di paese terzo non abbia effettivamente lasciato il territorio degli Stati membri. Fino a quel momento, la sua posizione è disciplinata dalla decisione di rimpatrio, non dal divieto d’ingresso. Ne consegue che, se l’interessato non ha mai lasciato il territorio, non può dirsi violato un divieto d’ingresso.

Da ciò la Corte deduce che, in una situazione come quella di JZ, una norma nazionale non può essere applicata se il comportamento punito è definito come violazione del divieto d’ingresso. Tuttavia, se la fattispecie incriminatrice è costruita come soggiorno irregolare di un cittadino di paese terzo consapevole dell’esistenza di un divieto d’ingresso, senza richiedere la violazione del divieto medesimo, la direttiva non osta in linea di principio a una sanzione penale, specie quando il divieto sia stato emesso per precedenti penali o pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale.

La Corte aggiunge un ulteriore limite: una pena detentiva può essere inflitta solo se la normativa nazionale è sufficientemente accessibile, precisa e prevedibile, requisito che deriva anche dalla giurisprudenza della Corte EDU e che il giudice nazionale deve verificare.

Decisione

La Corte risponde che la direttiva 2008/115/CE, e in particolare l’articolo 11, non osta a una normativa nazionale che preveda la pena detentiva per il cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare e per il quale la procedura di rimpatrio sia stata completata, ma che non abbia mai lasciato il territorio degli Stati membri, a condizione che:

  • il reato sia definito come soggiorno irregolare di un soggetto consapevole dell’esistenza del divieto d’ingresso;
  • non sia richiesto, per integrare il reato, che il divieto d’ingresso sia stato effettivamente violato;
  • la disciplina sia sufficientemente accessibile, precisa e prevedibile.

Principio affermato

La sentenza chiarisce che il divieto d’ingresso ex articolo 11 della direttiva 2008/115 produce effetti solo dopo l’effettivo rimpatrio; pertanto, prima di tale momento non può parlarsi di violazione del divieto. Gli Stati membri possono tuttavia sanzionare penalmente il soggiorno irregolare residuo dopo la procedura di rimpatrio, purché il reato non sia costruito sulla violazione del divieto d’ingresso e la norma rispetti i requisiti di legalità e prevedibilità.

Come è indicizzato

Materierimpatrio dei cittadini di paesi terzidivieto d’ingressodiritto penale dell’immigrazionesoggiorno irregolaretutela dei diritti fondamentali

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