Corte di giustizia, Sentenza C-92/19
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 settembre 2020. — Burgo Group SpA contro Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Promozione della cogenerazione – Normativa nazionale che prevede un regime di sostegno – Regime di sostegno a favore di impianti di cogenerazione non ad alto rendimento esteso oltre il 31 dicembre 2010. — Causa C-92/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la disciplina transitoria dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2004/8/CE non incide sulla facoltà degli Stati membri di prevedere regimi di sostegno alla cogenerazione anche per impianti non ad alto rendimento. Di conseguenza, un regime nazionale che estenda dopo il 31 dicembre 2010 benefici come l’esenzione dall’acquisto di certificati verdi non è, di per sé, contrario alla direttiva. Le questioni su aiuti di Stato e non discriminazione non sono state esaminate nel merito perché il rinvio non forniva gli elementi necessari.
Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con la direttiva 2004/8/CE di un regime nazionale di sostegno alla cogenerazione esteso anche agli impianti non ad alto rendimento oltre il 31 dicembre 2010.
La questione giuridica
Se l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2004/8/CE osti a una normativa nazionale che consenta anche agli impianti di cogenerazione non ad alto rendimento di continuare a beneficiare, dopo il 31 dicembre 2010, di un regime di sostegno come l’esenzione dall’obbligo di acquistare certificati verdi; se l’articolo 107 TFUE e i principi di parità di trattamento e non discriminazione ostino alla medesima disciplina nazionale.
Principio di diritto
L’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2004/8/CE non osta a una normativa nazionale che mantenga, anche dopo il 31 dicembre 2010, un regime di sostegno alla cogenerazione fruibile anche da impianti non ad alto rendimento, quale l’esenzione dall’acquisto di certificati verdi, poiché tale disposizione riguarda solo la possibilità di definire come "ad alto rendimento" la cogenerazione mediante metodi alternativi fino a quella data e non limita la facoltà degli Stati membri, riconosciuta dall’articolo 7 della direttiva, di istituire regimi di sostegno anche per la cogenerazione non ad alto rendimento. Le questioni relative all’articolo 107 TFUE e ai principi di eguaglianza e non discriminazione sono state dichiarate irricevibili per difetto di motivazione e di elementi sufficienti nel rinvio.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 107 TFUE
- Direttiva 2004/8/CE
- Articolo 1 direttiva 2004/8/CE
- Articolo 2 direttiva 2004/8/CE
- Articolo 3 direttiva 2004/8/CE
- Articolo 7 direttiva 2004/8/CE
- Articolo 12, paragrafo 3, direttiva 2004/8/CE
- Allegato III direttiva 2004/8/CE
- Decreto legislativo italiano n. 79/1999
- Decreto legislativo italiano n. 20/2007
Rinvio pregiudiziale sulla cogenerazione e sul regime di sostegno nazionale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato italiano in una controversia tra Burgo Group SpA e Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE, relativa al diniego di un beneficio nazionale consistente nell’esenzione dall’obbligo di acquistare certificati verdi. La Corte è stata chiamata a interpretare la direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione, nonché l’articolo 107 TFUE e i principi di parità di trattamento e non discriminazione.
Contesto normativo dell’Unione
La direttiva 2004/8/CE mira ad accrescere l’efficienza energetica e a promuovere la cogenerazione ad alto rendimento nel mercato interno dell’energia. Ai fini della direttiva, la "cogenerazione" è la generazione simultanea di energia termica ed elettrica e/o meccanica, mentre la "cogenerazione ad alto rendimento" è quella che soddisfa i criteri dell’allegato III, in particolare il risparmio di energia primaria almeno pari al 10% rispetto alla produzione separata. L’articolo 7 disciplina i regimi di sostegno nazionali e impone che tali sostegni siano basati sulla domanda di calore utile e sui risparmi di energia primaria. L’articolo 12, paragrafo 3, prevede invece che fino alla fine del 2010 gli Stati membri possano, mediante metodi alternativi, definire ad alto rendimento una cogenerazione senza verificare la conformità ai criteri dell’allegato III, se è dimostrato che tali metodi soddisfano in media quei criteri.
Normativa italiana e controversia principale
Nel diritto italiano, il decreto legislativo n. 79/1999 prevedeva un meccanismo di sostegno connesso, tra l’altro, all’esenzione dall’acquisto di certificati verdi per determinati impianti di cogenerazione. Il decreto legislativo n. 20/2007 ha trasposto la direttiva 2004/8/CE e ha previsto che fino al 31 dicembre 2010 fosse considerata ad alto rendimento la cogenerazione definita ai sensi della normativa nazionale precedente. Successivamente, il sostegno per gli impianti non ad alto rendimento è stato progressivamente soppresso dalla normativa nazionale richiamata nella decisione di rinvio. Burgo Group, titolare di impianti di cogenerazione, aveva beneficiato dell’esenzione fino al 31 dicembre 2010 e chiedeva di ottenerla anche per gli anni 2011-2013. Il GSE ha respinto le domande, ritenendo che dal 1° gennaio 2011 solo gli impianti conformi ai criteri dell’allegato III del decreto legislativo n. 20/2007 potessero accedere ai benefici.
Questioni pregiudiziali
Il Consiglio di Stato ha chiesto in sostanza:
- se l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2004/8/CE osti alla prosecuzione, oltre il 31 dicembre 2010, di un regime di sostegno applicabile anche agli impianti di cogenerazione non ad alto rendimento;
- se la medesima disciplina sia incompatibile con l’articolo 107 TFUE, in quanto potenzialmente configurabile come aiuto di Stato;
- se essa violi i principi di uguaglianza e non discriminazione, alla luce della perdurante applicazione del regime fino al 2015 o al 2014, secondo le diverse ricostruzioni della normativa italiana.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ha rilevato che i regimi di sostegno alla cogenerazione sono disciplinati dall’articolo 7 della direttiva 2004/8/CE, non dall’articolo 12, paragrafo 3. Richiamando la sentenza IBV & Cie (C‑195/12), ha ricordato che l’ambito dell’articolo 7 non è limitato ai soli impianti di cogenerazione ad alto rendimento: gli Stati membri possono quindi prevedere regimi di sostegno anche per impianti che non abbiano tale caratteristica, purché nel rispetto delle condizioni poste dalla direttiva. L’articolo 12, paragrafo 3, è stato considerato irrilevante ai fini della delimitazione dei regimi di sostegno, poiché riguarda soltanto la facoltà, fino al 31 dicembre 2010, di utilizzare metodi alternativi per qualificare come "ad alto rendimento" una cogenerazione. Tale disposizione non impedisce, dunque, di mantenere o istituire meccanismi di sostegno a favore della cogenerazione non ad alto rendimento, anche oltre quella data.
Decisione sulla prima questione
La Corte ha dichiarato che l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2004/8/CE non osta a una normativa nazionale che consenta agli impianti di cogenerazione non ad alto rendimento di continuare a beneficiare, anche dopo il 31 dicembre 2010, di un regime di sostegno come l’esenzione dall’obbligo di acquistare certificati verdi.
Inammissibilità delle questioni su articolo 107 TFUE e principi generali
Quanto alla seconda e alla terza questione, la Corte non è entrata nel merito. Ha ritenuto che la decisione di rinvio non spiegasse in modo sufficiente perché la normativa nazionale potesse integrare un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE, né perché la disciplina contestata dovesse essere incompatibile con i principi di uguaglianza e non discriminazione. In assenza di un’adeguata illustrazione dei motivi e del nesso tra le norme UE invocate e la causa principale, le questioni sono state dichiarate irricevibili.
Dispositivo e rilievo pratico
La Corte ha quindi confermato la compatibilità con la direttiva 2004/8/CE di un sostegno nazionale esteso anche alla cogenerazione non ad alto rendimento oltre il 31 dicembre 2010. Per gli operatori del settore energetico, la decisione evidenzia che la direttiva distingue tra la nozione di cogenerazione ad alto rendimento e la possibilità, più ampia, per gli Stati membri di predisporre regimi di sostegno anche per impianti non qualificati come tali, nei limiti dell’articolo 7 della direttiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 17 set 2020Corte di giustizia, Sentenza C-12/19
- Sentenza · 17 set 2020Corte di giustizia, Sentenza C-212/19
- Sentenza · 17 set 2020Corte di giustizia, Sentenza C-540/19
- Sentenza · 17 set 2020Corte di giustizia, Sentenza C-648/18
- Sentenza · 17 set 2020Corte di giustizia, Sentenza C-791/18
- Sentenza · 17 set 2020Corte di giustizia, Sentenza C-806/18
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →